Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6882 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7588/2010 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA UTG di BARI in persona del

Ministro e Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

J.Y.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 1436/2009 del GIUDICE DI PACE di BARI del

10.8.09, depositata il 12/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- Il Giudice di pace di Bari, con decreto depositato il 12.8.2 009, ha accolto il ricorso proposto da J. Y. contro il provvedimento prefettizio di espulsione emesso il 29.5.2009, dopo che la Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Bari aveva rigettato la domanda di protezione presentata dal predetto straniero, il quale aveva proposto ricorso contro il diniego senza che il Tribunale competente avesse sospeso l’esecutività del provvedimento di espulsione.

Di ciò si lamenta il Ministero dell’Interno con ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo con il quale è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, commi 7 e 8 (recte:

D.Lgs. n. 25 del 2008).

Non ha svolto difese l’intimato.

2. – La questione di diritto posta con il ricorso è se lo straniero la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta, possa essere espulso nonostante la pendenza del ricorso contro il provvedimento di diniego. Questione chiaramente risolta dalla lettera del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, nel senso che, di regola, la proposizione del ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato (comma 6), salvo che ricorrano le condizioni previste dal comma 7 del cit. articolo e dal successivo comma 8 (non menzionato nel provvedimento impugnato). Quest’ultima norma richiama la procedura di cui al comma 7 e con essa, evidentemente, la previsione della necessità del provvedimento di sospensione del provvedimento impugnato con ordinanza del Tribunale, essendo equiparate le condizioni di cui al comma 7 (domanda dichiarata inammissibile o manifestamente infondata) alle ipotesi richiamate dal comma 8 dell’art. 35 (ricorso presentato dal richiedente di cui all’art. 20, comma 2, lett. b) e c), e art. 21).

Sennonchè, dal provvedimento impugnato si evince che il decreto prefettizio di espulsione è stato notificato in data 29.5.2009, ossia dopo che il 28.5.2009 lo stesso Giudice di pace (in persona di altro magistrato) aveva accolto l’opposizione proposta da J. Y. avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso il 3.4.2009 a seguito del diniego di protezione e il giudice del merito aveva annullato il decreto prefettizio ritenendo che non potesse essere emesso in pendenza dei termini per proporre ricorso giurisdizionale avverso il diniego.

Di tale circostanza non è fatta menzione nel ricorso e l’affermazione non è specificamente (nè genericamente) impugnata.

Talchè il ricorso appare inammissibile sia per mancata impugnazione di autonoma, ratio decidendi sia per difetto di autosufficienza.

Infatti, il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez., U, Sentenza n. 11653 del 2006), mentre nella concreta fattispecie la sola lettura del ricorso non consente tale chiara e completa cognizione dei fatti processuali.

Tanto può essere affermato in Camera di consiglio”.

p. 2.- Il Collegio condivide le argomentazioni della relazione circa la fondatezza del motivo formulato dall’Amministrazione ricorrente ma rileva che il provvedimento impugnato non è chiaramente fondato su duplice ratio decidendi. Sì che il ricorrente non aveva alcun onere di impugnare anche il rilievo concernente il precedente annullamento di altro decreto di espulsione emesso nei confronti dello stesso straniero e sulla base delle medesime circostanze di fatto.

Questione che dovrà essere esaminata dal giudice di rinvio il quale dovrà applicare il seguente principio di diritto: ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, di regola, la proposizione del ricorso contro il diniego di protezione internazionale sospende l’efficacia del provvedimento impugnato (comma 6), salvo che ricorrano le condizioni previste dal comma 7 del cit. articolo e dal successivo comma 8. Quest’ultima norma richiama la “procedura” di cui al comma 7 e con essa la previsione della necessità del provvedimento di sospensione del provvedimento impugnato con ordinanza del Tribunale, essendo equiparate le condizioni di cui al comma 7 (domanda dichiarata inammissibile o manifestamente infondata) alle ipotesi richiamate dal comma 8 dell’art. 35 (ricorso presentato dal richiedente di cui all’art. 20, comma 2, lett. b) e c), e art. 21).

Il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Giudice di pace di Bari, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Giudice di pace di Bari in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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