Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6883 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. II, 24/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 24/03/2011), n.6883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18191/2008 proposto da:

GERICO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27, presso

lo studio dell’avvocato VALLE Carlo, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso l’ordinanza R.G. 6985/07 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 12/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“Il ricorso è manifestamente fondato. Deve essere accolto l’unico motivo, con cui è stata denunciata l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, pronunciata della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, atteso che il Giudice di pace, nel ritenere intempestiva l’opposizione proposta dal ricorrente, ha fatto riferimento al deposito e non alla data di spedizione del ricorso, di cui invece va tenuto conto secondo quanto al riguardo statuito dalla pronuncia n. 98 del 2004 della Corte Costituzionale; nella specie è infatti risultato che l’opposizione era stata spedita il 12.6.2007, cioè nel termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione al codice della strada avvenuta il 14.4.2007”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente (l’amministrazione intimata non ha svolto difese), i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio;

che, pertanto, il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA