Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6884 del 24/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 6884 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA

sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
D’ONUFRIO Gaetano (DNF GTN 49T27 G273M), CAPIZZI Salvatore
Vinicio (CPZ SVT 39B13 B429R), ANGILELLA Leonardo (NGL LRD
39M13 B429X), CAMMARATA Nicolò (CMM NCL 37A16 B429Y),
LIPARI Salvatore (LPR SVT 41S29 G2730), PINZINO Maria Rita
(PNZ MRT 37D41 E715I), FRUSTERI Michela Angela Esperia
(FRS MHL 35P69 Z326R), VADALA’ Carmela (VDL CM1 43A43
P299I), DI NATALI Giuliana (DNT GLN 49D43 H1940), RIGONI
Aldo (RGN LDA 46B26 A465I), SCARDINO Silvestro (SCR SVS
42H17 8354G), RAGONA Vito Antonio (RGN VTI 44806 D862I),
MILLER Nicola (MLL NCL 37A08 F158V), SFAMENI Anna Maria

(SFM NMR 42L43 L271C), BRUSCHETTA Gaetano (BRS GTN 44P30
FUSI:M), SEMINARA Giuseppe Mario

-1 3

(k G 37M14

A027A),

Data pubblicazione: 24/03/2014

MILONE Carmelo (MLN CHI 37D21 G377K), MENDOLIA Francesco
(MND FNC 39P28 F158E), TRIBULATO Antonino (TRB NNN 39L03
B787R), MONFORTE Francesco (MNF FNC 40P11 D765T), SPANO’
GRECO Vittorio (SPN VTR 39A03 E043J), LONGO Rosa (LNG RSO

rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del
ricorso, dall’Avvocato Isabella Casales Mangano, con
domicilio per legge presso la Cancelleria civile della
Corte di cassazione, piazza Cavour;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;
– controricorrente
avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta
n. 612/2012, depositato in data 11 settembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha chiesto

46L67 G348X), FILIPPONE Giuseppe (FLP GPP 45B27 G273F),

l’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso
principale e il primo motivo dell’incidentale.
Ritenuto

che, con ricorso depositato in data 20

dicembre 2010 presso la Corte d’appello di Caltanissetta,

CANCILA Dario, nella qualità di eredi di Cancila Giovanni,
SPANO’ GRECO Vittorio, CANNELLA Giuseppe, LONGO Maria
Agnese, TACCETTA Mario Salvatore, TRIBULATO Antonino,
RIGONI Aldo, ANGILELLA Leonardo, CAPIZZI Salvatore
Vinicio, FRUSTERI Michela Angela Esperia, PINZINO Maria
Rita, MILLER Nicola, SEMINARA Giuseppe Mario, RAGONA Vito
Antonio, VADALA’ Carmela, LIPARI Salvatore, CAMMARATA
Nicola, BRUSCHETTA Gaetano, MILONE Carmelo, MONFORTE
Francesco, MENDOLIA Francesco, SCARDINO Silvestro,
CAMMARATA Caterina Maria, FILIPPONE Giuseppe, SFAMENI Anna
Maria, LIO Calogero Giuseppe, e DI NATALI Giuliana
chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle
finanze al pagamento del danno non patrimoniale derivato
dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato,
dinnanzi al TAR per la Sicilia, sede di Palermo, con
ricorso depositato il 21 novembre 1997, ancora pendente
alla data del deposito della domanda di equa riparazione;
che l’adita Corte d’appello, rilevato che i ricorrenti
avevano presentato istanza di prelievo il 10 marzo 2010 e
che quindi la domanda era proponibile, riteneva che il

D’ONUFRIO Gaetano, LONGO Rosa, FINA Concetta Rita, e

giudizio presupposto, durato tredici anni e un mese circa,
avesse avuto una durata irragionevole di dieci anni e un
mese, e liquidava un indennizzo di euro 5.050,00, in
favore di ciascun ricorrente (da suddividersi

pro quota

parametro riduttivo di euro 500,00 per anno di ritardo,
tenuto conto del lungo periodo in cui non vi era stato
impulso sollecitatorio di parte, e compensava per due
terzi le spese di giudizio in considerazione
dell’accoglimento solo parziale della domanda;
che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti
in epigrafe indicati hanno proposto ricorso sulla base di
tre motivi, illustrati da memoria;
che

l’intimato

Ministero

ha

resistito

con

controricorso e ha a sua volta proposto ricorso
incidentale affidato ad un motivo.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti,
denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 6,
par. l, della CEDU e dell’art. 2 della

legge

n. 89 del

2001, si dolgono che la Corte d’appello non abbia
applicato i criteri di liquidazione del danno adottati

tra gli eredi di Cancila Giovanni), ragguagliato al

dalla Corte di Strasburgo, nonché di omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio;
che, in particolare, i ricorrenti sostengono che, in
applicazione degli indicati criteri, la Corte d’appello

per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 euro per
ciascuno degli anni successivi;
che con il secondo motivo (violazione e falsa
applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,
cod. proc. civ.) i ricorrenti si dolgono che la Corte
d’appello abbia compensato per i 2/3 le spese processuali,
e ciò nonostante che la riduzione della somma riconosciuta
sia dipesa dal fatto che la Corte d’appello ha applicato
un criterio riduttivo di liquidazione, mentre
l’orientamento prevalente della giurisprudenza di
legittimità era nel senso che l’indennizzo dovesse essere
rapportato a 1.000,00 euro per anno di ritardo;
che con il terzo motivo i ricorrenti denunciano
violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6, comma
l, della tariffa forense di cui al d.m. n. 127 del 2004,
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il

avrebbe dovuto riconoscere un indennizzo di 750,00 euro

giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,
cod. proc. civ., dolendosi del fatto che la Corte
d’appello non abbia tenuto conto del valore della
controversia (oltre 145.000 euro, essendo le parti

1.238,00 per diritti ed euro 3.770,00 per onorari, laddove
la Corte d’appello ha liquidato euro 1.086,63, di cui euro
100,00 per spese, euro 577,00 per diritti ed euro 300,00
per onorari, oltre spese generali e accessori di legge;
che con l’unico motivo di ricorso incidentale il
Ministero denuncia violazione dell’art. 2 della legge n.
89 del 2001, come modificato dall’art. 54 del decretolegge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, rilevando che, a far data dal
25 giugno 2008, la presentazione della istanza di prelievo
è divenuta condizione di procedibilità della domanda di
equa riparazione, mentre, nel caso di specie, l’istanza di
prelievo era stata presentata solo nel 2009, sicché dalla
durata irragionevole del processo avrebbe dovuto essere
scomputato il periodo di mesi otto intercorso tra il 25
giugno 1998 e la data di presentazione della istanza di
prelievo;
che il ricorso incidentale, che per ragioni di ordine
logico deve essere esaminato per primo, è infondato;

ricorrenti), sicché il compenso dovuto era pari a euro

che invero, se può convenirsi con la difesa erariale
che la presentazione della istanza di prelievo costituisce
condizione di proponibilità della domanda di equa
riparazione in relazione ai giudizi amministrativi, non

tempestiva presentazione della istanza di prelievo la
domanda diventa proponibile senza che possa espungersi
dalla durata del giudizio presupposto il segmento
temporale intercorso tra il 25 giugno 2008 e la data di
presentazione della istanza di prelievo;
che il primo motivo di ricorso è infondato;
che, infatti, se è vero che il giudice nazionale deve,
in linea di principio, uniformarsi ai criteri di
liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti
dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che
la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non
indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non
patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a euro
750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre
anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a
euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in
capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in
misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle
peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi
concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali

può non rilevarsi che una volta rimosso l’ostacolo con la

deve dar conto in motivazione (Cass. 18617 del 2010; Cass.
17922 del 2010);
che, nella specie, la Corte d’appello ha motivato lo
scostamento dagli ordinari criteri di determinazione

cui non vi è stato alcun impulso sollecitatorio dì parte,
risalendo l’ultima istanza di prelievo al 2002;
che trattasi di motivazione adeguata, rispetto alla
quale le deduzioni dei ricorrenti non appaiono idonee ad
evidenziare vizi di violazione di legge o di motivazione,
nei limiti in cui tale tipo di vizio è prospettabile ai
sensi del nuovo testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc.
civ.;
che va poi ricordato che, in applicazione dei criteri
elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo
(decisioni Volta et autres c. Italia,
Falco et autres c. Italia,

del 16 marzo 2010 e

del 6 aprile 2010) e recepiti

dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 18 giugno
2010, n. 14753; Cass., 10 febbraio 2011, n. 3271; Cass.,
13 aprile 2012, n. 5914), relativamente a giudizi
amministrativi protrattisi per oltre dieci anni, questa
Corte è solita liquidare un indennizzo che rapportato su
base annua corrisponde a circa 500,00 euro per la durata
del giudizio;

8

dell’indennizzo facendo riferimento al lungo periodo in

che tale approdo consente di escludere che un
indennizzo di 500,00 euro per anno di ritardo possa essere
di per sé considerato irragionevole e quindi lesivo
dell’adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte

del termine di durata ragionevole del processo;
che il secondo motivo è fondato;
che non v’è dubbio che la nozione di soccombenza
reciproca, che consente la compensazione parziale o totale
tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo
comma, cod. proc. civ.), comprende anche l’accoglimento
parziale dell’unica domanda proposta, quando la parzialità
dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi
una domanda articolata in un unico capo (Cass., Sez. III,
21 ottobre 2009, n. 22381);
che, tuttavia, la motivazione alla base della disposta
compensazione per i 2/3 delle spese di lite si appalesa
priva di logica ragionevolezza, posto che nella specie non
vi è stato alcun rilevante scarto (Cass., Sez. VI-1, 17
giugno 2012, n. 617) tra l’importo richiesto dalla parte
istante e quello riconosciuto dalla Corte territoriale;
che,

inoltre,

compensazione

l’ampiezza

della

dichiarata

tra l’altro eccedente il divario

percentuale sussistente tra l’indennizzo domandato (pari
ad euro 1.000,00 per anno di ritardo, quindi entro i

europea intende assicurare in relazione alla violazione

limiti dei parametri CEDU applicati dalla giurisprudenza
di questa Corte) e quello liquidato – finisce con il
risolversi nella sostanziale vanificazione della
soccombenza dell’Amministrazione convenuta, che, invece,

profilo della suddivisione del carico delle spese per non
rendere vuota la tutela accordata;
che anche il terzo motivo di ricorso è fondato, atteso
che la liquidazione delle spese di lite è stata effettuata
dalla Corte d’appello in misura inferiore ai minimi
tariffari di cui al d.m. n. 127 del 2004, applicabili nel
caso di specie, atteso che l’attività del difensore si è
esaurita con la discussione della causa all’udienza del 18
giugno 2012, e quindi prima della abrogazione dei minimi
tariffari per effetto dell’art. 9 del decreto legge n. l
del 2012 e del d.m. n. 140 del 2012, entrato in vigore il
23 agosto 2012;
che, dunque, rigettati il ricorso incidentale e il
primo motivo del ricorso principale, in accoglimento del
secondo e del terzo motivo di quest’ultimo ricorso, il
decreto impugnato deve essere cassato in relazione alle
censure accolte;
che, peraltro, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito ai

sensi dell’art.

384

cod.

proc.

civ.,

deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il

procedendosi a nuova determinazione delle spese del
giudizio di merito, avuto riguardo al valore della
controversia quale risultante dal

decisum e alla identità

delle posizioni delle diverse parti del giudizio, e alla

che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, il
Collegio ritiene che, in considerazione del parziale
accoglimento del ricorso, le stesse, liquidate come da
dispositivo, possano essere compensate per metà;
che le spese, come liquidate, vanno distratte in
favore dell’Avvocato Isabella Casales Mangano,
dichiaratasi antistataria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso incidentale e il primo
motivo del ricorso principale; accoglie il secondo e il
terzo motivo del ricorso principale; cassa il decreto
impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo
nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle
finanze al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle
spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi
euro 2.240,00, di cui euro 100,00 per esborsi, euro 865,00
per diritti ed euro 1.275,00 per onorari, oltre alle spese
generali e agli accessori di legge, e al pagamento di metà
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per
l’intero in euro 1.013,00, oltre ad euro 100,00 per

)1’t

esclusione della disposta compensazione;

esborsi e agli accessori di legge, dichiarando compensata
la restante metà. Dispone la distrazione delle spese del
giudizio in favore dell’Avvocato Isabella Casales Mangano,
dichiaratasi antistataria.

Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il 16 gennaio 2044.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA