Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6884 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 11/03/2020), n.6884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24138-2018 r.g. proposto da:

A.T. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Attilio Lo Murno, con cui elettivamente domicilia in Roma Via

Alberto Caroncini n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Carlo Izzo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, depositata in

data 29.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza – decidendo sull’appello presentato da A.T., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza emessa in data 29.9.2016 dal Tribunale di Potenza (con la quale erano state respinte le domande volte ad ottenere la richiesta protezione internazionale ed umanitaria) – ha dichiarato in rito inammissibile l’appello perchè sprovvisto della procura ad litem in favore del difensore, dichiarando altresì la nullità dell’attività processuale compiuta dal difensore che veniva, pertanto, condannato anche al pagamento delle spese di lite del grado.

La corte del merito ha osservato che, nonostante nell’atto di citazione in appello fosse stata richiamata la procura alle liti rilasciata in calce all’atto, tuttavia la stessa non era rinvenibile nè nell’originale dell’atto risultante dal fascicolo d’ufficio nè nella copia contenuta nel fascicolo di parte; nè era stata rintracciata una eventuale procura alle liti rilasciata in primo grado ed estesa al patrocinio anche nei successi gradi impugnatori, come emergente dallo scrutinio del fascicolo d’ufficio di primo grado, che era esso stesso mancante della procura alle liti per il primo grado.

La Corte ha ritenuto non applicabile il disposto normativo di cui all’art. 182 c.p.c., comma 2, al giudizio di appello e comunque non praticabile la sanatoria prevista dalla norma da ultimo citata, posto che non di invalidità ovvero nullità della procura si trattava quanto piuttosto di radicale inesistenza della stessa.

2. La sentenza, pubblicata il 29.5.2018, è stata impugnata da A.T. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura, cui l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1.Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 83,125,182 e 350 c.p.c. – si duole della mancata concessione del termine previsto dall’art. 182, comma 2, per la produzione dell’atto (la procura) mancante.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Occorre in primo luogo ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, l’art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, secondo cui il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione, si applica anche al giudizio d’appello (cfr. Sez. L, Sentenza n. 6041 del 13/03/2018).

2.2 E’ stato anche precisato che la procura rilasciata per il solo primo grado è nulla, quando in forza di essa venga proposto atto di appello, salvo che sia successivamente estesa al nuovo grado entro l’udienza prevista dall’art. 350 c.p.c., comma 2, tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 19663 del 03/10/2016).

2.2 Ammessa, dunque, l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 182, comma 2, anche al grado di appello, occorre altresì ricordare, in relazione all’esame della doglianza del ricorrente, che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 19169 del 11/09/2014), l’art. 182 c.p.c., comma 1, va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l’omesso deposito della procura speciale alle liti, di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3, enunciata ma non rinvenuta negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante. Tale invito può essere fatto in qualsiasi momento, anche in sede di appello, e solo se infruttuoso il giudice deve dichiarare invalida la costituzione della parte in giudizio (cfr. anche Cass. n. 9846/01).

2.2.1 Come è stato, infatti, precisato nel precedente sopra ricordato, la lettera dell’art. 182 c.p.c., comma 1, che impone al giudice di verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, di invitarle a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi, si distingue dalla lettera del comma 2, poichè soltanto in quest’ultimo e non anche nel primo – nel testo della norma anteriore alla sostituzione apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 – viene riconosciuto al giudice un potere discrezionale per la concessione del termine per sanare il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione.

La differenza tra le due ipotesi è evidente, sol che si consideri, con riferimento al caso relativo alla procura alle liti, che rientra nella previsione del comma 1, l’ipotesi della procura rilasciata prima del giudizio, enunciata negli atti di causa e non prodotta, laddove rientrano nella previsione del comma 2, le ipotesi di mancata costituzione delle persone cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e di mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni (nonchè, dopo la modifica normativa su citata, anche le ipotesi di nullità della procura al difensore, evidentemente diverse dall’ipotesi in cui la procura vi sia e sia valida, ma ne risulti soltanto l’omesso deposito agli atti di causa).

2.2.2 Peraltro, le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto interpretativo sulla portata del comma 2, hanno affermato il principio per il quale “l’art. 182 c.p.c., comma 2 (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali” (Cass. S.U. n. 9217/10).

A maggior ragione, allora, è valido l’ulteriore principio secondo cui l’art. 182 c.p.c., comma 1 (non interessato dalla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009) va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l’omesso deposito della procura speciale alle liti rilasciata, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice d’appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l’invito sia rimasto infruttuoso (così sempre, Sez. 3, Sentenza n. 19169/2014, cit. supra; sempre nello stesso senso anche: Sez. L, Sentenza n. 9846 del 20/07/2001 Sez. 1, Sentenza n. 13434 del 13/09/2002 Sez. 2, Sentenza n. 9915 del 28/04/2006; Sez. 3, Sentenza n. 10123 del 09/05/2011).

2.2.3 Il principio si pone in linea di continuità con l’altro, affermato da questa Corte, nella sentenza n. 10123/11, per il quale quando nell’atto di riassunzione dopo declinatoria di competenza o nell’atto di costituzione del convenuto in riassunzione viene richiamata dal difensore la procura rilasciatagli nell’atto di costituzione davanti al giudice a quo (oppure la procura rilasciata con atto separato in quel giudizio ed ivi prodotta) e non venga prodotto in originale o in copia (se l’originale trovasi nel fascicolo d’ufficio del giudice a quo, che la cancelleria ha l’obbligo di acquisire ai sensi dell’art. 126 disp. att. c.p.c.) l’atto contenente la procura o la procura stessa, il giudice della riassunzione è tenuto, ove rilevi tale mancata produzione e, quindi, il difetto della costituzione, a formulare l’invito a regolarizzare la costituzione, non potendo considerare quest’ultima invalida e, quindi, contumace la parte in difetto di invito e di ottemperanza ad esso.

2.2.4 Ciò detto, risulta circostanza non controversa (di cui si dà atto anche nel provvedimento impugnato) quella secondo cui la procura alle liti era stata richiamata nell’atto introduttivo del giudizio e che la sua mancanza era stata accertata tramite lo scrutinio del fascicolo d’ufficio e di quello di parte contenuto nel primo.

Orbene, la parte ricorrente sostiene che la procura invece fosse in atti e che fosse stata rilasciata già in primo grado in data 2.01.2015 anche per la fase processuale dell’appello e che il mancato rinvenimento della procura (dovuta ad un evidente disguido) non le potesse essere addebitata ed anzi che, qualora avesse avuto un termine dal giudice di appello, avrebbe potuto depositare l’atto di costituzione con la procura, sanando in tal modo tale carenza documentale riscontrata dai giudici di appello.

2.3 La censura, così come ora proposta, è fondata, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (per come sopra ricordata), il giudice di appello avrebbe dovuto rivolgere alla parte appellante l’invito a depositare l’atto di appello munito di procura, così sanando la carenza documentale riscontrata in atti.

La sentenza va dunque cassata con rinvio al giudice di appello che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA