Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6884 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. II, 24/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 24/03/2011), n.6884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26877/2008 proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA (ex Gest Line SpA giusta delibera di cambio della

denominazione), Direzione e coordinamento di Equitalia Polis SpA ed

appartenente al Gruppo Equitalia Polis SpA – Agente della Riscossione

per le Province di Bologna, Benevento, Caserta, Genova, Napoli,

Padova, Rovigo e Venezia in persona del Procuratore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONELLI 50, presso IO studio

dell’avvocato SODANO MARIA LAURA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MUROLO LANDI Oscar, giusta procura in calce alla prima

pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.G., M.M., COMUNE DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 29959/2008 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,

depositata il 05/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“Viene impugnata sentenza pronunciata su opposizione a cartella di pagamento, qualificata dal giudice di merito come opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981: sentenza dunque appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b) – dell’art. 23, u.c., Legge cit..

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che, essendo la stessa condivisa dal Collegio, il ricorso va dichiarato inammissibile,- senza che debba provvedersi sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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