Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6882 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 22/03/2010), n.6882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28966/2007 proposto da:

B.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LICIA 44, presso l’avvocato ADAMO

Alessandro, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

DEFILIPPI CLAUDIO, CIANFANELLI DEBORAH, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

07/05/2007, n. 809/06 R.G.V.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2010 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – B.M., con ricorso alla corte d’appello di Torino, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

La corte d’appello ha in parte accolto la domanda.

Ha considerato che ai fini del calcolo della durata del giudizio presupposto si dovesse conteggiare come data iniziale quella dell’udienza di prima comparizione; ha accertato in 9 anni e 10 mesi la durata del giudizio; ne ha considerato adeguata all’oggetto della controversia (impugnativa di bilanci societari, revoca di amministratore e risarcimento di danni) ed agli accertamenti tecnici resisi necessari, una durata di anni 4 e 6 mesi; ha imputato ad atteggiamenti dilatori delle parti successivi al deposito delle relazioni di consulenza tecnica un periodo di 6 mesi; ha computato in 4 anni e 10 mesi la ingiustificata protrazione del giudizio; ha accordato un’equa riparazione di Euro 6.000,00.

2. – B.M. ha chiesto la cassazione del decreto.

Il Ministero della giustizia vi ha resistito.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi.

La cassazione del decreto, con il secondo, è chiesta per i vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 6, par. 1 della CEDU e 2 della L. 24 marzo 2001, n. 89).

I due quesiti che lo concludono pongono la questione se, una volta superato il tempo di ragionevole durata del giudizio, ai fini dell’equa riparazione dovuta rilevi l’intera durata del processo – come il ricorrente chiede sia deciso – o solo il tempo della ingiustificata protrazione del processo.

Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che non è presa in violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU la decisione che commisura l’equa riparazione alla sola protrazione ingiustificata del giudizio.

Anche la questione di legittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 2, in rapporto ai parametri indicati nel ricorso è dunque manifestamente infondata.

2. – Il primo motivo prospetta gli stessi vizi e propone più questioni a proposito del calcolo della durata del processo.

Fondata è quella per cui la durata del giudizio presupposto va calcolata a partire dalla data della notifica della citazione e non da quella della udienza di prima comparizione.

Nè d’altra parte la corte d’appello ha imputato alla parte d’avere senza ragione fissato un termine di comparizione eccedente la misura del necessario.

Infondate o non ammissibili sono le altre censure.

Non sono affetti da vizi di violazione di norme di diritto, perchè costituiscono il frutto di ragionate valutazioni di fatto ammissibili in diritto, sia il punto della decisione in cui si è considerata ragionevole durata del processo quella di anni 4 e mesi 6, anzichè quella ordinaria di tre anni, in considerazione della complessità della causa e degli accertamenti tecnici richiesti per deciderla sia il punto in cui si è imputato alle parti d’aver dato adito ad un inutile prolungamento del giudizio, con il richiedere ulteriori supplementi di indagine, dopo il deposito della relazione di consulenza e di un suo supplemento.

3. – Il ricorso è accolto in parte.

Per la parte corrispondente il decreto è cassato.

4. – La Corte ha il potere di pronunciarsi nel merito.

La maggior durata di cinque mesi in base al parametro della corte d’appello comporta una maggiorazione calcolabile in Euro 500,00.

Tale maggiorazione non determina la necessità di variare la u liquidazione delle spese del giudizio di merito.

5. – Le spese del giudizio di cassazione vanno liquidate in 330,00 Euro, di cui Euro 230,00 per onorari, avuto in ciò riguardo all’entità della somma qui riconosciuta L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica una compensazione delle spese processuali per metà.

Vanno aggiunti alle spese processuali il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo, accoglie in parte il primo, cassa in relazione e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della giustizia a pagare a B.M. la ulteriore somma di Euro 500,00 a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda, fermo restando per il resto il decreto impugnato;

lo condanna inoltre a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate per l’intero in Euro 330,00 e dichiarate compensate per metà, con aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

La cancelleria provvederà alle comunicazioni previste dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

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