Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6885 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 22/03/2010), n.6885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.F. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

04/10/2006; n. 52978/05 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2005, A.F. adiva la Corte di appello di Roma chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 3.04 – 4.10.2006, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’istante, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, della somma di Euro 3.850,00, con interessi legali dalla data del provvedimento, nonche’ al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 750,00, di cui Euro 200,00 per diritti ed Euro 550,00 per onorari, e distratte in favore del difensore antistatario.

La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che l’ A. aveva chiesto l’equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto dell’irragionevole durata del processo civile in tema di accessori (adeguamento ISTAT) di prestazioni previdenziali gia’ fruite (indennita’ di mobilita’ per complessivi Euro 486,44), da lui introdotto con ricorso depositato l’11.03.1996, dinanzi al Pretore di S. Maria Capua Vetere, giudice del lavoro, e deciso con sentenza favorevole del 15.03 – 1.06.2004;

– che la durata ragionevole di detto processo, protrattosi per anni 8, poteva essere fissata in anni 2 e mesi 6, trattandosi di controversia previdenziale di modesta entita’;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in anni 5 e mesi 6, il chiesto indennizzo del danno morale doveva essere equitativamente liquidato all’attualita’ nella misura di Euro 700,00 ad anno di ritardo, tenuto conto del fatto che la causa non atteneva ai beni fondamentali della persona e della vita e data la modestia della posta in gioco.

Avverso questo decreto l’ A. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 5.11.2007. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso notificato il 14.12.2007.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riassuntivamente ed in sintesi, con il ricorso l’ A. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 10) ai criteri di determinazione del periodo di ragionevole durata, da determinarsi a suo parere, trattandosi di causa previdenziale, in anni 2, ai criteri di liquidazione della riparazione per il sofferto danno morale, che assume essergli dovuta nella misura di Euro 125,00 per ciascuno dei 99 mesi (8 anni e 3 mesi) di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi da 11 a 17) all’insufficienza delle liquidate spese processuali, a suo parere anche immotivatamente ridotte rispetto a quelle richieste con la nota spese depositata nel pregresso grado di merito.

Il ricorso va accolto nei limiti delle argomentazioni che seguono.

Infondate si rivelano:

– la censura relativa al “tempo ragionevole”, dal momento che i giudici di merito hanno motivatamente fissato in 2 anni e mesi 6 la congrua durata del processo presupposto, in ragione delle peculiarita’ del caso ed in aderenza anche allo standard CEDU di normale durata di un processo civile, e di contro il ricorrente avversa questa conclusione prospettando una durata inferiore sulla base di profili astratti e non pertinenti al decisum (in tema, cfr.

Cass. 200521390; 200501094) la doglianza concernente l’entita’ dell’indennizzo liquidato per il sofferto danno non patrimoniale, correttamente rapportato al solo periodo di ritardo irragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714; 200723844), per la parte in cui si lamenta il mancato incremento bonus di Euro 2.000,00, il quale presuppone casi di particolare gravita’ del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie non evincibili (in tema cfr Cass. 20086808; 200917684).

La medesima doglianza concernente l’entita’ dell’indennizzo liquidato per il sofferto danno non patrimoniale, merita, invece, favorevole apprezzamento nella parte in cui si sostiene l’inadeguatezza dell’importo attribuito rispetto ai parametri CEDU. Secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purche’ detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito. Pertanto, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversita’ di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata (cfr Cass. 299916086).

Nella specie, dunque, la determinazione del ristoro del danno non patrimoniale nella ridotta somma di Euro 700,00 ad anno di ritardo irragionevole, per quanto adeguatamente argomentata, non si pone in relazione ragionevole con quella – tra i 1.000,00 e i 1.500,00 Euro – accordata in sede sovranazionale negli affari consimili.

Accolta, dunque, la censura in questione ed assorbite restando le ulteriori censure, inerenti anche alla liquidazione delle spese processuali, ben puo’ procedersi sulle esposte premesse, alla cassazione in parte qua dell’impugnato decreto ed alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nessun accertamento di fatti essendo residuato alla cognizione di questa Corte.

Quindi, considerato il periodo di incongruo ritardo di definizione, pari a 5 anni e 6 mesi, ed individuato, avuto riguardo agli standards CEDU, nella somma di Euro 750,00 ad anno per il primo triennio ed in Euro 1.000,00 ad anno per il periodo successivo, il parametro indennitario di base per la riparazione del danno non patrimoniale subito dall’ A., devesi riconoscere all’istante l’indennizzo complessivo di Euro 4.750,00 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda (cfr. Cass. 200608712).

Quanto alla regolamentazione delle spese, a carico della medesima Amministrazione della Giustizia soccombente va posto il pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, adottando la tariffa per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello.

L’esito del ricorso giustifica la compensazione nella misura di 1/2 delle spese del giudizio di legittimita’, e la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo. Spese distratte.

PQM

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso dell’ A., cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4.750,00 con interessi legali dalla domanda, nonche’ al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per il giudizio di merito in complessivi Euro 1.150,00 (di cui Euro 720,00, per onorari ed Euro 50,00 per esborsi), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Compensa per la meta’ le spese del giudizio di legittimita’ e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della residua parte, liquidata in complessivi Euro 550,00, di cui Euro 50,00, per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese tutte da distarsi in favore dell’Avv.to A. L. Marra antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

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