Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6881 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5625-2015 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V. OLLATINA 76,

presso lo studio dell’avvocato EMILIANO PUCCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURO NICOLA VINCENZO FUSARO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (C.F. (OMISSIS))in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza con motivazione semplificata;

Rilevato:

che la Corte d’appello di Bari, in parziale accoglimento del ricorso di Poste Italiane s.p.a., confermata la illegittima apposizione del termine al contratto inter partes, ha condannato la società Poste al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice mediante versamento dl un’indennità omnicomprensiva determinata nella misura di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori come per legge;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.M., sulla base di tre motivi;

che Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso;

Considerato;

che il primo motivo di ricorso, nel profilo in cui censura la decisione per avere il giudice d’appello ritenuto applicabile, in tema di conseguenze risarcitorie connesse all’illegittima apposizione del termine, lo ius superveniens rappresentato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, è manifestamente infondato mentre è inammissibile nella parte in cui censura 1′ applicazione, nella detetininazione dell’indennità ex art. 32 cit., dei criteri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8;

che, infatti, l’applicazione, nel giudizio di appello, della disciplina dettata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, è coerente con la espressa previsione dell’art. 32, comma 7, a mente del quale “le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, secondo quanto ripetutamente chiarito da questa Corte, anche in relazione al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio (cfr., tra le altre, Cass. n. 1409 del 2012 n. 3305 del 2012, n. 6101 del 2014, n. 6735 del 2014, ord. n. 1995 del 2015);

che, in particolare, è stato ritenuto che la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, come interpretato autenticamente dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, è applicabile ai giudizi in corso in materia di contratti a termine, dovendosi escludere che la disciplina dell’indennità risultante dal combinato disposto delle due norme incida su diritti già acquisiti dal lavoratore poichè tale disciplina, destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio, non comporta un intervento selettivo in favore dello Stato e concerne tutti i rapporti di lavoro subordinati a termine. Nè può ritenersi che l’adozione della norma interpretativa costituisca una indebita interferenza sull’amministrazione della giustizia o sia irragionevole ovvero, in ogni caso, realizzi una violazione dell’art. 6 CEDU, poichè il legislatore ha recepito, nel proposito di superare un contrasto di giurisprudenza e di assicurare la certezza del diritto a fronte di obbiettive ambiguità dell’originaria formulazione della norma interpretata, una soluzione già fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, senza che – in linea con l’interpretazione dell’art. 6 CEDU operata dalla Corte EDU (sentenza 7 giugno 2011, in causa Agrati ed altri contro Italia) – l’intervento retroattivo abbia inciso su diritti di natura retributiva e previdenziale definitivamente acquisiti dalle parti. (Cass. n. 6735 del 2014, n. 16545 del 2016);

che l’ulteriore deduzione formulata con il primo motivo con la quale si censura la determinazione della misura dell’indennità risarcitoria risulta inammissibile avendo questa Corte chiarito che il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla misura dell’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, in caso di illegittima opposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile – al pari dell’analoga valutazione per la determinazione dell’indennità di cui all’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604 – solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria. (Cass. n. 1320 del 2014);

che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere omesso la Corte territoriale di pronunziare sulla domanda di risarcimento del danno (per la mancata prosecuzione dell’attività lavorativa in conseguenza della illegittima risoluzione del contratto) formulata in aggiunta alla richiesta delle retribuzioni dalla data di illegittima cessazione del rapporto e il terzo motivo con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 114 c.p.c., in relazione al medesimo profilo, non si confrontano con le effettive ragioni della decisione ed in particolare con il fatto che l’indennità risarcitoria attribuita L. n. 183 del 2010, ex art. 32, come autenticamente interpretata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, ha carattere “forfetizzato” ed “onnicomprensivo” e pertanto ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, che decorre dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione (Corte cost., n. 303 del 2011,Cass. n. 14996 del 2012, n. 151 del 2015,);

che a tanto consegue il rigetto del ricorso, restando assorbita ogni verifica connessa alla definizione con decreto di estinzione per rinunzia del ricorso di Poste avverso la medesima sentenza qui impugnata;

che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro, 2.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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