Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6882 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 11/03/2020), n.6882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23432/2018 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio 19

presso lo studio dell’avvocato Pamphili Luigi che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Giuratrabocchetta Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 6 febbraio 2018, ha rigettato l’appello avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Potenza aveva rigettato la domanda proposta da E.M., cittadino della Nigeria, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, mancando il collegamento tra il timore di essere perseguitato per motivi religiosi e i fatti che ne aveva determinato l’allontanamento dal paese d’origine (costui aveva riferito di esse fuggito dopo che un giorno fu condotto in luogo lontano oltre 1000 Km dalla propria casa ove alcune persone, dopo averlo bendato, gli intimarono di aderire ad una setta segreta, per entrare nella quale avrebbe dovuto uccidere la propria madre, e lo minacciarono).

Al richiedente è stata inoltre negata la protezione sussidiaria, essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella sua zona di provenienza.

Il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari per carenza di una condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione E.M. affidandolo a sei motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omesso esame della circostanza che il richiedente aveva dichiarato di temere di essere ucciso per motivi di carattere religioso in quanto il gruppo terroristico (OMISSIS) lo perseguiterebbe per la sua professione della religione cristiana.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello aveva analizzato solo il profilo del pericolo di persecuzione per motivi di carattere religioso da parte dei membri della setta segreta.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che la Corte d’Appello ha implicitamente escluso in radice ogni possibilità di persecuzione religiosa del richiedente da parte del gruppo terroristico islamico (OMISSIS) sul rilievo dallo stesso ben evidenziato che tale gruppo opera nella zona nord-est della Nigeria, mentre la regione di provenienza del ricorrente si trova a sud. E’ evidente che con tale precisazione il giudice di secondo grado ha escluso ogni possibilità di contatto del richiedente con i terroristi islamici e, implicitamente, il pericolo di persecuzione da parte degli stessi.

3. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omesso esame della circostanza che il richiedente aveva dichiarato di temere di essere ucciso dai membri della setta per la sua volontà di non aderire alla stessa.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha analizzato la questione della setta solo sotto il profilo della persecuzione religiosa, non esaminando il concreto pericolo – che lo stesso aveva dedotto sia nel ricorso introduttivo del giudizio, che nell’atto di appello – che lo stesso correrebbe in caso di rimpatrio di essere ucciso per non aver aderito alla setta.

La valutazione di tale circostanza sarebbe stata fondamentale ai fini dell’accoglimento della domanda di status di rifugiato perchè gli atti di persecuzione che il ricorrente rischierebbe di subire sono facilmente inquadrabili tra quelli di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2 e, in particolare, negli “… atti di violenza fisica e psichica…”.

4. Il motivo è infondato.

Affinchè ad un soggetto sia riconosciuto lo status di rifugiato, secondo la Convenzione di Ginevra, è necessario che gli atti di persecuzione trovino la propria origine in motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica. Ne consegue che non è sufficiente, a tal fine, che un soggetto sia esposto al rischio di un danno grave alla propria persona, se non collegato alle motivazioni sopra elencate.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, lett. g) e art. 14, comma 1, lett. c) e art. 8 dir. N 2011/95/UE del 13.12.2011.

Lamenta il ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, l’attuale situazione della Nigeria è quella di conclamata violenza generalizzata, nel senso che qualsiasi civile, rientrato in Nigeria correrebbe il rischio, per la sola presenza sul territorio, il rischio di subire gravi danni.

Espone, inoltre, che anche ammettendo che la situazione di violenza indiscriminata fosse circoscritta alla zona nord-est della Nigeria, non è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva Europea secondo cui “…gli stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d’origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato…..”.

Evidenzia che dalla circostanza che il richiedente provenga da una determinata parte della Nigeria (ritenuta non pericolosa) non si può ragionevolmente inferire che egli in caso di rimpatrio si stabilirebbe in quella stessa zona, non essendo questo processo di inferenza logica utilizzabile finchè non venga recepito il principio di cui alla predetta direttiva nel nostro ordinamento.

6. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, preliminarmente osservato che questa Corte ha più volte statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 31/05/2018).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato nella zona sud della Nigeria, di provenienza del ricorrente, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (sez 1 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente, sul punto, si configurano come di merito, e, come tali, inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate esclusivamente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.

Nè il richiamo all’art. 8 della direttiva 2004/83/CE è pertinente.

Il ragionamento svolto dal ricorrente avrebbe avuto un fondamento ove fosse stato accertato che nella parte di territorio del paese di origine da cui lo stesso proviene vi fosse un pericolo concreto di “grave danno” alla persona ed il giudice di merito gli avesse negato la protezione sul rilievo che avrebbe potuto trasferirsi in altra parte del suo Stato più sicura.

In realtà, nel caso di specie, è stato accertato che la sua regione di provenienza non presenta i paventati pericoli.

Peraltro, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, in tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico va escluso nell’ipotesi in cui il pericolo di persecuzione non sussista nella parte di territorio del paese di origine dalla quale proviene il richiedente, essendo tale ipotesi diversa da quella prevista dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, in cui il pericolo di persecuzione sussista nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese in cui tale pericolo non sussiste (Sez. 1, n. 28433 del 07/11/2018, Rv. 651471).

Tale principio non necessita di alcun recepimento riguardando un’ipotesi completamente diversa da quella descritta dalla sopra citata direttiva.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione alla violazione degli artt. 112,277 e 359 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata statuito sull’intera domanda di protezione sussidiaria.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha espressamente limitato l’esame di tale domanda alla disposizione dell’art. 14, lett c) nonostante che la domanda di tale protezione fosse stata formulata nel ricorso in primo grado nonchè in appello in senso ampio – con il riferimento “al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14” e “ai sensi del capo IV del D.Lgs. n. 251 del 2007” – con la conseguenza che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto accertare anche se vi fosse rischio effettivo di danno grave alla sua persona da parte di soggetti non statuali, come i terroristi di (OMISSIS) ed i membri della setta.

Sono stati quindi violati i principi di cui all’art. 112,277 e 359 c.p.c..

8. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in merito alla valutazione della credibilità del ricorrente in merito in relazione all’art. D.Lgs. n. 251 del 2007 e art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis 25/08.

Censura le motivazioni – richiamate per relationem dal giudice d’appello e riportate a pag. 28 del ricorso – con cui il giudice di primo grado ritenuto non credibile.

Lamenta che la Corte territoriale avrebbe potuto esercitare i suoi poteri istruttori ufficiosi (anche sulla presenza delle sette segrete violente in Nigeria) al fine di riscontrare il suo narrato.

9. Il quarto ed il quinto motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta colleganza delle questioni trattate, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato il giudizio di non credibilità formulato dal giudice di appello – attraverso il richiamo alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado – senza neppure allegare anomalie motivazionali (nei termini sopra illustrati), che sono le uniche attualmente denunciabili nei ristretti limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ma limitandosi a dedurre la violazione di legge.

Inoltre, il ricorrente, con l’apparente censura della violazione da parte del Tribunale di una norma di legge, ovvero il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ha, in realtà svolto delle censure di merito, in quanto finalizzate a prospettare una diversa lettura delle sue dichiarazioni.

In proposito, questa Corte, sempre nella pronuncia n. 3340 del 05/02/2019 sopra citata, ha statuito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, con la conseguenza che il giudizio di fatto in ordine alla credibilità del richiedente non può essere censurato sub specie violazione di legge ed è quindi sottratto al sindacato di legittimità.

La valutazione da parte della Corte territoriale di non credibilità del racconto del ricorrente, oltre ad esonerare il giudice di merito dal dovere di cooperazione istruttoria con riferimento alle fattispecie di minaccia di grave danno alla persona (di cui al D.Lgs. n. 251/07, lett. a) e b) legate alla condizione soggettiva e personale del richiedente, consente di ritenere che la stessa Corte abbia implicitamente esaminato la doglianza del ricorrente in ordine al timore di essere esposto a danno grave da parte dei componenti della setta, ritenendolo insussistente in virtù della valutazione di non credibilità del suo racconto.

Quanto invece al pericolo di danno grave derivante dal gruppo terroristico (OMISSIS), è evidente che la Corte d’Appello con il rilievo secondo cui tale gruppo opera nella zona nord-est della Nigeria, diversa da quella di provenienza del ricorrente (che si trova a sud), ha escluso implicitamente ogni pericolo di grave danno da parte del richiedente a tale titolo.

11. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione del principio di “non refoulement” in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19.

Lamenta il ricorrente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, evidenziando che il principio di “non refoulement” si applica a colui che (immigrato o rifugiato) in caso di rimpatrio si troverebbe esposto al rischio di essere sottoposto a tortura o pene o trattamenti disumani o degradanti.

Reitera la censura che in caso di rimpatrio i gruppi terroristici di (OMISSIS) e i membri della setta segreta lederebbero ingiustamente i suoi diritti inviolabili e sarebbe esposto continuamente al pericolo di ferimenti e minaccia per la propria vita e libertà.

12. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha reiterato l’affermazione di essere esposto al pericolo di danno grave in caso di rimpatrio, formulando sul punto censure di merito in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello, che ha escluso sia il pericolo proveniente dal gruppo terroristico (OMISSIS), nel pronunciarsi sulla richiesta di protezione sussidiaria, sia, implicitamente, quello proveniente dalla setta, avendo ritenuto il racconto del richiedente non credibile.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, non essendosi il Ministero intimato costituito in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, del ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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