Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6882 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6882 Anno 2016
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SOLAINI LUCA

SENTENZA

sul ricorso 12446-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SCOPPOLA IACOPINI ALBERTO, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio
dell’avvocato ROMANO POMARTCI, rappresentato e difeso
e5,93lavvocaLo LUCTD movE giusta deleqd in calce;
– resistente con atto di costituzione –

Data pubblicazione: 08/04/2016

avverso la sentenza n. 109/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 01/07/2009;
udita la relazione della causa svolta

nella pubblica

udienza del 15/02/2016 dal Con,siqlloro Dott. LUCA
SOLAINI;

chiesto l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato SCOPPOLA IACOPINI
che ha chiesto il rigetto, il difensore della parte
contribuente dichiara che il condono fiscale oggetto
del l ° motivo di ricorso si è effettivamente
perfezionato ma che il motivo stesso di ricorso resta
inammissibile;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO EUZIO che ha concluso per
l’inammissibilità dei primi due motivi,
l’accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha

R.G.12446/10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia riguarda l’impugnazione del silenzio-rifiuto, relativo a
un’istanza di rimborso TRAP, avanzata dall’avv. Alberto Scoppoia Iacopini per gli
anni d’imposta dal 1999 al 2002, per un ammontare complessivo di C 14.988,88.
In particolare, il contribuente deduceva di svolgere la propria attività forense senza
dipendenti e/o collaboratori, utilizzando capitali modesti, di talché, non potendo
individuarsi una organizzazione autonoma, mancava il presupposto per la

(a) in via preliminare, l’inammissibilità della domanda, per intervenuta decadenza,
ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/1973, per i pagamenti effettuati fino al 31
ottobre 2001; (b) sempre, in via preliminare, l’inammissibilità del rimborso delle
chieste somme, in quanto il contribuente aveva beneficiato della definizione
agevolata, ex art. 9 della legge n. 289/2002; (c) nel merito, la sussistenza del
presupposto per l’applicazione dell’imposta IRAP, in quanto essa, pur svolgendosi
con limitate attrezzature di fatto, consisteva nell’esercizio abituale di un’attività
professionale, da doversi considerare per le modalità di svolgimento,
autonomamente organizzata.
2. La C.t.p. di Milano ha rigettato il ricorso, ravvisando la sussistenza
dell’elemento organizzativo e produttivo, la presenza di costi gestionali, la
collaborazione di terzi, e la presenza di cospicui investimenti in mezzi e strumenti.
Il contribuente ha proposto appello, con il quale ha descritto la struttura della
propria organizzazione, dalla quale poteva evincersi la presenza di una forma
organizzativa minima indispensabile per svolgere l’attività professonale. La C.t.r.
della Lombardia, con sentenza del 10 luglio 2009, ha accolto l’appello, sulla base
del criterio che non costituisce struttura organizzata ai fini impositivi, quell’attività
connotata solo da una minima presenza di strumenti e collaborazioni, senza la
quale non sarebbe possibile lo stesso svolgimento dell’attività professionale.
3. Per la cassazione di tale decisione, l’Agenzia delle entrate ha proposto
ricorso sulla base di quattro motivi corredati da quesiti di diritto, mentre il
contribuente si è costituito al solo fine di poter partecipare alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, l’ufficio denuncia la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 9 della legge n. 289/2002, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto il contribuente, per le somme corrisposte
per gli anni d’imposta per cui è causa (e di cui chiede il rimborso), ha beneficiato
della definizione agevolata, ai sensi della norma testé citata, che, al comma 9,
statuisce: “La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende
definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento

determinazione della base imponibile IRAP. L’ufficio nel costituirsi, ha evidenziato,

alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o
all’applicabilità di esclusioni”.
Con il secondo motivo di ricorso, l’ufficio ha denunciato la violazione e falsa
applicazione dell’art. 38 comma primo del DPR n. 602/1973, in relazione all’art.
360 primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto il contribuente sarebbe decaduto
dal diritto al rimborso per le imposte indebitamente versate, decorso il termine di
quarantotto mesi dal versamento. Infatti, per gli anni d’imposta per cui è causa,
l’ufficio riferisce che il contribuente ha presentato distinte istanze di rimborso il 29

evidente la decadenza intervenuta in riferimento ai versamenti effettuati in data
15 ottobre 1999, 16 settembre 1999, 16 agosto 1999, 20 luglio 1999 (per quanto
attiene alla prima istanza del 29 dicembre 2003) e di quelli del 31 ottobre 2001,
per quanto concerne la seconda istanza del 28 novembre 2005, e ciò, in quanto,
l’istanza di rimborso sarebbe stata presentata, ben oltre il termine decadenziale di
quarantotto mesi mesi dal giorno del pagamento.
2. Entrambi i motivi difettano di autosufficienza.
Infatti, in riferimento al condono, lo stesso non risulta riportato in ricorso,
nelle sue parti salienti, né indicata la relativa collocazione nell’incarto processuale
afferente ai giudizi di merito, ex art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., di
talché questa Corte non è messa in condizione di verificare, l’effettivo prodursi
dell’estinzione della pretesa di rimborso a seguito dello stesso, ex art. 9 della legge
n. 289/2002 ((Sez. Un. n. 22726/11, §6).
A questo proposito, si rileva come la doglianza non sia stata riproposta in
appello, dall’ufficio, pur vittorioso in primo grado, e non è stato documentato cosa
abbiano statuito i giudici della C.t.p. sullo stesso condono (se l’eccezione sia stata
ritenuta assorbita ovvero respinta, nel qual caso sarebbe maturato il giudicato
interno), attraverso la trascrizione delle parti salienti della relativa sentenza. Nel
giudizio di legittimità non ci si può limitare alla mera allegazione della vicenda
processuale da cui s’intenda trarre un qualche giovamento, ma bisogna dedurre in
modo specifico ed autosufficiente, se e come la materia del contendere sia tuttora
oggetto del processo in corso. Infatti il giudice di legittimità non può desumere
“aliunde”, neppure dalla stessa sentenza impugnata, gli elementi di giudizio
necessari alla decisione che non risultino dal ricorso stesso (Cass. 16132/05).
Parimenti è a dirsi per la documentazione relativa alla presentazione delle
istanze di rimborso, di talché questa Corte non è messa in condizione di verificare,
il tempo della presentazione delle stesse, ai fini della decorrenza o meno dei
quarantotto mesi quale termine decadenziale per l’ammissibilità della relativa
richiesta, tenendo conto che per i pagamenti successivi al 31 ottobre 2001, la

2

dicembre 2003, il 16 luglio 2004 e il 28 novembre 2005, di guisa che sarebbe

decorrenza del termine decadenziale, non sembrerebbe essere maturata (cfr. in
generale Cass. n. 15910/05).
3. Con il terzo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3
cod. proc. civ, in quanto per quanto attiene al fatto costitutivo della pretesa di
rimborso, l’onere della prova della mancanza della causa (autonoma
organizzazione) che giustifica il prelievo fiscale, sarebbe a carico del contribuente,
circostanza non tenuta in conto dalla C.t.r..

un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe sufficientemente
motivato relativamente alla sussistenza o meno del presupposto impositivo
dell’IRAP, cioè, se il contribuente esercitasse, effettivamente, la propria attività in
mancanza dell’autonoma organizzazione.
4. Il terzo e il quarto motivo sono logicamente e giuridicamente correlati e
meritano trattazione congiunta e contemporaneo accoglimento.
Da una parte, va rilevato come costituisca onere del contribuente che chieda
il rimborso dell’imposta IRAP asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza
delle condizioni relative al requisito dell’autonoma organizzazione (Cass. n.
5020/2007, ma vedi anche Cass. n. 8439/2004), mentre la C.t.r. non ha fatto
“buon governo” di tali principi, in quanto si è limitata ad affermare l’insussistenza
dell’autonoma organizzazione, sulla base delle sole dichiarazioni del contribuente,
con ciò, implicitamente disconoscendo la regola del riparto dell’onere della prova,
così come chiarita da questa Corte.
D’altra parte, la medesima C.t.r., laddove ha statuito che “nel caso di specie,
la contribuente Scoppola Alberto – come risulta dalla documentazione fiscale
prodotta – esercitava la propria attività di avvocato priva di strutture se non quelle
minimali necessarie per l’esercizio dell’attività della propria professione”, non
appare aver tenuto conto che nelle fasi del merito sono proprio i dati contabili
emergenti dalle dichiarazioni dei redditi, per gli anni d’imposta in esame, che sono
stati contestati dall’ufficio, che ha evidenziato spese per lavoro dipendente, spese
per compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e per altre quote di
ammortamento, secondo quanto meglio riportato in ricorso, in virtù dei dati
presenti nell’anagrafe tributaria, ed acquisiti al giudizio ed espressamente dedotti
dall’ufficio finanziario.
Tale indagine, sotto il profilo motivazionale non risulta essere stata compiuta
dal giudice d’appello (in particolare, l’analisi del dettaglio sulla sezione del quadro
RE che specifica la composizione dei costi); pertanto, la motivazione della C.t.r.,
non risulta aver dato conto di tali fatti ed elementi controversi e decisivi, al fine di
3

Con il quarto motivo di censura viene denunciato il vizio di motivazione, circa

stabilire la sussistenza o meno, nel caso di specie, dei presupposti impositivi ai fini
IRAP.
A tal proposito si ricorda che, ai fini della sufficienza della motivazione della
sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare
il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto
“statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche
nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua
situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio,

(Cass. n. 1236/2006).
Peraltro, l’accertato vizio giustificazione della decisione d’appello sul fatto non
conferisce alla Corte il potere di riesaminare autonomamente il merito della causa,
ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale
spetta, anche in sede di rinvio, d’individuare le fonti del proprio convincimento, di
esaminare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra
le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare
la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Sez. Un. n. 13045/1997, in
motivazione).
5. Va, conseguentemente, accolto il ricorso limitatamente al terzo e al quarto
motivo e va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla C.t.r. competente che, in
diversa composizione e con adeguata motivazione, dovrà procedere a nuovo
esame secondo principi giuridici e regolativi sopra enunciati sub §4 e regolare
anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo e il
quarto motivo, cassa la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla C.t.r.
della Lombardia in diversa composizione
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2016.

che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

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