Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6885 del 11/03/2020
Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 29065-2018 proposto da:
J.K., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato PAOLO
SASSI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 1778/2018,
depositato il 13.8.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17.12.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che:
J.K. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria;
il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 1, lett. e) e g), artt. 3 e 14 e art. 16, comma 1, lett. b), nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il Tribunale aveva omesso di rapportare la sua vicenda personale alla documentazione prodotta e di valutare la situazione generale del suo Paese di origine, caratterizzata da insicurezza, diffusione della criminalità organizzata, elevato rischio di attentati terroristici, totale mancanza di presidi di legalità e violazione dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza, nonchè dalle precarie condizioni di vita della popolazione;
1.2. con il secondo motivo il ricorrente censura, prospettando anche in questo caso il vizio di violazione di legge e omesso esame d’un fatto decisivo, il rigetto della domanda di “protezione umanitaria”, argomentando che in Nigeria esiste una grave instabilità politica ed economica e che tale situazione non garantiva al ricorrente la tutela dei diritti fondamentali della persona;
1.3. con il terzo motivo si denuncia violazione di legge censurando il decreto impugnato per aver revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in virtù della ritenuta infondatezza della domanda, conseguente all’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria ed all’omesso esame delle fonti d’informazione internazionali;
1.4. il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente censura la valutazione delle prove, pur avendo il Tribunale escluso l’assenza dei presupposti della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a, b e c, ritenendo che le ragioni dell’espatrio non siano dovute a minacce politiche (ritenendo dunque credibile il richiedente), ed indicando inoltre in modo non generico le fonti internazionali aggiornate – report Amnesty International 2017-2018 – del proprio convincimento circa la situazione sociopolitica della Nigeria, ed in particolare della zona di provenienza del richiedente (Delta State);
1.5. il Tribunale ha inoltre accertato, in fatto, la mancata allegazione o dimostrazione di ragioni di carattere umanitario tali da consentire il riconoscimento della forma di protezione residuale richiesta, limitandosi invece le censure del ricorrente, in larga parte, a deduzioni astratte e di principio senza alcuna individuazione di specifici elementi di carattere personale non adeguatamente apprezzati dal Giudice di merito, sollecitando nella sostanza una nuova valutazione, nel merito, della domanda presentata;
1.6. quanto alla terza censura si osserva che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio di merito, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dall’art. 170 del cit. D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il predetto provvedimento, sia per ciò solo impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (cfr. Cass. nn. 32028/2018, 3028/2018, 29228/2017), il che determina comunque l’inammissibilità della terza censura;
2. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
3. non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020