Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6883 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3569-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONAI DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario, in proprio e quale procuratore speciale

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) s.p.a.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO

SGROI, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore che ha incorporato) la EQUITALIA SARDEGNA SPA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato

SANTE RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI,

GIUSEPPE PARENTI;

– controricorrente –

nonchè contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 14,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA GRAZIANI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO PIBIRI, MARIA DONATA

MAMUSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2014 della CORTE. D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDIS.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 27 gennaio 2014, confermava la decisione del primo giudice di accoglimento dell’opposizione proposta da S.G. avverso l’ingiunzione con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di Euro 26.880,61 per omesso versamento di contributi previdenziali all’INPS – Gestione Commercianti nel periodo 1989 – 1999, già richiesti con cartella esattoriale notificata il 6 gennaio 2001; ad avviso della Corte territoriale correttamente il Tribunale aveva ritenuto prescritta la pretesa azionata dall’istituto con l’opposta cartella essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3 dalla notifica della cartella di pagamento a quella di notifica dell’ingiunzione (16.8.2006);

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS, in proprio e nella qualità di mandatario della SCCI s.p.a., affidato ad un unico motivo cui resistono Equitalia Centro s.p.a. ed il S. con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il S. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., adesiva alla proposta;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso l’istituto deduce violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto prescritto il credito dovendo trovare applicazione non il termine quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, bensì quello decennale contemplato dall’art. 2953 c.c., e ciò perchè, a seguito della mancata opposizione alla cartella esattoriale notificata il 6 gennaio 2001, il credito era divenuto irretrattabile;

che il motivo è infondato alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte – cui era stata rimessa la questione della applicabilità del termine di prescrizione decennale al credito portato in una cartella esattoriale non opposta perchè ritenuta di massima di particolare importanza (giusta ordinanza della Sesta Sezione civile n. 1799 del 2016) – secondo cui: ” 1) la scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010);

2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. (Cass. SU n. 23397 del 17 novembre 2016)”;

che essendo evidente, nel caso in esame, che l’ingiunzione opposta è stata notificata dopo il decorso il termine quinquennale di prescrizione il ricorso, pertanto, va rigettato come proposto dal relatore;

che le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che solo nella recente sentenza delle Sezioni Unite hanno trovato composizione;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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