Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6885 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24720-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO

RICCI e EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

Q.R., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato ROSA MAFFEI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte di appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, e per quanto in questa sede rileva, ha condannato l’INPS al pagamento, in favore dell’attuale parte intimata, della pensione di inabilità con decorrenza dicembre 2010 – novembre 2011;

2. la decisione è stata motivata, quanto al requisito reddituale, mediante richiamo alle produzioni documentali prodotte, in grado di appello, dall’attuale è rimasto intimato, all’esito dell’autorizzazione della Corte territoriale, ex art. 437 c.p.c., in aggiunta all’autocertificazione originariamente allegata e priva di valore probatorio;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un motivo;

4. l’intimato ha resistito con controricorso;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. è fondato il ricorso con il quale l’Istituto previdenziale, deducendo violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 11 e 12, dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 345, 414, 416, 412, e 437 c.p.c., ha censurato la decisione per avere il giudice di appello ammesso, in sede di gravame, la produzione di documenti relativi al requisito reddituale, non prodotti dal ricorrente in primo grado; ha sostenuto che l’assistito era decaduto dalla facoltà di produrre detta documentazione e che non ne sussistevano i presupposti per l’ammissione d’ufficio, stante la carenza di allegazioni, nel ricorso di primo grado, in ordine al predetto requisito (reddituale);

7. in linea con la giurisprudenza di questa Corte (come, fra le altre, ribadito da Cass., sez. sesta – L n. 547/2015), nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell’art. 414, n. 5 e art. 415 c.p.c., comma 1, (che stabiliscono l’obbligo del ricorrente di indicare specificamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi e di depositare unitamente al ricorso i documenti ivi indicati) e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, (che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova, fra i quali devono annoverarsi anche i documenti), l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi dalla vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); l’irreversibilità dell’estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello; tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento, ispirato all’esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del ridetto art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa; poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (cfr. ex plurimis, Cass. sezioni unite nn. 8202/2005; Cass. n. 11922/2006; n. 14696/2007);

8. l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, in grado d’appello, presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa;

9. non ricorrono i suddetti presupposti allorchè la parte sia incorsa in decadenze per la costituzione in giudizio in primo grado e non sussista alcun valido elemento, già acquisito al processo, idoneo ad offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato (Cass. n. 5878 del 2011);

10. quanto alla rilevanza o meno dell’atto notorio prodotto con il ricorso di primo grado, più volte questa Corte ha espresso il principio secondo cui alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e, successivamente, dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, art. 1, comma 1, lett. b), poi sostituito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. o), nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell’ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c. (cfr., fra le tante, Cass. 12999/2003, 7746/2005, 17358 del 2010; 14147/2010; 10512/2010, 17547/2013);

11. nel caso di specie, in cui la ricordata documentazione presa in esame dalla Corte territoriale è stata prodotta in grado d’appello, non ricorrono le indicate condizioni in presenza delle quali sarebbe stata possibile l’ammissione dei nuovi mezzi di prova, essendo gli stessi inerenti a circostanze già deducibili e dimostrabili all’atto del deposito del ricorso di primo grado e la cui produzione non era stata resa necessaria dall’evolversi dalla vicenda processuale successivamente al ricorso e alla memoria di costituzione di prime cure;

12. all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originaria domanda;

13. l’esito alterno del giudizio di merito giustifica la compensazione delle spese dei gradi di merito;

14. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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