Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6885 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10728/2020 proposto da:

A.R., difeso e rappresentato dall’avv. Andrea Maestri, giusta

procura in atti, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione

civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il

26/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2022 da Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Trieste, con decreto del 26.2.2020, ha rigettato la domanda proposta da A.R., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

Contro il decreto è proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso è inammissibile.

Va osservato che, nelle prime righe del ricorso per cassazione, si dà atto che la procura speciale per la proposizione dello stesso ricorso sarebbe stata rilasciata al legale “in calce al presente atto”. In realtà, da un esame del ricorso, non emerge che la procura sia stata rilasciata in calce, né risulta, altresì, che sia stata rilasciata su un foglio separato, non rinvenuto né nel fascicolo d’ufficio, né in quello di parte.

Ne consegue che difetta un requisito di ammissibilità, a norma dell’art. 365 c.p.c., del ricorso per cassazione, che determina l’assorbimento dei motivi svolti dal ricorrente.

Non si liquidano le spese di lite, in conseguenza della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

Il raddoppio del contributo unificato va posto a carico dell’avv. Andrea Maestri, cui l’attività processuale è esclusivamente riferibile (Cass. nn. 32008/2019, 25435/2019).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente avv. Andrea Maestri dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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