Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6886 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6886 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 3692-2011 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
nMNERAT,E

nmT,Lo

STATO,

che li rgppreggnta g difend@;
– ricorrenti –

2016
673

contro
ASSICURAZIONI DI FRANCESCO MAFFE0 & C. SAS in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA CAMILLO SABATINI 150, presso
lo studio dell’avvocato ANTONIO CEPPARULO,

Data pubblicazione: 08/04/2016

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA AMATUCCI
giusta delega a margine;
– controrícorrente non chè contro

EQUITALIA POLIS SPA;

Nonché da:
EQUITALIA

POLIS

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo studio
dell’avvocato FILIPPO MARIA CAPECE MINUTOLO DEL SASSO,
rappresentato e

difeso

dall’avvocato FULVIO CEGLIO

giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE,

ASSICURAZIONI DI

FRANCESCO MAFFEO & C. SAS, AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimati –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

173/2010

di SALERNO,

della

depositata il

10/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/02/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARRONE che ha
chiesto l’accoglimento;

– intimato –

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e del ricorso

incidentale.

Svolgimento del giudizio.
Il ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate propongono
congiuntamente due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 173/12 del
10 maggio 2010 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in
riforma della prima decisione, ha dichiarato la nullità – per mancata previa
notificazione ex articolo 140 cod.proc.civ. della cartella esattoriale n. 012 2006

‘Assicurazioni di Francesco Maffeo & c. sas’ ex art.77 d.P.R.602/73. Ha rilevato, in
particolare, la commissione tributaria regionale, che la notificazione della cartella in
oggetto sarebbe stata eseguita mediante deposito dell’atto presso la casa comunale,
ma senza che l’agente notificatore effettuasse diligenti ricerche di reperibilità della
società destinataria, né inviasse la raccomandata di avvenuto deposito.
Equitalia Polis spa ha presentato ricorso incidentale articolato su due motivi.
Resiste con controricorso la Assicurazioni di Francesco Maffeo & c.sas.
Motivi della decisione.
§ 1.1 Va preliminarmente respinta l’eccezione opposta dalla Assicurazioni sas in
ordine alla mancanza di valida rappresentanza processuale dell’agenzia delle entrate
da parte dell’avvocatura dello Stato, non destinataria di procura ad hoc. E’ infatti
principio consolidato (Cass.SSUU 3116-3118/06; Cass. 1925/08) che, a seguito del
decreto legislativo 300/99 implicante la successione

ex lege a titolo particolare

dell’agenzia delle entrate nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali
all’adempimento dell’obbligazione tributaria, essa costituisce un distinto soggetto di
diritto che ha facoltà di autonomamente avvalersi del patrocinio dell’avvocatura dello
Stato (art.72 d.igs. cit.); il cui intervento, pur dovendo essere richiesto con
riferimento a singoli procedimenti e non mediante una convenzione di contenuto
generale, non necessita tuttavia di una specifica procura. Si è, inoltre, in proposito
osservato che: “in tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per
proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve
avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi
specifica menzione nel ricorso, atteso che l’art. 366, n. 5), cod. proc. civ., inserendo
tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto
separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio
processuale attributivo dello “ius postulandi”, (peraltro, non necessario quando il
patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non
invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore”
(Cass. 14785/11; in termini, con richiamo all’art.1, 2″ co., R.D. 1611/33: Cass.
11227/07).
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Ric.n.3692/11 rg. – Ud.del 24 febbraio 2016

s

0005627486 sulla quale si basava – dell’iscrizione ipotecaria eseguita a carico della

§ 1.2 E’ invece fondata l’ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso
per cassazione siccome proposto dal ministero dell’economia e delle finanze, atteso
che quest’ultimo non era parte del giudizio di merito; al quale, per conto
dell’amministrazione finanziaria, ha partecipato esclusivamente l’agenzia delle
entrate in qualità, come detto, di ente dotato di autonoma e distinta soggettività
impositiva, nonché legittimazione sostanziale e processuale (Cass.6591/08). Il ricorso

§ 2.1 Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta – ex art.360, 1^ co. nn. 3
e 5 cod.proc.civ. – violazione degli articoli 10 e 19 lett.e bis) d.lgs. 546/92, nonché
omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; per non avere la
commissione tributaria regionale rilevato l’eccepito difetto di legittimazione passiva
dell’agenzia delle entrate, posto che la controversia aveva ad oggetto un atto,
l’iscrizione ipotecaria di cui all’art.77 d.P,R.602/73, di esclusiva spettanza del
concessionario per la riscossione.
§ 2.2 II motivo è infondato.
Va infatti considerato che sebbene la commissione tributaria regionale abbia
accolto l’impugnativa della società contribuente volta specificamente all’annullamento
dell’iscrizione ipotecaria ex art.77 cit., altrettanto indubbio è che la controversia non
concerneva un vizio intrinseco ed originario di tale iscrizione, bensì – da un lato – un
vizio proprio dell’atto ad essa prodromico, costituito dalla invalidità della notificazione
della cartella esattoriale n. 012 2006 0005627486 e – dall’altro – vizi propri del
procedimento impositivo e ‘di merito’ tali da invalidare la stessa pretesa tributaria.
Ciò è quanto si desume dalla ricostruzione dell’oggetto della lite così come operata
dalla sentenza qui impugnata (pag.2), la quale osserva come la Assicurazioni sas
avesse contestato, appunto, non soltanto I’ iscrizione ipotecaria in quanto tale, ma
anche la cartella esattoriale sulla quale quest’ultima si basava e, per ciò che qui più
rileva, la legittimità ex se della pretesa impositiva. Non soltanto, dunque, sotto il
profilo della omessa comunicazione di avvio del procedimento e di difetto di
motivazione della cartella, ma anche perché “i crediti erariali erano frutto di un’errata
valutazione dei crediti d’imposta spettanti alla ricorrente ai sensi della legge 388/00,
per l’assunzione di nuovi dipendenti”; il che aveva indotto la contribuente a formulare
conclusioni che non erano solo di illegittimità dell’operata iscrizione ipotecaria ma
anche, nel merito, di declaratoria di insussistenza della pretesa tributaria in quanto
tale. Tali profili d’impugnazione dell’atto risultano essere poi stati coltivati anche in
sede di gravame; tra i cui motivi sussisteva pure quello concernente “l’insussistenza
della pretesa recata dalla cartella”.

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Ric.n.3692/11 rg. – Ud.del 24 febbraio 2016

Il

n Est.

del ministero dovrà pertanto essere dichiarato inammissibile.

In tale situazione, la lite non poteva dunque ritenersi limitata ai soli aspetti
strettamente esattoriali, coinvolgendo anche – ed in primo luogo – l’agenzia delle
entrate per i suoi fondamentali riflessi concernenti, prima ancora della validità della
cartella, la sussistenza stessa della pretesa tributaria.
Si richiama in proposito l’orientamento per cui: “in tema di contenzioso tributario,
qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal

medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore (nella specie l’Agenzia
delle Entrate) quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo
il concessionario un mero destinatario del pagamento o, più precisamente, mutuando
lo schema civilistico dell’art. 1188 cod. dv., il soggetto incaricato dal creditore ed
autorizzato a ricevere il pagamento” (Cass. n. 8613/11, ed altre).
§ 3.1 Con il primo motivo del ricorso incidentale di Equitalia Polis, anch’esso di
natura preliminare, si lamenta – ex art.360, 1^ co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. violazione degli articoli 56 e 57 d.lgs. 546/92 nonché ‘omessa e/o insufficiente
pronuncia su un fatto decisivo della controversia’; per avere la commissione tributaria
regionale rilevato la nullità dell’iscrizione ipotecaria per irregolare notificazione della
cartella esattoriale, nonostante che la violazione dell’articolo 140 cod.proc.civ. in
relazione a quest’ultima fosse stata dalla Assicurazioni sas inammissibilmente dedotta
per la prima volta con i motivi di appello.
§ 3.2 La doglianza non può trovare accoglimento, atteso che Assicurazioni sas aveva
dedotto fin dal primo grado di giudizio, tra gli altri profili d’impugnazione, la nullità
dell’iscrizione ipotecaria in quanto portata da cartelle ‘mai in precedenza comunicate’,
e delle quali essa aveva avuto notizia solo con l’avviso di iscrizione. Dalla
ricostruzione del processo qui operata dalla stessa Equitalia Polis emerge come
oggetto precipuo, ancorché non esclusivo, dell’ impugnativa dell’atto fosse proprio la
mancata notificazione della cartella esattoriale, in quanto effettuata con modalità non
conformi alla legge. D’altra parte, si desume dalla sentenza qui appellata (pag.2)
come, presa evidentemente compiuta contezza del tenore dell’impugnativa dell’atto,
la stessa Equitalia avesse, fin dal primo grado di giudizio, rivendicato la corretta
notificazione delle cartelle, l’ultima delle quali eseguita il 26 ottobre 2006 “ai sensi
dell’articolo 140 cod.proc.dv.” . Sulla premessa della iniziale e rituale deduzione in
giudizio della nullità della notificazione della cartella, non può oggi paventarsi un vizio
di ultrapetizione, ovvero un omesso rilievo di inammissibile mutati() libelli in appello;
ciò perché, diversamente da quanto vorrebbe la ricorrente incidentale, il motivo di
gravame incentrato sulla violazione dell’articolo 140 cod.proc.civ. non introduceva in
causa un nuovo thema decidendum ovvero probandum, limitandosi ad attribuir una
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Ric.n.3692/11 rg. – Ud.del 24 febbraio 2016

concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella

determinata veste giuridica ad una contestazione già introdotta e fatta oggetto in
primo grado di ampio dibattito. Sicché, nell’omettere di pronunciarsi sul punto
specifico della novità in appello, correttamente la commissione tributaria regionale ha
(seppur implicitamente) ritenuto di doversi effettivamente soffermare su tale motivo
di gravame, in quanto concernente un elemento non introdotto per la prima volta in
appello, ma già rientrante ab initio nel contraddittorio tra le parti. Risolvendosi in

bensì, al più, nell’attribuzione alla fattispecie di una determinata disciplina giuridica
(quella, appunto, ex articolo 140 cod.proc.civ.); prerogativa certo svincolata dal
potere dispositivo e devolutivo delle parti, perché rientrante nel potere/dovere del
giudice.
§ 4.1 Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce violazione o falsa
applicazione dell’articolo 140 cod.proc.civ. in rapporto agli articoli 26 d.P.R.602/73 e
60 d.P.R. 600/73; per avere la commissione tributaria regionale ritenuto nulla la
notificazione della cartella esattoriale, nonostante che: – l’agente notificatore,
recatosi senza esito presso la sede sociale risultante dall’anagrafe tributaria, non
fosse tenuto a svolgere particolari ricerche di reperibilità (a nulla rilevando la
fotografia con la quale la Assicurazioni sas aveva inteso provare in giudizio l’effettiva
sussistenza della propria sede all’indirizzo della tentata notificazione); – la
notificazione in oggetto dovesse ritenersi perfezionata con il decorso di otto giorni
dalla data di affissione presso la casa comunale ex artt. 60 1^ co.lett.e) d.P.R.
600/73 e 140 cod.proc.civ., senza necessità dell’invio di raccomandata.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce – ex art.360, 1^ co. nn. 3 e
5 cod.proc.civ. – omessa o insufficiente motivazione nonché violazione degli articoli
140445 cod.proc.civ. e 60 lett.e) d.lgs. 546/92; per non avere la commissione
tributaria regionale rilevato che: – a seguito del mancato rinvenimento (13 ottobre
2006) di alcuna sede sociale all’indirizzo risultante presso l’anagrafe tributaria
(Avellino, Via Partenio 36), si era proceduto ad accertare, per gli effetti di cui
all’articolo 145, 1^ co., cod.proc.civ., il luogo di residenza del socio accomandatario
Francesco Maffeo (in Mercogliano, AV, Via Marcone 26); – ivi accertata (25 ottobre
2006) l’assenza del medesimo, si procedeva al deposito dell’atto nella casa comunale
di Mercogliano, con conseguente invio dell’avviso di deposito a mezzo lettera RR
(senza esito, risultando il Maffeo `trasferito’). Alla luce di tali emergenze processuali,
la notificazione della cartella doveva pertanto ritenersi conforme a quanto stabilito
dagli articoli 140/145 cod.proc.civ. e 60 d.P.R. 600/73.
§ 4.2 Si tratta di motivi suscettibili di considerazione unitaria in quanto entrambi
basati – nella prospettiva della violazione di legge e della carenza motivazio ale 6
Ric.n.3692/11 rg. – Ud.del 24 febbraio 2016

Il

in

Est.

definitiva il problema non già nella immutazione dei fatti costitutivi della pretesa

sulla ritenuta invalidità della notificazione della cartella in oggetto (l’unica, tra le due
intimate, di importo tale da legittimare l’iscrizione ipotecaria).
Essi sono infondati.
Il giudice di merito ha valutato, in primo luogo, i risvolti fattuali del processo
notificatorio in oggetto, osservando che la notificazione della cartella era stata
tentata all’indirizzo dove la Assicurazioni sas aveva la propria sede legale, e dove

contribuente (non contestata dalle altre parti), un’agenzia assicurativa. Da tale
presupposto, la CTR ha desunto il comportamento non diligente dell’agente
notificatore, il quale: – non aveva accertato che l’agenzia assicurativa esistente in
loco fosse in effetti riferibile alla stessa società destinataria della notificazione; – pur

vedendosi di società commerciale, non aveva eseguito le opportune ricerche presso il
registro delle imprese della camera di commercio, nè aveva riferito nella relata di
notifica se e quali altre ricerche avesse posto in essere; – infine non aveva, pur
nell’ambito di una notificazione eseguita ex articolo 140 cod.proc.civ., provveduto ad
inviare, tramite lettera RR, l’avviso dell’avvenuto deposito presso la casa comunale.
In definitiva, ha osservato la CTR che la notificazione in questione doveva ritenersi
illegittima in quanto “avvenuta alla casa comunale senza particolari controlli, senza
chiarimenti nella relata e senza invio, o comunque in difetto della prova dell’invio,
della raccomandata”.

La conclusione adottata su tali premesse di fatto deve ritenersi giuridicamente
corretta;

a fortiori

in considerazione dell’evoluzione interpretativa, anche

costituzionale, sopravvenuta in materia.
Si richiama in questa sede quanto già affermato – in termini – da Cass. 25079/14,
secondo cui “nell’ipotesi di irreperibilità meramente “relativa” del destinatario, come
disciplinata dall’art. 26, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la
notificazione della cartella di pagamento deve avvenire applicando, a pena di
inesistenza, le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a
destinatari assolutamente irreperibili, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mediante inoltro al destinatario della
raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale, nonché la
sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti,
sufficiente la sola spedizione”.

Si è in quella sede rilevato che: a. a seguito delle sentenze della corte
costituzionale nn. 3/2010 e 258/2012 (dichiarative dì illegittimità parziale,
rispettivamente, degli articoli 140 cod.proc.civ. e 26 d.P.R.602/73) emerge come la
Consulta abbia

“ritenuto necessario ‘restringere’ la sfera di applicazio del

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Ric.n.3692/11 rg. – Ud.del 24 febbraio 2016

risultava in effetti trovarsi, sulla base della documentazione fotografica prodotta dalla

combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), ‘alla sola ipotesi di notificazione di cartelle
di pagamento a destinatario ‘assolutamente’ irreperibile e, quindi, escludendone
l’applicazione al caso di destinatario ‘relativamente’ irreperibile, previsto dall’art. 140
c.p.c.’, cosicché, nei casi di ‘irreperibilità c.d. relativa’ (cioè nei casi di cui all’art. 140
c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione delle cartelle di

quale ‘per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del
predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60′ e, quindi, in base all’interpretazione data, a
tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l’alinea
del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1”; b. le disposizioni testè richiamate
“richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di
pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali
disciplinati dall’art. 140 c.p.c., l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa
del deposito dell’atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non
essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione”;
con la conseguenza che l’omissione anche di uno soltanto degli incombenti richiesti
dall’articolo 140 cod.proc.civ., applicato alla luce delle citate sentenze C.Cost.,
determina la nullità della notificazione; c. l’esecuzione della notificazione mediante
deposito dell’atto nella casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito nell’albo
del comune – senza comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno, ne’ svolgimento di ulteriori ricerche al di fuori del comune di
domicilio fiscale – può essere sì considerata valida, “ma soltanto nell’ipotesi in cui,
nonostante le ricerche che il messo notificante deve svolgere nell’ambito del detto
comune, in esso non si rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del
contribuente”;

sicchè, “nel caso invece di mancato rinvenimento del contribuente o

di altra persona capace e disposta a ricevere l’atto nel luogo di effettiva abitazione o
ufficio o azienda del contribuente nel comune di domicilio fiscale, la notificazione va
eseguita per intero a norma dell’art. 140 c.p.c., con tutti gli adempimenti ivi prescritti
(deposito di copia dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso alla porta
dell’abitazione, spedizione della raccomandata), che sono tutti essenziali per il
compimento e la costituzione della stessa fattispecie notificatoria”; dovendosi anzi
configurare la radicale inesistenza della notificazione qualora questa risulti “eseguita
direttamente a norma dell’art. 140 c.p.c., mediante il solo deposito nella casa
comunale ed affissione nel relativo albo, senza che, dalla relata, risulti lo svolgimento
di ricerche che abbiano accertato la mancanza nel comune dell’effettiva abitazione o
ufficio o azienda del contribuente”.
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Ric.n.3692/11 rg. – Ud.del 24 febbraio 2016

pagamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., in forza del

Ora, nel caso di specie si verteva appunto di irreperibilità relativa, non risultando
né che la sede e comunque il luogo di normale e continuativa operatività della
Assicurazioni sas non si trovasse effettivamente all’indirizzo di tentata notificazione
(in Avellino, Via Partenio 36), né che l’ufficiale notificatore non avesse l’agevole
opportunità di verificare tale circostanza (verifica che non risulta essere stata
effettuata e della quale, comunque, non viene dato conto nella relata).
Inoltre, quand’anche ammesso che la notificazione in oggetto potesse avvenire

resta fermo che di tale deposito doveva essere inviato avviso mediante lettera RR ex
articolo 140 cit..
La circostanza, dedotta da Equitalia (ric.inc.pagg.12-13), secondo cui la
notificazione sarebbe stata nella specie comunque regolarmente eseguita, ex articolo
145 cod.proc.civ., presso il luogo di residenza – sito in diverso comune (Mercogliano)
da quello dove la società aveva sede (Avellino) – del socio accomandatario e legale
rappresentante della Assicurazioni sas, anche con regolare invio, tramite lettera RR,
dell’avviso di deposito nella casa comunale, ex art.140 cod.proc.civ., non appare
risolutiva.
Posto che tale notifica, avvenuta nelle forme sussidiarie ex articolo 145 3^ co.
cod.proc.civ., è stata eseguita secondo le modalità di cui al medesimo articolo 140
cod.proc.civ.; ma in una situazione nella quale non vi è prova (anzi dalla riportata, e
qui insindacabile, valutazione fattuale e probatoria resa dal giudice di merito risulta,
come detto, l’esatto opposto) che fosse preclusa la notificazione direttamente alla
società presso la sua sede, nonché luogo di abituale operatività, ex art.145 1^ e 2^
co. cit..
Ne segue, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal
ministero dell’economia e delle finanze, il rigetto tanto del ricorso principale
dell’agenzia delle entrate quanto il ricorso incidentale di Equitalia.
Queste ultime parti ricorrenti, alle quali soltanto va ascritto lo svolgimento in
concreto di attività difensiva, dovranno rifondere alla controricorrente le spese del
presente giudizio di cassazione; liquidate come in dispositivo.

Pq m
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal ministero dell’economia
e delle finanze;
rigetta il ricorso principale dell’agenzia delle entrate;
rigetta il ricorso incidentale di Equitalia Polis spa;

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Ric.n.3692/11 rg. Ud.del 24 febbraio 2016

mediante deposito presso la casa comunale per mancata reperibilità del destinatario,

condanna l’agenzia delle entrate ed Equitalia Polis spa al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione che liquida, a carico di
ciascuna, in euro 2.000,00 per compenso professionale; oltre
rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 24

febbraio 2016.

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