Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6880 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 6880 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 11644-2008 proposto da:
CERVERI

ESSIO

CVRSSE33L20L681M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CASSIA 35, presso lo studio
dell’avvocato BRUNO PICCAROZZI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BOGGIANO PAOLO;
– ricorrente 2013
2655

contro

BORRELLI ALDO BRRLDA43L08B011D, MOISE FILINI MARIA
GRAZIA MSFMGR43L61C601C, CAVALLETTO GIOVANNI VINCENZO
CVLGNN42L19C621V, ROSSI MARIA GIOVANNA
RSSMGV49B41A562C, elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 24/03/2014


VIA

DEGLI

SCIPIONI

268-A,

presso

lo

studio

dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MOTTOLA RENATO;
– controricorrenti nonchè contro

DEGLI ESPOSTI GIUSEPPINA;

intimata

avverso la sentenza n. 256/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 06/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito l’Avvocato BOGGIANO PAOLO difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MOTTOLA RENATO difensore dei
resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Col detto atto introduttivo del giudizio e titolato ex artt. 1171 c.c. e 688 c.p.c. e/o
1170 c.c. e 703 c.p.c., i ricorrenti esponevano di essere proprietari di appartamenti siti
al civico 13 di via Tappani di Chiavari e che, nei rispettivi atti di acquisto, era stato
convenuto che il terreno circostante lo stabile condominiale, pur rimanendo in
proprietà delle loro danti causa Giuseppina degli Esposti ed Elvira Bacigalupo,
doveva essere mantenuto a giardino con divieto di costruirvi e con concessione del
diritto di passo per trasporto spazzatura e per accedere ai locali termici; che avevano
notato l’inizio di lavori edilizi nell’area in questione ove si sarebbero dovuti
realizzare posti auto assentiti con concessone edilizia. Chiedevano, quindi, i
ricorrenti la tutela pretoria ai sensi delle citate normative. Tanto nei confronti di
Essio Cerveri acquirente del terreno de quo da Giuseppina degli Esposti, figlia di
Bacigalupo Elvira deceduta anni prima.
L’adito Pretore di Chiavari, a chiusura della fase cautelare svoltasi con la costituzione
del solo resistente Essio Cerveri e non della citata venditrice, ordinava in data 22
febbraio 1996 la remissione in pristino stato dell’area circostante il già citato edificio
condominale, fissando termine per l’inizio del giudizio di merito.
Quest’ultimo si concludeva, instauratosi il contraddittorio con la presenza del solo
convenuto Cerveri che riproneva le medesime difese esposte nella fase cautelare,
con sentenza n. 487 del 27 gennaio 2001 del Tribunale di Chiavari con cui veniva
dichiarata l’inammissibilità delle domande di parti attrici di natura petitoria e
rigettate quelle di natura possessoria, con relativa condanna alle spese.
Avverso detta sentenza tutte le parti in origine ricorrenti interponevano
impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Genova, la quale — all’esito del
giudizio svoltosi con la costituzione del solo Cerveri, che resisteva al proposto
gravame- accertava che l’area circostante il medesimo suddetto stabile era
gravata — in favore del proprietari degli appartamenti indicati- dalle servitù di
divieto di costruzione e di rispetto della destinazione d’uso a giardino implicante il
divieto di destinazione in tutto o in parte a parcheggio e, per l’effetto, condannava i
convenuti appellati in solido a ripristinare detta area a giardino, previa rimozione di
ogni opera specificamente intesa al mutamento di destinazione a parcheggio, in

Borrelli Aldo, Rossi Maria Giovanna, Cavalletto Giovanni Vincenzo e Moini Filini
Maria Grazia adivano il Pretore di Chiavari con ricorso depositato in data 15
novembre 1991.

particolar modo riducendo alle proporzioni

originarie il viale di accesso al

parcheggio e ripristinando altresì a giardino la porzione di area spianata al fine di
realizzare lo spiazzo di sosta dei veicoli. Rigettava, quanto al resto, la domanda
attorea di risarcimento danni, compensando nella misura di un terzo le spese di
entrambi io gradi del giudizio, con condanna dei convenuti in solido alla refusione —
per la residua frazione- delle stesse spese di lite.

fondato su tre motivi assistiti da formulazione di quesiti ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c..
Hanno resistito con controricorso tutte le parti a suo tempo appellanti.
Hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. sia il ricorrente che le costituite parti
resistenti.
MOTIVI della DECISIONE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta l’omessa insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia a sensi dell’art.
360 n. 5 c.p.c. con conseguente violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e
o 1170 e 1171 c.c. a sensi dell’art. 360 c.p.c.”.
In particolare parte ricorrente “lamenta che la Corte di Appello di Genova abbia
contraddittoriamente o omissivamente motivato la sua decisione sull’eccezione
proposta dal convenuto appellato, in ordine alla tardività dell’azione cautelare
proposta dai signori Borrelli- Rossi e Cavalletto-Filini così erroneamente pervenendo
ad un’implicita conferma del provvedimento cautelare, pronunciato dal Pretore di
Chiavari di data 22.02.1996 e così eludendo la domanda di dichiarazione di
soccombenza degli appellanti sul punto, proposta dall’odierno ricorrente ai sensi
degli artt. 1170 e 1171 c.c. con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.”.
Viene, quindi, posto a questa Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il relativo
seguente quesito : “se anche nel caso di proposizione di giudizio petitorio,
contestualmente al giudizio di merito possessorio, sia necessario procedere ad
esplicita conferma del provvedimento che ha deciso la fase cautelare, con
conseguente accollo delle spese alla parte soccombente in detta fase, a prescindere
dall’esito del giudizio petitorio, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. in

Per la cassazione della detta sentenza ha proposto ricorso il Cerveri Essio con atto

caso di omessa pronuncia in ordine alle domande avanzate nel giudizio di merito
possessorio?”.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione
degli artt. 1362, 1363, 1371, 1065 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Viene posto a questa Corte il relativo seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c.: “se in presenza di una clausola contrattuale, prevedente obbligo di

pregresso comportamento dei proprietari del fondo servente e di quello dominante
ed in particolare l’annesso utilizzo dell’area destinata a giardino, ad usi anche
diversi da quelli letteralmente insiti in tale destinazione, quale la coltivazione di
ortaggi e l’allevamento di piccoli animali, possa ritenersi, considerate anche le
dimensioni dell’area, compatibile con il vincolo a giardino, lo stazionamento
servente. Così interpretandosi la clausola contrattuale disponente la servitù, a sensi
deli articoli 1362, 1363, 1371 e 1065 c.c. e quindi in correlazione al pregresso
comportamento delle parti e in senso meno gravoso per il fondo servente o
comunque con spirito di equo contemperamento nell’interesse delle parti, in modo
da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minore aggravio del fondo
servente?”.
3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione
dell’art. 331 c.p.c. e in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con conseguente nullità della
sentenza di secondo grado ex art. 156, 159 e 160 c.p.c., ponendo il seguente
testuale quesito : “se debba ritenersi affetta da nullità, rilevabile anche d’ufficio in
sede di legittimità, a sensi degli articoli 156, 159, 160, 331 c.p.c. la sentenza
d’appello, qualora la relativa impugnazione non sia stata proposta e ritualmente
notificata, nei confronti di tutti i soggetti, già parti del giudizio di primo grado, pur
vertendosi in cause inscindibili e tra loro dipendenti a sensi dell’art. 331 c.p.c. con
conseguente possibile contrasto di giudicati?”.
4.- Deve esaminarsi, preliminarmente, il suesposto terzo motivo del ricorso.
Il motivo è fondato.
L’atto introduttivo del giudizio di secondo grado è stato notificato all’appellata
Giuseppina Degli Esposti, contumace nel giudizio di primo grado, in Lugano
Paradiso, (Svizzera CH) Via Cattoni n. 3, il tutto secondo quanto previsto dall’accordo
di Berna del 1° giugno 1988 e dalle successive legge di ratifica ovvero mediante

mantenere un fondo a giardino con divieto di costruzione su esso e considerato il

l’invio del plico all’Autorità centrale designata-Tribunale di Appello di Lugano con
l’incarico di curarne la notifica presso il succitato indirizzo.
Senonchè dalla documentazione della procedura successiva all’invio del plico non
risulta che l’allora parte appellata aveva effettivamente ricevuto l’atto d’appello.
E, per di più, risulta comunque dagli atti che la De Esposti Giuseppina, in origine
residente proprio presso il citato indirizzo di Lugano (ove fu correttamente

parte rimase contumace), ha di poi spostato la propria residenza in Losanna
(Svizzera), rue Mauborget n. 3 ove risulta regolarmente notificato il ricorso per
cassazione che ha originato il presente giudizio.
Sussiste, pertanto, il lamentato vizio di motivazione comportante la nullità
dell’impugnata decisione della Corte territoriale.
In proposito non possono essere accolte le controdeduzioni delle parti resistenti,
tese —invero- ad affermare più l’ininfluenza ai fini del decidere della succitata
mancata notifica, che la corretta effettuazione della stessa.
Si tratta, in ipotesi, di causa non scindibile, originata da domanda formulata ab
origine nei confronti di entrambe le parti appellate, già presenti nel giudizio di primo
grado ed in rapporto di litisconsorzio processuale.
Da tanto discende, quindi, una evidente causa di nullità per mancata integrazione
del contraddittorio nel giudizio di appello, nullità che non può non essere rilevata in
questa sede.
All’accoglimento del motivo in esame del ricorso consegue la cassazione
dell’impugnata sentenza.

5. I precedenti altri due motivi del proposto ricorso devono ritenersi e dichiari

assorbiti.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il terzo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri motivi di gravame, cassa
l’impugnata sentenza, rinviando, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova
..

in altra composizione.

effettuata la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in cui la stessa

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
Suprema di Cassazione il 17 dicembre 2013
Il Presidente

L’Estensore

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