Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6881 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 02/03/2022), n.6881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14988-2019 proposto da:

PROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO, 3/A, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO DE BERARDINIS, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati DANIELE MARIANI, VINCENZO MOZZI;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 102, presso

lo studio dell’avvocato PIETRO ANELLO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PIETRO D’ADAMO, MARIANNA SALEMME, GIUSEPPE DI VITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 280/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 12/02/2019 R.G.N. 135/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI ROBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato PAOLO DE BERARDINIS;

udito l’avvocato PIETRO D’ADAMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 280/2018 la Corte di appello di Campobasso, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Isernia il 16.11.2016, ha dichiarato l’illegittimità della procedura di mobilità e del licenziamento comminato il 31.1.2012, in relazione a tale mobilità, da Proma spa ad A.R. e ha condannato la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, anche presso altro stabilimento di parte datoriale, nonché al pagamento in favore dello stesso di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre accessori e regolarizzazione della relativa posizione previdenziale ed assistenziale.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, premessa l’ammissibilità dell’appello, hanno, in sintesi, rilevato che: a) non era fondato il gravame incidentale proposto dalla società e diretto ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per essere stato proposto ex art. 414 c.p.c., e non secondo il rito previsto dalla L. n. 92 del 2012; b) la nota di avvio della procedura di mobilità difettava di specificità in ordine alle ragioni per le quali la comparazione, ai fini della individuazione delle unità da collocare in mobilità, era stata limitata al solo personale dello stabilimento di (OMISSIS) e di quelle che ne impedivano il ricollocamento presso altre sedi della Promo spa; c) gli accordi sindacali raggiunti in caso di procedura non potevano avere efficacia sanante sui criteri di scelta in relazione ad una comunicazione non specifica e che non consentiva alle organizzazioni sindacali di essere adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali; d) la tutela riconosciuta dal dipendente doveva essere quella della L. n. 300 del 1970, art. 18, ratione temporis vigente.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Promo spa affidato a dieci motivi, cui ha resistito con controricorso A.R..

4. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 414 c.p.c., della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 38, 47 e ss., della L. n. 604 del 1966, art. 6, degli artt. 1175,1176,1375,1223,1227,2041 c.c., dell’art. 111 Cost., in relazione alla domanda contenuta nell’appello incidentale formulato da essa società, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale, pur dando atto dell’applicabilità del cd. rito Fornero al caso di specie, che il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dal lavoratore contenesse i requisiti idonei ad instaurare una ammissibile domanda di impugnativa del licenziamento, così violando le disposizioni normative in tema di inderogabilità della novella legislativa in tema di impugnativa di licenziamenti, determinando conseguenze negative alla resistente e non dichiarando l’intervenuta decadenza dall’azione giudiziaria nelle more verificatasi; in via gradata la Promo spa chiede di limitare la misura risarcitoria riconosciuta, per il concorso colposo del creditore nella scelta del rito e per il pregiudizio patito attraverso la subita violazione dei principi di ordine pubblico processuale.

Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,113,115,116,414,437,345,132 c.p.c., degli artt. 2103 e 2697 c.c., degli artt. 24,41 e 101 Cost., della L. n. 223 del 1991, art. 4, in relazione alle domande nuove ex adverso proposte in appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, costituite dalla richiesta di reintegrazione, poi accolta, anche presso altro stabilimento di proprietà della società. In altra prospettiva assume che l’affermazione circa la necessità che la lettera di apertura della procedura di mobilità contenesse anche le ragioni del mancato trasferimento dei lavoratori o parte di essi presso altre unità produttive non rispettavo il dettato della L. n. 223 del 1991, art. 4.

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. c.c., e dell’art. 1324 c.c., della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24, dell’art. 41 Cost., degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2727-2729 c.c., degli artt. 244 e 115-116 c.p.c., in relazione ai Verbali di accordo sindacale del 21.5.2009 (Cigs: periodo 1.6.2009 – 31.5.2010), del 26.5.2010 (Cig in deroga: periodo 1.6.2010 – 31.1.2011), del 31.1.2011 (proroga Cig in deroga: periodo 1.2.2011 – 31.1.2012), dell’8.2.2011 (licenziamento collettivo) e loro preventive comunicazioni datoriali di avvio delle rispettive procedure, come da allegazioni e produzioni documentali fornite dalla Società, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente ritenuto la Corte di merito, attraverso una non corretta interpretazione degli atti, insufficiente la comunicazione di avvio della procedura quando, invece, tutti gli accordi sindacali davano atto della crisi afferente lo stabilimento di (OMISSIS), la impossibilità di adottare misure alternative a quelle concordate e di fatto realizzate, ivi compresa quella afferente la collocabilità aliunde del personale in esubero, senza alcuna lesione del diritto di corretta informazione.

4. Con il quarto motivo si obietta l’omesso esame in relazione ai Verbali di accordo sindacale del 21.5.2009 (Cigs: periodo 1.6.2009 31.5.2010), del 26.5.2010 (Cig in deroga: periodo 1.6.2010 – 31.1.2011), del 31.1.2011 (proroga Cig in deroga: periodo 1.2.2011 – 31.1.2012), dell’8.2.2011 (licenziamento collettivo) e loro preventive comunicazioni datoriali di avvio delle rispettive procedure, come da allegazioni e produzioni documentali fornite dalla Società, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, consistente nell’avvenuto pieno confronto sindacale anche in ordine alla questione della valutazione di misure alternative alla collocazione in mobilità del personale in forza allo stabilimento di (OMISSIS) tra cui il trasferimento.

5. Con il quinto motivo la società lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5, 24, dell’art. 41 Cost., dell’art. 1362 e ss. c.c., in riferimento alla comunicazione di avvio della procedura di mobilità e al successivo accordo sindacale, degli artt. 113,115-116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2727 c.c., dell’art. 100 c.p.c., e dell’art. 1441 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto, in contrasto con il disposto di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, che la comunicazione di apertura della procedura dovesse contenere “le misure idonee ad evitare almeno in parte i licenziamenti” “ivi compreso il trasferimento di tutto o parte del personale nelle vicine unità produttive”.

6. Con il sesto motivo si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115-116, 132,42-421 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione alla immotivata e mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dalla società, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per non avere la Corte territoriale ammesso la prova testimoniale richiesta dalle parti, ritenendola superflua senza alcuna altra motivazione.

7. Con il settimo motivo si sostiene, poi, in particolare l’erroneità, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, della statuizione sulla mancata ammissione della prova testimoniale, diretta e contraria, richiesta da essa società.

8. Con l’ottavo motivo viene dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla fungibilità delle prestazioni e della pregressa esperienza dell’ A..

9. Con il nono motivo, in via gradata, si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112,437,345,115-116 c.p.c., degli artt. 1256, 1463, 1464 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 18, in relazione all’ordine di reintegrazione disposto con la sentenza di secondo grado e al risarcimento del danno conseguente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la Corte territoriale condannato essa datrice di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, anche presso altro stabilimento, mentre con il ricorso introduttivo era stata chiesta la reintegrazione solo nel suo posto di lavoro.

10. Con il decimo motivo, sempre in via gradata, si contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218,1223,1227,2041,2729,2697 c.c., in relazione alla L. n. 300 del 1970, agli artt. 112, 115-116, 132,191,210 e 213,420-421 c.p.c., in relazione all’eccezione di aliunde perceptum ac percipiendum ritualmente proposta dalla società in primo e secondo grado e respinta senza svolgere le indagini istruttorie sollecitate.

11. Il primo motivo di ricorso è infondato.

12. In fatto è pacifico che i licenziamenti in oggetto sono stati intimati in data 31 gennaio 2012, che il ricorso di primo grado è stato depositato il 5 dicembre 2012 e trattato in conformità delle regole di cui all’art. 414 e ss., previste per la trattazione delle controversie di lavoro.

13. In diritto è corretta l’affermazione della odierna ricorrente secondo la quale in ragione della data di deposito del ricorso di primo grado alla impugnativa di licenziamento erano applicabili le disposizioni di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss. (cd. rito Fornero) e non l’ordinario rito del processo del lavoro di cui all’art. 414 e ss. c.p.c..

14. La citata L., art. 1, comma 67, stabilisce, infatti, che “I commi da 47 a 66, si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. La giurisprudenza della SC ha escluso la facoltà per il lavoratore licenziato di rinunziare al procedimento specifico introdotto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47, che ha carattere obbligatorio, non essendo prevista la specialità nel suo esclusivo interesse ma anche per finalità di carattere pubblicistico, sicché rientra nei poteri esclusivi del giudice qualificare la domanda e individuare il rito applicabile (Cass. n. 23073/2015).

15. Dalla mancata conversione del rito non è possibile trarre tuttavia le conseguenze che la odierna ricorrente pretende sul piano dell’ammissibilità del ricorso, anche con effetti sulla idoneità dello stesso ad escludere la decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32.

16. Occorre premettere in linea di principio che l’erronea applicazione delle regole del codice di rito non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l’accertamento del diritto, in quanto la pronuncia di merito è garanzia di effettività della tutela ex art. 24 Cost.; inoltre l’art. 111 Cost., assegna rilievo costituzionale al principio di ragionevole durata del processo al pari di quello del diritto di difesa, sicché il contemperamento dei due principi porta ad escludere la correttezza di interpretazioni che prevedano la regressione del processo per il mero rilievo della mancata realizzazione di determinate formalità, la cui omissione non abbia in concreto comportato limitazioni delle garanzie difensive (Cass. n. 8422 del 2018).

17. In tema di mancata conversione del rito costituisce ius receptum l’affermazione secondo la quale la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell’ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008, Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015); perché essa assuma rilevanza invalidante occorre infatti che la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso (in termini, avuto riguardo al cd. “rito Fornero”, v. Cass. n. 12094 del 2016).

18. Con riferimento all’ipotesi di violazione della disciplina relativa all’introduzione della causa mediante il rito c.d. Fornero è stato chiarito che tale violazione può essere dedotta come motivo di impugnazione solo se la parte indichi il concreto pregiudizio alle prerogative processuali derivatole dalla mancata adozione del predetto rito, con conseguente interesse alla relativa rimozione, non potendosi ravvisarsi tale pregiudizio nella privazione di “una fase processuale”, considerato che il rito ordinario (nella specie seguito) rappresenta la massima espansione della cognizione integrale, idonea a consentire il migliore esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 6754 del 2020).

19. Alla luce di tale parametro deve essere verificato quindi la lesione lamentata dalla società che in relazione alla mancata adozione del rito cd. Fornero denunzia un duplice pregiudizio: a) non avere potuto usufruire delle finalità acceleratorie proprie di tale rito; b) la condanna alla tutela risarcitoria sulla base della L. n. 300 del 1970, art. 18, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012.

20. Il primo pregiudizio viene prospettato in termini generici dovendo rilevarsi che la mancata fruizione degli effetti acceleratori propri del cd. rito Fornero nella realtà della controversia non determina un pregiudizio soltanto nei confronti della ricorrente ma per entrambe le parti e, comunque, non è stato specificato in che modo abbia determinato, per la odierna ricorrente, in concreto, una lesione tangibile del suo diritto di difesa o del contraddittorio.

21. La tutela St, lav., ex art. 18, attiene al piano sostanziale del rapporto di lavoro nel senso che l’ordinamento, a fronte della illegittima condotta datoriale concretatasi nella risoluzione del rapporto di lavoro, ha previsto uno specifico strumento destinato ad assicurare il pieno ed effettivo ristoro della lesione prodottasi nella sfera del lavoratore mediante l’ordine di reintegrazione ed il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegrazione.

22. Nella fattispecie in esame quindi, il regime risarcitorio applicabile non poteva che essere quello proprio del momento in cui si è verificata la lesione in relazione alla illegittima condotta datoriale per cui, a prescindere dal rito, trovava applicazione lo st. lav., art. 18, nel testo previgente alla modifica introdotta dalla L. n. 92 del 2012. Conferma indiretta della correttezza di tale assunto è la L. n. 92 del 2012, ciato art. 1, stesso comma 67, che non ricomprende il comma 42 (che introduce le modifiche allo St lav., art. 18) tra quelli che si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. Quanto ora osservato in tema di idoneità del ricorso presentato secondo il rito di cognizione del lavoro in luogo di quello cd. Fornero a pervenire ad una pronunzia di merito esclude che la presentazione di un ricorso ex art. 414 c.p.c., in luogo di un ricorso ai sensi della L. n. 92 del 2021, art. 1, comma 48 e ss., comporti la decadenza dall’impugnazione del licenziamento.

24. Essendo le questioni esposte nel secondo e nel nono motivo omogenee ed interferenti, si procede ad una trattazione congiunta degli stessi.

25. I succitati motivi sono infondati.

26. Questa Corte ha precisato (Cass. n. 8364/2004) che, ove l’unità produttiva alla quale era stato adibito il lavoratore da reintegrare sia stata soppressa, la reintegrazione disposta dal giudice non può che essere genericamente riferita all’azienda del datore di lavoro, poiché l’individuazione della specifica sede alla quale assegnare il lavoratore, in alternativa a quella originaria, compete al datore di lavoro.

27. Da tale assunto, affermatosi in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, prima delle modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, e ratione temporis applicabile al caso de quo, possono enuclearsi due corollari.

28. Il primo riguarda il fatto processuale per cui, in siffatte ipotesi, allorquando cioè la sede del lavoratore sia stata soppressa, la domanda, avanzata in corso di causa, di essere assegnato anche presso altro stabilimento di proprietà della società non costituisce una domanda nuova ma una rimodulazione della richiesta, già ritualmente avanzata, al fine di rendere possibile la chiesta tutela reintegratoria.

29. Il secondo, sotto il profilo sostanziale, concerne, invece, la individuazione della natura dell’ordine di reintegra disposto dal giudice.

30. Il suddetto istituto costituisce un ordine generico, il quale non contempla un diritto per il lavoratore ad essere reintegrato solo nell’unità produttiva dai cui era stato licenziato, in quanto nel momento in cui si dovrà dare esecuzione a detto ordine, il datore di lavoro potrà anche esercitare lo ius variandi, ex art. 2103 c.c., trasferendo il lavoratore presso altre sedi produttive (Cass. n. 688/1990; Cass. n. 9011/1991; Cass. n. 314/1993; Cass. n. 11578/1993).

31. Pertanto, l’ordine di reintegra essendo un obbligo generico nei confronti del datore di lavoro, perché sia concretamente attuato, deve semplicemente prevedere il ricollocamento del lavoratore, illegittimamente licenziato, in un qualsiasi stabilimento rientrante nell’intero complesso produttivo dello stesso datore (Cass. n. 27787/2021; Cass. n. 22735/2013).

32. Da ciò si deve escludere, quindi, ogni aspetto preclusivo riguardante la richiesta del lavoratore di reintegra da estendersi in tutti gli stabilimenti della società.

33. E’, infine, infondata nel merito alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte la censura intesa a contestare la necessità che la comunicazione di avvio della procedura di mobilità contenga anche le ragioni che escludevano la possibilità di ricollocazione degli addetti all’unità interessata presso altre sedi della società (Cass. n. 880 del 2013, Cass. n. 6959 del 2013).

34. Anche il terzo motivo è da considerarsi infondato in ragione del fatto che le documentazioni in merito agli accordi sindacali precedenti alla messa in mobilità non possono essere considerati come atto equipollente rispetto alla nota di avvio della procedura di mobilità, la quale di per sé avrebbe dovuto contenere, in modo chiaro ed esaustivo, le informazioni necessarie ai fini della comprensione delle ragioni per cui il licenziamento fosse limitato soltanto al personale dell’unità produttiva di (OMISSIS).

35. Il quarto motivo è da considerarsi inammissibile in ragione del fatto che quanto dedotto dalla ricorrente non risulta decisivo ai fini della risoluzione della controversia in quanto non scalfisce, come detto, il vizio della comunicazione iniziale della procedura di mobilità.

36. Il quinto motivo di ricorso è infondato.

37. Occorre in primo luogo evidenziare che la censura di parte ricorrente per la quale la Corte di merito avrebbe ancorato la valutazione di incompletezza informativa a un requisito non richiesto dalla norma di legge (indicazione delle ragioni della mancata adibizione ad altra sede) non considera da un lato che tale profilo rientra in quello più vasto della indicazione delle ragioni per le quali non è stato possibile adottare misure alternative al licenziamento e, dall’altro, che nel caso specifico la incompletezza informativa è collegata anche alla mancata indicazione delle ragioni di limitazione della platea dei licenziandi che di per sé sola è idonea a sorreggere l’affermazione di illegittimità della procedura (Cass. n. 2429 del 2012).

38. Invero, la comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro dà inizio alla procedura di licenziamento deve compiutamente adempiere l’obbligo di fornire le informazioni specificate dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, in maniera tale da consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero. La inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell’accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4, determina l’inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell’art. 4, comma 12 (cfr. Cass. n. 880 del 2013 cit., Cass. n. 22825 del 2009).

39. Nel caso in esame, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la mancata comparizione dei lavoratori di (OMISSIS) con quella dei lavoratori addetti ad altri stabilimenti, al fine di individuare chi dovesse essere licenziato in applicazione dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, assumeva rilievo in relazione ad una compiuta, trasparente e consapevole consultazione sindacale, tanto da compromettere il corretto svolgimento dell’esame congiunto.

40. Il sesto ed il settimo motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono inammissibili perché, in primo luogo, le circostanze articolate con la prova testimoniale non sono decisive in quanto la questione della “fungibilità/infungibilità” del lavoratori, che avrebbe legittimato la riduzione dell’ambito di scelta dei licenziandi ai soli addetti allo stabilimento di (OMISSIS), non incide sui rilevati vizi formali e sostanziali della comunicazione di avvio della procedura; in secondo luogo, deve osservarsi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione ai fini istruttori (Cass. n. 8053 del 2014; Cass. n. 2498 del 2015; Cass. n. 21439 del 2015).

41. La trattazione dell’ottavo motivo, ove si fa riferimento anche alla pregressa esperienza lavorativa dell’ A. ai fini di una asserita fungibilità/infungibilità, è parimenti inammissibile in ragione del collegamento logico della suddetta censura con i precedenti motivi scrutinati (sesto e settimo).

42. Infine, il decimo motivo è parimenti infondato.

43. Invero, come già sostenuto dalla Corte d’Appello, la ricorrente avrebbe dovuto produrre prove alquanto specifiche ai fini di far valere l’aliunde perceptum. L’asserire semplicemente che l’odierno controricorrente avesse lavorato presso un istituto scolastico di (OMISSIS) senza precisare né il nome di suddetto istituto, né il preciso periodo d’impiego, non può che ritenersi un’informazione troppo generica perché potesse provvedersi ad una acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c., e ad una conseguente sottrazione dell’aliunde perceptum.

44. In tema di licenziamento illegittimo, infatti, il datore di lavoro che invochi raliunde perceptum” da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell’assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (Cass. n. 2499/2017).

45. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

46. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

47. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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