Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6885 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. II, 24/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 24/03/2011), n.6885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3675/2009 proposto da:

F.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE LIBIA 174, presso lo Studio Legale CESARI, rappresentato

e difeso dall’avv. CESARI Gianmarco unitamente a se medesimo, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 20818/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 23/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla sig.ra L.R. avverso la sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione che l’appellante aveva proposto a decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dall’avv. F.L. per il pagamento di prestazioni professionali, e ha condannato l’appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di pagamento formulata dalla opponente, osservando che questa aveva fornito la prova di versamenti in favore del legale per un importo che, considerato l’acconto pacificamente ricevuto dal medesimo, era superiore all’importo di cui al decreto ingiuntivo, e che l’intimante, dal canto suo, non aveva fornito la prova di avere svolto prestazioni per un importo superiore, nè quella di una diversa imputazione dei pagamenti ricevuti.

L’avv. F. ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui non ha resistito l’intimata.

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 345 c.p.c., si sostiene: a) l’inammissibilità della contestazione della prova dell’esecuzione delle prestazioni svolte dall’avvocato, in quanto domanda nuova formulata dalla sig.ra L. per la prima volta in appello; b) che la generica contestazione della parcella da parte della cliente non imponeva all’avvocato di fornire la prova dell’attività svolta; c) la genericità e inconferenza della documentazione dei pagamenti eseguiti dall’appellante.

Il motivo è inammissibile perchè le censure sub a) e b) non contrastano la ratio della decisione, consistente nell’accoglimento dell’eccezione di pagamento piuttosto che nella esclusione delle prestazioni su cui era basata l’ingiunzione; quella sub c), poi, non è una censura in diritto, ma una censura di puro fatto, che rimanda ad un riesame degli atti del giudizio di merito non consentito in sede di legittimità.

Il secondo motivo, con cui si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., è inammissibile per difetto del quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1.

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 91 c.p.c., si sostiene che l’infondatezza di alcune delle eccezioni sollevate dalla opponente, nonchè la tardività delle censure dalla medesima mosse all’operato del professionista solo in sede giudiziale, nonostante i pregressi reiterati solleciti di pagamento rivoltile, avrebbero giustificato la compensazione delle spese processuali o la condanna ad esse, per violazione del “dovere di buona fede e lealtà”, della parte formalmente vittoriosa.

Sennonchè il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali non è sindacabile in cassazione (per tutte, Cass. Sez. Un. 14989/2005); inoltre, quanto alla sua seconda parte, il motivo si basa su fatti (il comportamento asseritamente sleale della cliente) non accertati nella sentenza impugnata. Sicchè la complessiva censura è, prima ancora che infondata, inammissibile”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato del ricorrente, il quale ha presentato memoria;

che il Collegio condivide la relazione di cui sopra, non superata dalle considerazioni svolte nella memoria del ricorrente, delle quali meritano specifica replica quelle relative al secondo e al terzo motivo di ricorso;

che va infatti osservato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la espressa formulazione del quesito di diritto, fatta nella memoria, andava fatta (salva ovviamente ogni ulteriore valutazione quanto alla sua idoneità e congruenza) già nel ricorso; e, quanto al terzo motivo, che con l’invocato L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, l’art. 92 c.p.c., è stato modificato introducendo l’obbligo di motivazione espressa della decisione di far luogo – non già di non far luogo, com’è avvenuto nella specie – alla compensazione delle spese processuali, e che se, come dedotto in memoria, la questione posta è quella dell’accertamento del comportamento sleale della controparte, trattandosi di questione di fatto andava formulata un’acconcia censura di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mentre il ricorrente si è limitato a denunciare una violazione di legge;

che pertanto il ricorso va respinto, senza che si debba provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA