Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6882 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5676-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS (SCCI), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e

difeso dell’avvocato EMANUELE DE ROSE, unitamente agli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente-

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE

78, presso lo studio dell’avvocato CURZIO CICALA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MAURIZIO PINNARO’, GIORGIO CONTI e PAOLO

DAMINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza con motivazione semplificata:

Rilevato;

che la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata accolta la opposizione proposta da C.L., presidente del Consiglio di Amministrazione della Carri & C. s.r.l., avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto la somma di Euro 789,02, richiesta a titolo di contributi e relative sanzioni dovute alla Gestione esercenti attività commerciali dell’INPS; che, per quel che ancora rileva, il giudice di appello, previa ricognizione della disciplina di riferimento, ha ritenuto insussistenti i presupposti di legge per la iscrizione del C. alla Gestione commercianti in quanto dalle univoche risultanze istruttorie e dalla stessa dichiarazione resa dal C., la quale, contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, non aveva valenza confessoria, era emerso che il predetto si occupava dell’approvvigionamento del materiale, teneva i rapporti con il fornitore, acquistava i capi e la merce necessaria e supervisionava l’andamento dei due negozi, attività queste riconducibili al ruolo gestorio ricoperto dal C., dovendosi escludere che lo stesso si occupasse materialmente della vendita, affidata alle commesse ed a C.L.;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS in proprio e quale procuratore speciale della SCCI s.p.a. sulla base di un unico motivo;

che la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

Considerato;

che l’unico motivo di ricorso, con il quale l’INPS. deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, cosi come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c., censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui questa avrebbe – si sostiene – posto in essere una inaccettabile commistione tra le funzioni di amministratore di una s.r.l. l’attività dello stesso socio lavoratore all’interno della medesima società pervenendo ad escludere l’obbligo contributivo del C. sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai superato, è manifestamente infondato;

che questa Corte, con numerose pronunzie rese in casi analoghi ed alle quali si rinvia (cfr., tra le altre,: Cass. nn. 26206 del 2015, 26205 del 2015, 24197 del 2015) ha, in sintesi, affermato che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non è regolato dal principio dell’attività, prevalente”. Si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa; non opera, pertanto,. il criterio (dell’art. 1, comma 208 cit.) dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione secondo l’individuazione dell’attività “prevalente”. (Cass. SU. n. 17076 del 2011, n. 9153 del 2012, ord. n. 9803 del 2012); si è pure precisato che la sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 3240 del 2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta, di cui al di 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, conv., con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122, e dalla giurisprudenza successiva, deve ritenersi utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata, laddove non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della società, ovvero ai compiti di cui all’attività commerciale;

che, pertanto, deve ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri; così la sussistenza di un’attività comportante l’obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordato della medesima L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203;

che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass., n. 5763 del 2002, n. 23600 del 2009) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell’amministratore, ancorchè pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che, diversamente, possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti – si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, (Cass. n. 11685 del 2012);

che, nel caso in esame, il decisum della Corte territoriale è coerente con tali principi ed in particolare on il parametro normativo che richiede per l’iscrizione alla gestione commercianti lo svolgimento di attività personale e prevalente rispetto agli altri fattori produttivi, avendo il giudice di secondo grado, sul presupposto che la attività svolta dal C. non implicava l’espletamento di compiti esecutivi ma era riconducibile al ruolo gestorio da questi ricoperto, escluso, con accertamento di fatto in alcun modo investito da censura, l’obbligo dell’odierno controricorrente all’iscrizione presso la gestione commercianti;

che a ricostruzione fattuale alla base della decisione di secondo grado non risulta contrastata dalla parte ricorrente;

che a tanto consegue il rigetto del ricorso;

che non si fa luogo al regolamento delle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 650,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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