Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6884 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6884 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Ud. 24/2/16
SENTENZA
sul ricorso n. 222/11 proposto da:
Katte Klitsche De La Grange Adolfo, Katte Klitsche De
La Grange Federica, Katte Klitsche De La Grange
Guglielmo, elettivamente domiciliati in Roma, Via degli
Scialoja n. 6, presso lo Studio dell’Avv. Teodoro Katte
Klitsche De La Grange, che li rappresenta e difende
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
Agenzia

delle

rappresentante

Entrate,
pro tempore,

in persona

del

legale

elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ape

Data pubblicazione: 08/04/2016

legis;

– controrico.r.rente
avverso la sentenza n. 355/01/10 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il

23 giugno

2010;

Agenzia

delle

rappresentante

Entrate,

in persona

pro tempore,

del

legale

elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

ricorrente

contro

Katte Klitsche De La Grange Adolfo, Katte Klitsche De
La Grange Federica, Katte Klitsche De La Grange
Guglielmo, elettivamente domiciliati in Roma, Via degli
Scialoja n. 6, presso lo Studio dell’Avv. Teodoro Katte
Klitsche De La Grange, che li rappresenta e difende
giusta delega a margine del ricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 188/28/11 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 24
novembre 2011;
udita la relazione delle cause svolta nella pubblica
udienza del 24 febbraio 2016 dal Consigliere Dott.

2

nonché sul ricorso n. 1900/13 proposto da:

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Teodoro Katte Klitsche De La Grange, per i
contribuenti;
udito l’Avv. dello Stato Pio Marrone, per l’Ufficio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

del ricorso n. 222/11 e raccoglimento del ricorso n.
1900/13.
Fatto

l. Con la sentenza n. 355/01/10 depositata il 23 giugno
2010 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio,
respinto l’appello proposto da Katte Klitche De La
Grange Adolfo, Katte Klitche De La Grange Federica e
Katte Klitche De La Grange Guglielmo, per i quali erano
stati istituiti legati da Cocchi Erminia in Katte
Klitche De La Grange deceduta il 2 novembre 1998,
confermava la decisione n. 293/10/09 della Commissione
Tributaria Provinciale di Roma che aveva rigettato i
tre distinti riuniti ricorsi che i contribuenti avevano
presentato avverso l’avviso di liquidazione n.
99/18229/000026/01 con il quale l’Agenzia delle Entrate
li aveva ritenuti obbligati in solido con gli eredi al
pagamento delle imposte di successione anche con
riferimento a crediti ammontanti a £ 1.495.000.00 che
nella dichiarazione di successione erano stati indicati
invece come esclusi dall’asse ereditario in quanto
oggetto di controversia davanti al giudice ordinario.

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Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il

La CTR, negato dapprima che l’avviso di liquidazione
potesse <>.
2. L’appena veduta sentenza della CTR n. 355/01/10
veniva impugnata per revocazione ai sensi dell’art.
395, coma l, n. 4, c.p.c., revocazione che veniva
accolta con sentenza della CTR n. 188/28/11 depositata
il 24 novembre 2001 sul presupposto della sussistenza
dell’errore revocatorio in particolare consistente
nell’errata percezione di quei documenti prodotti in
atti che dimostravano sia che i crediti in discussione
«dovevano essere esclusi dall’attivo ereditario
essendo in contestazione, mentre venivano erroneamente
inclusi nell’attivo ereditario in violazione dell’art.
11 d.p.r. n. 637/72 e art. 11 d.lgs.» e sia che <>,

dell’imposta relativa ai rispettivi legati ai sensi del
comma 5 dell’art. 36 d.lgs. n. 346/90>>. «Nella
successiva fase del giudizio rescissorio>> la CTR, in
riforma della sentenza n. 293/10/09 della CTP,
accoglieva il ricorso dei contribuenti avverso
l’impugnato avviso di liquidazione statuendo in primo

soggetti a imposizione tributaria in quanto crediti non
certi, di dubbia esigibilità in contestazione
giudiziale>> e in secondo luogo che i contribuenti
potevano «essere ritenuti responsabili in solido
soltanto dell’imposta relativa ai rispettivi legati ai
sensi del comma 5 dell’art. 36 d.lgs. n. 346/90 e
pertanto obbligati in via principale al pagamento della
sola imposta nel limite del valore dei beni posseduti,
per cui doveva ribadirsi che la qualità di legatario,
trattandosi di credito, escludeva che gli stessi
legatari nel caso in esame, potessero essere
responsabili per il pagamento dell’imposta afferente i
crediti non oggetto di legato>>.
Contro la sentenza della CTR n. 188/28/11, l’Ufficio
proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
I contribuenti resistevano con controricorso.
3. La sentenza della CTR n. 355/01/10 veniva impugnata
dai contribuenti, anche con ricorso per cassazione
affidato a tredici motivi.
L’Ufficio resisteva con controricorso.
4.

I contribuenti si avvalevano della facoltà di

depositare memorie.

5

luogo che i ridetti crediti «non potevano essere

Diritto

1. I due ricorsi per cassazione debbono essere riuniti
e per primo deve essere esaminato quello promosso
avverso la sentenza che ha deciso la revocazione e
questo perché quest’ultimo ricorso assume carattere
preliminare (Cass. sez. lav. n. 7568

del

2014; Cass.

2. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio censurava
la sentenza della CTR n. 188/28/11 che aveva deciso
sulla domanda di revocazione della sentenza della CTR
n.

355/01/10,

doppiamente denunciando in rubrica

«Omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità
del ricorso per revocazione per difetto dei presupposti
di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. in relazione all’art.
360, coma l, n. 4, c.p.c.; nullità della sentenza o
del procedimento per inammissibilità del ricorso per
revocazione proposto in difetto dei presupposti di cui
all’art. 395, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360,
coma 1, n. 4, c.p.c.», deducendo a riguardo di aver
eccepito l’inammissibilità della revocazione atteso che
costituiva «punto controverso» sia il fatto che i
crediti giudizialmente contestati facessero o meno
parte dell’asse ereditario e sia che i contribuenti
dovessero rispondere in solido anche per imposte di
successione non concernenti i legati e tanto che CTR n.
355/01/10 si era pronunciata su entrambe le questioni;
ma

che

tuttavia

sulla

ridetta

eccezione

d’inammissibilità, l’impugnata sentenza della CTR n.
188/28/11 aveva omesso di pronunciarsi in violazione

6

sez. II n. 14442 del 2008).

dell’art. 112 c.p.c. e che ad ogni modo CTR n.
188/28/11 aveva anche errato nel non dichiarare
inammissibile la revocazione e così incorrendo nella
violazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Per le ragioni appresso, il motivo è fondato.
Invero non è fondata la denuncia di omessa pronuncia

– e bensì mero errore processuale – quello di non aver
dichiarato l’inammissibilità della revocazione per
insussistenza delle condizioni a cui la legge subordina
la proposizione della domanda (Cass. sez. III n. 1701
del 2009; Cass. sez. III n. 3667 del 2006). E’ però
fondata la seconda denuncia perché sotto un primo
profilo «l’errata percezione delle risultanze
processuali>> circa l’appartenenza all’asse ereditario
dei crediti per i quali era in corso civile processo,
costituiva all’evidenza fatto controverso sul quale CTR
n. 355/01/10 aveva anche pronunciato e cosicché CTR n.
188/28/11 avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità
della revocazione discendente dal divieto contenuto
nell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. di impugnare con
il

mezzo straordinario questioni oggetto di

controversia soltanto impugnabili coi gravami ordinari.
Sotto un ulteriore profilo la seconda denuncia è
altresì fondata perché con la revocazione per «errore
di fatto>> ex art. 395, coma 1, n. 4, c.p.c. i
contribuenti non potevano impugnare una statuizione in
diritto come quella decisa da CTR n. 355/01/10 della
solidarietà o meno tra legatari e eredi per i debiti

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giacché non costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c.

tributari e quindi nella sostanza la violazione o meno
dell’art. 36, coma 5, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
(Cass. sez. lav. n. 27451 del 2013; Cass. sez. VI n.
3494 del 2013), in proposito deve essere per
completezza rammentata la giurisprudenza per cui il
vizio esattamente dedotto in fatto ma erroneamente

correttamente qualificato e quindi non ha rilievo che
l’Ufficio non abbia specificato che l’inammissibilità
conseguiva al divieto di sottoporre alla revocazione ex
art. 395, coma l, n. 4, c.p.c. questioni soltanto
giuridiche (Cass. sez. III n. 4439 del 2014; Cass. sez.
VI n. 10841 del 2011).
2.1. Assorbiti gli altri motivi del ricorso per
cassazione proposto dall’Ufficio avverso la sentenza
della CTR n. 188128/11 che ha deciso la revocazione,
sentenza della CTR n. 188/28/11 che deve essere
pertanto cessata senza rinvio in ragione della
inammissibilità della revocazione (Cass. sez. trib. n.
15179 del 2009).
3. Con il terzo motivo del ricorso per cassazione
promosso dai contribuenti avverso la sentenza della n.
355/01/10 che aveva nel merito stabilito che i
contribuenti fossero tenuti a rispondere <>. In sintesi i
contribuenti deducevano che l’art. 36, comma 5, d.lgs.
346 cit., diversamente da quanto erroneamente affermato

tenuti in solido con gli eredi per le imposte di
successione e che fossero invece soltanto tenuti al
pagamento delle imposte relative al loro legato.
Il motivo è fondato alla luce del chiaro disposto
contenuto nell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 346 cit. per
cui <>.
3.1. Devono pertanto ritenersi tutti assorbiti gli
altri motivi del ricorso per cassazione promosso dai
contribuenti avverso la sentenza della n. 355/01/10,
alla cassazione della quale deve seguire la decisione
nel merito in ragione del carattere totalmente
assorbente del presente che esclude in radice che i
contribuenti siano tenuti in solido con gli eredi per
le imposte di successione liquidate con l’impugnato
avviso.
4.

La reciproca soccombenza

e oltreché

la

particolarità della vicenda processuale – inducono la
Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase
e grado.
P.Q.M.

9

da CTR n. 355/01/10, escludeva che i legatari fossero

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo
di ricorso proposto dall’Ufficio, dichiara assorbiti
gli altri, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza n.
188/28/11 della

Commissione Tributaria Regionale del

Lazio; accoglie il terzo motivo di ricorso proposto dai
contribuenti, dichiara assorbiti gli altri, cassa

Tributaria Regionale del Lazio e decidendo nel merito
accoglie il ricorso dei contribuenti; compensa le spese
di ogni fase e grado di entrambi i giudizi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 24 febbraio 2016

l’impugnata sentenza n. 355/01/10 della Commissione

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