Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6883 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 22/03/2010), n.6883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27940/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ZARA 13, presso l’avvocato FONZI MARIA

TERESA, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVINO Antonio, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

G.P.P., G.M.G., G.R.,

G.A., GU.AN., G.S., G.

F.P.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il

02/07/2007, n. 223/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bari, con decreto emesso il 2 luglio 2007, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze (in prosieguo indicato solo come il Ministero) a corrispondere alla Sig.ra P.G. la somma di Euro 25.000,00 (oltre agli interessi legali ed alle spese processuali) a titolo di equo indennizzo per l’eccessivo protrarsi di un giudizio, svoltosi dinnanzi alla Sezione giurisdizionale della Puglia della Corte dei Conti, che aveva ecceduto di oltre venticinque anni il termine di ragionevole durata.

Per la cassazione di tale decreto il Ministero ha proposto ricorso, lamentando che la corte territoriale non abbia rilevato d’ufficio la decadenza della Sig.ra P. dal diritto all’indennizzo, richiesto dopo lo spirare del termine stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 4.

La Sig.ra P. si è difesa depositando un controricorso, illustrato poi con memoria, in cui, oltre a confutare l’assunto della controparte, ha chiesto la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell’art. 96 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di equa riparazione per superamento della durata ragionevole del processo deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, il cui mancato rispetto è rilevabile dal giudice anche d’ufficio, tanto in sede di merito quanto di legittimità, per eventualmente dichiarare l’improponibilità dell’azione (si vedano Cass. 16 settembre 2009, n. 19976; 7 giugno 2006, n. 13287; 15 ottobre 2004, n. 20326; 18 luglio 2003, n. 11231; e 5 dicembre 2002, n. 17261). Il termine in questione, come espressamente indicato nell’articolo citato, decorre dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui eccessiva durata l’attore si lamenta.

Ciò premesso, appare chiaro come la decisione sul ricorso in esame dipenda dall’individuazione del momento a partire dal quale è divenuta definitiva (se lo è divenuta) la sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti, cui la domanda di equa riparazione si riferisce, perchè è da quel momento che il predetto termine di decadenza ha cominciato a decorrere.

E’ pacifico che la domanda di equa riparazione è stata proposta dalla Sig.ra P. con atto depositato nella cancelleria della competente corte d’appello il 6 aprile 2007. Il Ministero sostiene che, a quella data, il termine semestrale di decadenza del quale si discute era ormai spirato. Ciò dipenderebbe dal fatto che il procedimento della cui eccessiva durata si tratta si era concluso con una sentenza notificata all’amministrazione sin dal 22 febbraio 2006, passata in giudicato sessanta giorni dopo; e che perciò già da quest’ultima scadenza avrebbe iniziato a decorrere il termine semestrale dianzi menzionato.

La resistente nega, viceversa, che la sentenza della magistratura contabile le sia stata notificata, e sostiene che il 22 febbraio 2006 fu solamente notificato, ad opera del cancelliere, l’avviso di deposito della sentenza in cancelleria, con allegato il dispositivo di detta sentenza: adempimento non equivalente alla notifica integrale della sentenza ad istanza di parte e quindi non idoneo a far decorrere il termine per l’impugnazione. Impugnazione – si aggiunge – che è stata poi tempestivamente proposta, onde tuttora la predetta sentenza non sarebbe affatto passata in giudicato; con la conseguenza che il termine semestrale di cui alla citata L. n. 89, art. 4, lungi dall’essere spirato quando fu proposto il ricorso per equa riparazione, non avrebbe mai neppure iniziato a decorrere.

Le cose stanno effettivamente come la controricorrente sostiene.

L’esame del fascicolo processuale – che questa corte può compiere, essendo chiamata a decidere su un ricorso in cui viene denunciato un preteso error in procedendo – dimostra infatti inequivocabilmente che, nell’indicata data del 22 febbraio 2006, fu notificato al difensore della Sig.ra P. solo un avviso di cancelleria, datato 10 febbraio 2006, con allegato il dispositivo della sentenza emessa dalla Sezione della Corte dei conti il 20 ottobre 2005. Lo si desume con assoluta chiarezza dalla copia del menzionato avviso e dell’allegato dispositivo, che reca sul retro la relazione di notifica, prodotti dalla difesa della Sig.ra P., nonchè dal fatto che anche nel fascicolo di parte del Ministero è contenuta copia di un elenco dei documenti, a suo tempo inviati all’Avvocatura dello Stato dalla cancelleria della Corte dei conti, in cui (come allegato 10) risulta indicata la notifica in data 22 febbraio 2006 del dispositivo della predetta sentenza. Il che dimostra come la copia della medesima relazione di notifica del 22 febbraio 2006, prodotta in giudizio come foglio separato anche nel fascicolo del Ministero, ma quasi che si riferisse alla sentenza la cui produzione immediatamente la precede, in realtà non riguarda la sentenza nella sua interezza bensì appunto il solo dispositivo.

Stando così le cose, ed essendo indiscutibile che la notifica ad opera della cancelleria del solo dispositivo della sentenza non è idonea a far decorrere il termine d’impugnazione di sessanta contemplato dal D.L. n. 453 del 1993, art. 1, comma 5 bis (convertito in L. n. 19 del 1994 e modificato dal D.L. n. 543 del 1996, a sua volta convertito in L. n. 639 del 1996), il quale presuppone invece la notifica integrale della sentenza medesima, è giocoforza concludere che, contrariamente a quanto sostiene l’amministrazione ricorrente, la pronuncia conclusiva del giudizio della cui durata eccessiva la Sig.ra P. di duole non è divenuta definitiva il 22 aprile del 2006, nè comunque lo è divenuta in data anteriore a quella (6 aprile 2007) in cui la domanda di equa riparazione è stata presentata.

Nessuna decadenza è perciò riscontrabile.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

Occorre però anche provvedere sulla domanda di risarcimento danni per lite temeraria, avanzata in questa sede dalla controricorrente.

Se esaminata solo sotto il profilo dell’art. 96 c.p.c., tale domanda non sarebbe accoglibile, per difetto assoluto di qualsiasi allegazione di danno. Ma la sua proposizione equivale a sollecitare l’esercizio dei poteri ufficiosi di cui all’ultimo comma dell’art. 385 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente ricorso. Già in altre analoghe situazioni si è ritenuto, infatti, che la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata proposta dalla parte debba essere ricondotta al disposto del novellato art. 385 c.p.c., u.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, a tenore del quale, quando pronuncia sulle spese, la Corte, anche d’ufficio, condanna altresì la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.

La natura processuale della questione prospettata nel presente giudizio di legittimità e la circostanza che la sua soluzione è dipesa dalla semplice verifica dell’esservi stato o meno un atto di notifica, ciò che agevolmente l’amministrazione ricorrente avrebbe potuto fare senza confondere la notifica della sentenza con quella del solo dispositivo, implicano che l’errore in cui la medesima amministrazione è incorsa al riguardo avrebbe certamente potuto essere evitato con l’uso del livello minino di diligenza richiesto in simili situazioni.

Risulta perciò giustificata la condanna del Ministero a corrispondere, a norma della citata disposizione dell’art. 385 c.p.c., un’ulteriore somma che, tenuto conto dell’oggetto e dell’importanza economica della lite, appare equo determinare in Euro 500,00 (cinquecento).

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna l’amministrazione ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100,00 (millecento) per onorari e Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, nonchè, a norma dell’art. 385 c.p.c., a corrispondere l’ulteriore somma di Euro 500,00 (cinquecento).

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

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