Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6883 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. II, 24/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 24/03/2011), n.6883
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18191/2008 proposto da:
GERICO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27, presso
lo studio dell’avvocato VALLE Carlo, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA;
– intimato –
avverso l’ordinanza R.G. 6985/07 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 12/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Il ricorso è manifestamente fondato. Deve essere accolto l’unico motivo, con cui è stata denunciata l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, pronunciata della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, atteso che il Giudice di pace, nel ritenere intempestiva l’opposizione proposta dal ricorrente, ha fatto riferimento al deposito e non alla data di spedizione del ricorso, di cui invece va tenuto conto secondo quanto al riguardo statuito dalla pronuncia n. 98 del 2004 della Corte Costituzionale; nella specie è infatti risultato che l’opposizione era stata spedita il 12.6.2007, cioè nel termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione al codice della strada avvenuta il 14.4.2007”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente (l’amministrazione intimata non ha svolto difese), i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio;
che, pertanto, il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011