Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6881 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 22/03/2010), n.6881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28395/2007 proposto da:

A.V. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

31/10/2006, n. 54107/05 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2010 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – A.V., con ricorso alla corte d’appello di Roma, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

La corte ha rigettato la domanda con decreto dell’8.5.2006.

Ha accertato che, concluso in primo grado il giudizio presupposto, l’ente che vi era stato convenuto, l’INPS, aveva pagato il dovuto il 9.12.2002, ma che il giudizio era ancora pendente in secondo grado, a seguito dell’appello, proposto il 4.7.2002 da A., in relazione al capo relativo alle spese.

Ha escluso che, in una situazione siffatta, la protrazione del giudizio in appello potesse aver provocato nella parte una tensione psicologica negativa tale da meritare riparazione.

Ha condannato l’attore alle spese del giudizio liquidate in Euro 750,00, di cui Euro 200,00 per diritti.

2. – La parte ha chiesto la cassazione del decreto.

Il Ministero della giustizia vi ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene più motivi.

2. – Il quarto è inammissibile.

Il quesito che lo conclude ed è posto alla Corte è se il giudice deve disapplicare la L. n. 89 del 2001, quando il precetto rilevante nel caso concreto si presenti in contrasto con la CEDU. Si tratta di quesito generico, perchè non vi si indica il punto in relazione al quale la norma dettata dalla n. 89, art. 2, dovrebbe essere applicata e sotto che aspetto si presenti in contrasto con la Convenzione, contrasto che peraltro non potrebbe consentire al giudice di disapplicare la norma, ma gli farebbe onere di sollevare questione dì legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost..

3. – Il primo ed il secondo motivo pongono la questione se sia configurabile un danno non patrimoniale, quando la parte, pur avendo avuto ragione nel merito in primo grado, non soddisfatta della regolazione delle spese processuali, proponga appello per ottenere anche su questo punto la condanna dell’altra parte ed il giudizio si protragga oltre il ragionevole.

Ciò è stato escluso dal giudice di merito, ma senza adeguata motivazione, perchè l’insoddisfazione procurata dal modo della regolazione delle spese processuali, tanto più quando venga ad incidere sostanzialmente sulla ragione avuta nel merito, non è in linea di principio meno frustrante di un riconoscimento solo parziale del diritto, se si sia dovuto anche attendere un tempo irragionevole.

4. – Fondato il motivo, il ricorso è accolto e gli altri motivi restano assorbiti.

5. – La Corte ha il potere di pronunciare nel merito.

Il giudizio di secondo grado si è protraeva già da 3 anni e 10 mesi quando la corte d’appello ha pronunciato la sua decisione.

L’equa riparazione, secondo la costante giurisprudenza della Corte spetta in relazione alla sola protrazione del giudizio presupposto oltre il ragionevole.

Misurata questa in due anni secondo il criterio di norma impiegato per il giudizio di secondo grado, ne risulta una maggior durata di 1 anno e 10 mesi, che in base al parametro di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni, da ultimo costantemente impiegato dalla Corte, conduce a riconoscere dovuta un’equa riparazione di Euro 1.375,00, con gli interessi legali dalla data della domanda di equo indennizzo.

Non spetta il c.d. bonus.

La precedente liquidazione è soddisfacente avuto riguardo alla specificità del caso, visto che è stata fatta impiegando lo stesso parametro utilizzato per la riparazione quando ad essere oggetto del processo che si prolunga è il diritto prima rimasto insoddisfatto e per altro verso il bonus va riconosciuto quando specifici tratti della controversia giustificano la presunzione di una frustrazione superiore a quella ordinaria.

Le spese del giudizio di merito vanno liquidate in 780,00 Euro di cui Euro 450,00 per onorari e Euro 280,00 per diritti.

6. – Le spese del giudizio di cassazione sono liquidate in Euro 530,00, Euro 430,00 dei quali per onorari.

Il ricorso è stato proposto per ottenere la affermazione di principi di diritto tali da comportare una più alta riparazione, sicchè le spese del giudizio di cassazione, prima liquidate per l’intero, si prestano ad essere dichiarate compensate in ragione della metà.

7. – A tutte le spese sono aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge; di tutte è ordinata la distrazione in favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra, che ha dichiarato d’aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il ricorso, cassa in relazione il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della giustizia a pagare a A.V. la somma di Euro 1.375,00 a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda di equo indennizzo; lo condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi 780,00 Euro ed a quelle del giudizio di cassazione, liquidate per l’intero, in Euro 530,00, di cui Euro 430,00 per onorari di avvocato e dichiarate compensate per metà: a tutte le spese sono aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e agli accessori di legge e di tutte ne è disposta la distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra.

Dispone che a cura della cancelleria siano date le comunicazioni previste dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

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