Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6885 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6885 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Ud. 24/2/16

SENTENZA
sul ricorso n. 224/11 proposto da:
Katte Klitsche De La Grange Teodoro, in proprio,
elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scialoja
n. 6;

ricorrente

contro

Agenzia

delle

rappresentante

Entrate,
pro tempore,

in persona

del

legale

elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legís;

– controricorrente avverso la sentenza n. 356/01/10 della Commissione

Data pubblicazione: 08/04/2016

Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 23 giugno
2010;
sul ricorso n. 1888/13 proposto da:
Agenzia

delle

rappresentante

Entrate,

in persona

pro tempore,

del

legale

elettivamente domiciliato

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende Rpe

legis;
– ricorrente contro
Katte Klitsche De La Grange Teodoro, in proprio,
elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scialoja
n. 6;

– controricorrente avverso la sentenza n. 187/28/11 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 23 giugno
2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 febbraio 2016 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Teodoro Katte Klitsche De La Grange, in
proprio;
udito l’Avv. dello Stato Pio Marrone, per l’Ufficio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il

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in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

rigetto del ricorso n. 224/11 e per l’accoglimento del
ricorso n. 1888/13.
Fatto

1. Con la sentenza n. 356/01/10 depositata il 23 giugno
2010 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

Grange Teodoro, erede di Cocchi Erminia in Katte
Klitche De La Grange deceduta il 2 novembre 1998,
confermava la decisione n. 293/10/09 della Commissione
Tributaria Provinciale di Roma che aveva rigettato il
ricorso che il contribuente aveva presentato avverso
l’avviso n. 99/18229/000026/01 con il quale l’Agenzia
delle Entrate aveva liquidato le imposte di successione
comprendendo nell’imponibile anche crediti ammontanti a
£ 1.495.000.00 che nella dichiarazione di successione
erano stati indicati invece come esclusi dall’asse
ereditario in quanto oggetto di controversia davanti al
giudice ordinario.
La CTR, dopo aver negato che l’avviso di liquidazione
potesse «essere dichiarato nullo per carenza di
motivazione poiché, trattandosi di un atto della
riscossione di imposte dovute in conseguenza della
denuncia/dichiarazione di parte, lo stesso doveva
contenere esclusivamente l’indicazione dell’atto di
riferimento e la liquidazione dei tributi dovuti»,
statuiva nel merito che i crediti per cui pendeva
civile giudizio dovevano farsi rientrare nell’asse
ereditario mancando la prova che «gli stessi potessero

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respinto l’appello proposto da Katte Klitche De La

accrescere

il

patrimonio

ereditario

soggetto

a

imposizione>>.
2. L’appena veduta sentenza della CTR n. 356/01/10
veniva impugnata per revocazione ai sensi dell’art.
395, comma l, n. 4, c.p.c., revocazione che veniva
accolta con sentenza della CTR n. 187/28/11 depositata

dell’errore revocatorio in particolare consistente
nell’errata percezione di quei documenti prodotti in
atti che dimostravano che i crediti in discussione
«dovevano

essere

esclusi

dall’attivo

ereditario

essendo in contestazione, mentre venivano erroneamente
inclusi nell’attivo ereditario in violazione dell’art.
11 d.p.r. n. 637/72 e art. 11 d.lgs.>>. In conseguenza
di ciò la CTR, in riforma della sentenza n. 293/10/09
della CTP, accoglieva il ricorso del contribuente
avverso l’impugnato avviso di liquidazione statuendo
che i ridetti crediti «non potevano essere soggetti a
imposizione tributaria in quanto crediti non certi, di
dubbia esigibilità in contestazione giudiziale>>.
Contro la sentenza della CTR n. 187/28/11, l’Ufficio
proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
I contribuenti resistevano con controricorso.
3. La sentenza della CTR n. 356/01/10 veniva impugnata
dal contribuente, anche con ricorso per cassazione
affidato a otto motivi.
L’Ufficio resisteva con controricorso.
4.

Il contribuente si avvaleva della facoltà di

depositare memorie.

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il 24 novembre 2001 sul presupposto della sussistenza

Diritto

1. I due ricorsi per cassazione debbono essere riuniti
e per primo deve essere esaminato quello promosso
avverso la sentenza che ha deciso la revocazione e
questo perché quest’ultimo ricorso assume carattere
preliminare (Cass. sez. lav. n. 7568 del 2014; Cass.

2. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio censurava
la sentenza della CTR n. 187/28/11 che aveva deciso
sulla domanda di revocazione della sentenza della CTR
n.

356/01/10,

doppiamente denunciando in rubrica

«Omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità
del ricorso per revocazione per difetto dei presupposti
di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. in relazione all’art.
360, comma 1, n. 4, c.p.c.; nullità della sentenza o
del procedimento per inammissibilità del ricorso per
revocazione proposto in difetto dei presupposti di cui
all’art. 395, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360,
coma l, n. 4, c.p.c.», deducendo a riguardo di aver
eccepito l’inammissibilità della revocazione atteso che
costituiva «punto controverso» il fatto che i crediti
giudizialmente contestati facessero o meno parte
dell’asse ereditario e tanto che CTR n. 356/01/10 si
era in proposito espressamente pronunciata; ma che
tuttavia, sulla ridetta eccezione d’inammissibilità,
l’impugnata sentenza della CTR n. 187/28/11 aveva
omesso di decidere in violazione dell’art. 112 c.p.c. e
che ad ogni modo CTR n. 187/28/11 aveva anche errato
nel non dichiarare inammissibile la revocazione e così

5

sez. Il n. 14442 del 2008).

incorrendo nella ulteriore violazione dell’art. 395,
comma 1, n. 4, c.p.c.
Per le ragioni appresso, il motivo è fondato.
Invero non è fondata la denuncia di omessa pronuncia
giacché non costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c.
– e bensì mero errore processuale – quello di non aver

insussistenza delle condizioni a cui la legge subordina
la proposizione della domanda (Cass. sez. III n. 1701
del 2009; Cass. sez. III n. 3667 del 2006). E’ però
fondata la seconda denuncia perché «l’errata
percezione delle risultanze processuali» circa
l’appartenenza all’asse ereditario dei crediti per i
quali era in corso civile processo, costituiva
all’evidenza fatto controverso sul quale CTR n.
356/01/10 aveva anche pronunciato e cosicché CTR n.
187/28/11 avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità
della revocazione discendente dal divieto contenuto
nell’art. 395, coma 1, n. 4, c.p.c. di impugnare con

il

mezzo straordinario questioni oggetto di

controversia soltanto impugnabili coi gravami ordinari.
2.1. Assorbiti gli altri motivi del ricorso per
cassazione proposto dall’Ufficio avverso la sentenza
della CTR n. 187/28/11 che ha deciso la revocazione,
sentenza della CTR n. 187/28/11 che deve essere
pertanto cassata senza rinvio appunto in ragione della
inammissibilità della revocazione (Cass. sez. trib. n.
15179 del 2009).

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dichiarato l’inammissibilità della revocazione per

3. Con il primo motivo di ricorso per cassazione,
proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTR
n. 356/01/10, veniva denunciato in rubrica «Violazione
e falsa applicazione dell’art. 27 d.lgs. 346/90.
Decadenza. Art. 360 (3) c.p.c.>>, deducendosi a
riguardo che con l’impugnato avviso l’Ufficio non aveva

complementare rettificando l’imponibile dichiarato e
nonostante l’Ufficio medesimo fosse decaduto a causa
dell’inutile trascorrere del termine biennale previsto
dall’art. 27, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
Il motivo è inammissibile perché sulla eccezione di
decadenza dalla pretesa tributaria, che come noto ha
carattere disponibile (Cass. sez. trib. n. 15740 del
2012; Cass. sez. trib. n. 1154 del 2012), la CTR non si
è pronunciata e cosicché il contribuente avrebbe dovuto
censurare la sentenza ai sensi dell’art. 360, coma 1,
n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. e
avendo altresì cura di soddisfare il principio di
autosufficienza allegando la non novità della questione
e quindi indicando che nel ricorso alla CPT l’eccezione
era stata sollevata e altresì riproposta con l’atto
d’appello (Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014; Cass.
sez. trib. n. 9108 del 2012).
3.1. Con il quinto motivo di ricorso per cassazione,
proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTR
n. 356/01/10, da esaminarsi preventivamente per il suo
carattere logico giuridico preliminare, veniva
denunciato in rubrica «Violazione e falsa applicazione

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liquidato l’imposta principale, bensì accertato quella

dell’art. 3 1. 241 del 1990, dell’art. 7 l. 212 del
2000 “Statuto del contribuente” e degli artt. 27, 33 e
34 d.lgs. 346 del 1990 per vizio di motivazione
dell’atto impugnato. Art. 360 n. 3 c.p.c.>>, nella
sostanza deducendosi che siccome l’impugnato avviso di
liquidazione aveva natura di atto di accertamento

essere dichiarato nullo dalla CTR non bastando in esso
l’indicazione del solo <>.
3.2. Con il sesto motivo di ricorso per cassazione,
proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTR
n. 356/01/10, da esaminarsi assieme al precedente in
ragione della loro unitaria soluzione, veniva
denunciato in rubrica «Violazione e falsa applicazione
dei principi sull’interpretazione e qualificazione
degli atti (amministrativi in particolare) art. 1362
ss. c.c. – omessa motivazione art. 360 n. 5 c.p.c.>>,
nella sostanza deducendosi che la CTR aveva accertato
la natura semplicemente liquidatoria dell’impugnato
avviso di liquidazione senza nulla motivare a riguardo.
3.3. Gli appena riassunti motivi quinto e sesto, che
presuppongono la verifica del contenuto dell’impugnato
avviso di liquidazione, verifica indispensabile atteso
che ogni tipo di esercizio nomofilattico deve fondarsi
su fatti certi, sono inammissibili per difetto di
autosufficienza e questo perché in violazione dell’art.
366, coma 1, n. 6, c.p.c. il richiamato avviso non è
stato riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione e
nemmeno è stato ivi indicato il luogo e il tempo della

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dell’imposta complementare, lo stesso avrebbe dovuto

sua produzione, necessari per controllare anche il
rispetto dell’art. 372, comma 1, c.p.c. per il quale
non è ammesso il deposito di nuovi documenti in sede di
legittimità (Cass. sez. VI n. 16134 del 2015; Cass.
sez. III n. 8569 del 2013).
3.4. Con il secondo motivo di ricorso per cassazione,

n. 356/01/10, veniva denunciato in rubrica «Violazione
e falsa applicazione dell’art. 11 d.p.r. 26/10/1972 n.
637 e art. 11 d.lgs. 346/90 – Erronea interpretazione
dell’art. 12 d.p.r. 637/1972 e art. 12 d.lgs. 346/90 Violazione art. 37 d.p.r. 637/72 e art. 29 d.lgs.
346/90», deducendosi in particolare che <>
l’asse ereditario e ciò in quanto sembrava che
crediti una volta devoluti fossero stati soltanto in
seguito oggetto di controversia tra gli eredi.

proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTR
n. 356/01/10, veniva denunciato in rubrica
«Motivazione contraddittoria su un punto decisivo Art. 360 n. 5 c.p.c.>>, deducendosi a riguardo che la
CTR, pur avendo per es. accertato che una delle liti
giudiziali era stata promossa dalla

de culus

contro

l’altro coerede, aveva poi contraddittoriamente
ritenuto sia che i crediti contestati dovessero far
parte dell’imponibile e sia affermato che «dal tenore
del testamento sembrerebbe che tale credito fosse stato
rimesso>>.
Il motivo è fondato perché all’evidenza non può essere
considerata successiva alla devoluzione la lite che ha
ad oggetto un credito che la de culus aveva cercato di
far giudizialmente accertare e che secondo la CTR forse
avrebbe addirittura «rimesso»; ed in effetti l’esito
positivo dell’accertamento giudiziale circa l’esistenza
del credito – e quindi che lo stesso non fosse stato
«rimesso» – è giocoforza destinato ad <>
l’asse ereditario.

12

3.7. Con il settimo motivo di ricorso per cassazione,

3.8.

Assorbito

l’ottavo motivo

di

ricorso

per

cassazione, proposto dal contribuente avverso la
sentenza della CTR n. 356/01/10.
3.9. Alla cassazione della sentenza della CTR n.
356/01/10, deve seguire il giudizio di rinvio per
l’accertamento degli ulteriori fatti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo
di ricorso proposto dall’Ufficio, dichiara assorbiti
gli altri, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza n.
187/28/11 della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio; accoglie il settimo motivo di ricorso proposto
dal contribuente, dichiara assorbito l’ottavo, respinge
gli altri, cassa l’impugnata sentenza n. 356/01/10
della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e
rinvia ad altra sezione della stessa che nel decidere
dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare le
spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 24 febbraio 2016

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