Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6881 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25871/2010 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VARALI Enrico,

SELMO WALTER, BEATRICE RIGOTTI, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

9.7.2010, depositata il 06/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- A.E., cittadino della (OMISSIS), propose opposizione innanzi al Tribunale di Trieste avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale che era stato adottato dalla Commissione Territoriale ma il Tribunale adito con sentenza dell’1.4.2010 rigettò il ricorso.

Avverso tale diniego A.E. ha quindi proposto reclamo alla Corte di Trieste ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, ma la Corte adita, con sentenza del 6.10.2010, notificata il 9.10.2010, ha rigettato il reclamo. Contro la sentenza di appello A.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Il ricorso è stato notificato, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., al ricorrente, al Ministero dell’Interno e al P.G. presso la Corte di appello di Cagliari.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Con ricorso in data 23.11.2010 i difensori del ricorrente, premesso:

che il reclamante era domiciliato presso la cancelleria della Corte di appello; che in data 22.10.2010 i suoi difensori hanno ritirato copia autentica della sentenza senza alcuna annotazione in ordine all’avvenuta notifica; che dal 4.11.2010 avevano richiesto alla cancelleria la data della notificazione e che soltanto in data 11.11.2010 il funzionario della cancelleria della Corte di appello di Trieste aveva comunicato che la sentenza era stata notificata in data 9.10.2010, mentre soltanto il 16.11.2010 avevano avuto copia della sentenza con la relata di notifica; che lo stesso giorno hanno inviato il ricorso in Cassazione; che il deposito del ricorso (l’11.11.2010) con ritardo di tre giorni è avvenuto per causa non imputabile ai difensori, i quali si sono attivati per verificare l’avvenuta notificazione della sentenza; tutto ciò premesso, hanno chiesto la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 153 c.p.c..

Il Ministero intimato resiste con controricorso.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile non essendo stata depositata, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., copia autentica, della sentenza impugnata con la relata di notifica.

Infatti, “la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009).

Tale principio è stato già ritenuto applicabile all’impugnazione per cassazione della pronuncia della corte d’appello che abbia rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata dal cittadino straniero non essendo derogata la disposizione di cui all’art. 369 c.p.c., dalle specifiche prescrizioni processuali contenute nel D.Lgs. n. 25 del 2008 e successive modifiche, regolanti il procedimento camerale per Cassazione sulle domande di protezione internazionale (Sez. 1, Ordinanza n. 18416 del 06/08/2010).

3.- All’improcedibilità del ricorso non può conseguire anche la condanna alle spese del giudizio di legittimità per la tardiva costituzione dell’Avvocatura dello Stato. Va ricordato, infatti, che, secondo quanto già chiarito da questa Corte (Sez. 6^, Ordinanza n. 17576/2010) nel giudizio di cassazione relativo ad una domanda di protezione internazionale il richiamo operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 (modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1, lett. M e dalla L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 13, lett. C) al rito camerale, prescelto per l’esigenza di celerità del procedimento si applicano le seguenti prescrizioni:

a) al ricorso si applicano gli artt. 360, 360 bis, 365 e 366 cod. proc. civ..

b) il procedimento si introduce con deposito del ricorso presso la cancelleria della Cassazione; nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, a cura della cancelleria della Corte d’Appello, della sentenza che ha deciso sul reclamo ai sensi dell’art. 35 commi, 11, 12 e 13;

c) l’instaurazione del contraddittorio avviene, in forma esclusivamente officiosa, mediante fissazione dell’udienza camerale con decreto presidenziale, notificata, a cura della cancelleria della Corte alle parti (Il Ministero dell’Interno presso la Commissione competente. Il P.G. presso la Corte d’appello;il P.G. presso la Cassazione);

d) il rito camerale richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14 è incompatibile con la procedura prevista dall’art. 380 bis cod. proc. civ.;

e) il procedimento è incompatibile con la proposizione di un’impugnazione incidentale, attesa l’inesistenza di un impulso di parte a fini acceleratori;

f) è necessario proporre autonomo ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, da riunirsi ex art. 335 cod. proc. civ., a quello principale;

g) le parti possono svolgere le proprie difese mediante deposito di controricorso nel termine di venti giorni dalla notificazione a cura della cancelleria della Corte del decreto di fissazione d’udienza;

h) il controricorso non deve essere notificato alle altre parti nè dal controricorrente nè a cura della cancelleria;

i) le parti costituite possono depositare memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Nella concreta fattispecie, per contro, l’Avvocatura dello Stato, dopo la notificazione del ricorso a cura della cancelleria, avvenuta il 28.12.2010, ha dapprima notificato il controricorso al ricorrente e solo il 23.2.2011, ossia oltre il termine di venti giorni, ha provveduto al deposito del controricorso notificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA