Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6880 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25239/2010 proposto da:

N.B.E. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio

dell’avvocato SANTULLI Teresa, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARRICATO FRANCESCO, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso la sentenza n. 98/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

20.7.2010, depositata il 07/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Patrizia Giannini (per delega avv.

Teresa Santulli) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- N.B.E., cittadino del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione – affidato ad un solo motivo – contro la sentenza della Corte di appello di Trieste depositata il 7.10.2010 con la quale è stato accolto il reclamo proposto dal P.M. contro la sentenza del Tribunale che aveva accolto – limitatamente alla protezione sussidiaria – il suo ricorso proposto contro il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Gorizia.

La Corte di appello ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, poichè il reclamante non era un oppositore al regime governativo in atto nel (OMISSIS) ma un autista di mototaxi partecipante ad una manifestazione indetta contro gli aumenti del costo del carburante che avrebbe potuto rendersi autore di reati comuni. Il richiamo fatto dal giudice di primo grado, alla stampa e agli articoli di Amnesty International sulla situazione politica e giudiziaria del Camerun avrebbero avuto un senso solo ove il ricorrente si fosse reso autore di opinioni politiche e/o ideologiche contrastanti con quelle sostenute dal Governo in auge, ma così non era. Talchè la Corte di merito ha riformato la sentenza di primo grado, confermando il provvedimento di diniego di protezione della Commissione.

1.1.- Il ricorso è stato notificato, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., al ricorrente, al Ministero dell’Interno e al P.G. presso la Corte di appello di Cagliari. Gli intimati non hanno svolto difese.

Il P.G. ha depositato memoria con la quale evidenzia la mancanza della relazione ex art. 380 bis c.p.c..

2.- In ordine alla mancanza della relazione ex art. 380 bis c.p.c., va ricordato che, secondo quanto già chiarito da questa Corte (Sez. 6^, Ordinanza n. 17576/2010) nel giudizio di cassazione relativo ad una domanda di protezione internazionale il richiamo operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 (modificato dal D.Lgs n. 159 del 2008, art. 1, lett. M, e dalla L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 13, lett. C) al rito camerale, prescelto per l’esigenza di celerità del procedimento si applicano le seguenti prescrizioni:

a) al ricorso si applicano gli artt. 360, 360 bis, 365 e 366 cod. proc. civ..

b) il procedimento si introduce con deposito del ricorso presso la cancelleria della Cassazione; nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, a cura della cancelleria della Corte d’Appello, della sentenza che ha deciso sul reclamo ai sensi dell’art. 35 commi, 11, 12 e 13;

c) l’instaurazione del contraddittorio avviene, in forma esclusivamente officiosa, mediante fissazione dell’udienza camerale con decreto presidenziale, notificata, a cura della cancelleria della Corte alle parti (Il Ministero dell’Interno presso la Commissione competente. Il P.G. presso la Corte d’appello; il P.G. presso la Cassazione);

d) il rito camerale richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14 è incompatibile con la procedura prevista dall’art. 380 bis cod. proc. civ.;

e) il procedimento è incompatibile con la proposizione di un’impugnazione incidentale, attesa l’inesistenza di un impulso di parte a fini acceleratori;

f) è necessario proporre autonomo ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, da riunirsi ex art. 335 cod. proc. civ., a quello principale;

g) le parti possono svolgere le proprie difese mediante deposito di controricorso nel termine di venti giorni dalla notificazione a cura della cancelleria della Corte del decreto di fissazione d’udienza;

h) il controricorso non deve essere notificato alle altre parti nè dal controricorrente nè a cura della cancelleria;

i) le parti costituite possono depositare memorie ex art. 378 cod. proc. civ. Ciò premesso, va evidenziato che l’espressa previsione legislativa del dovere di notificazione del ricorso e del decreto a cura della cancelleria rende incompatibile il rito in questione – camerale necessario – con le norme di cui agli artt. 380 bis e 380 ter c.p.c..

Sì che non è possibile accedere all’interpretazione suggerita dal P.G..

2.1.- Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lamentando che la Corte di merito abbia erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria così come, invece, aveva ritenuto il Tribunale poichè le norme violate non richiedono il fumus persecutionis nè le motivazioni richieste per la protezione internazionale.

Deduce che il Tribunale aveva correttamente evidenziato che il ricorrente era stato colpito da mandato di arresto “plausibilmente” proprio in relazione alla partecipazione alle manifestazioni di protesta del febbraio 2008 con pericolo di pesanti ritorsioni e trattamenti inumani da parte di autorità o strutture direttamente inquadrate nello Stato.

3.1.- Il nuovo sistema di protezione internazionale, ha introdotto una nuova misura, la protezione sussidiaria che, per le caratteristiche intrinseche ed il regime normativo cui è assoggettata, può ritenersi in parte nuova ed in parte assimilabile, esclusivamente sotto il profilo dei requisiti necessari per il suo riconoscimento, ai permessi di natura umanitaria enucleabili dalla lettura coordinata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed art. 19.

In particolare, la protezione sussidiaria deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti.

Il riscontro positivo di questa condizione non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio di un permesso di natura umanitaria, di natura temporanea, garantito dall’obbligo di osservare il divieto stabilito nell’art. 3 CEDU, nella lettura fornitane dalla Corte di Strasburgo, rilasciato dal Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, ma da diritto ad una misura di protezione internazionale, stabile, accompagnata da permesso di soggiorno triennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio alle prestazioni sanitarie), direttamente scrutinato dalle Commissioni territoriali.

Con la domanda di protezione internazionale, ancorchè indistinta, il richiedente ha diritto all’esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale).

Come è stato già rilevato in dottrina, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, trova attuazione nell’ordinamento italiano la Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sulla attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. In ogni caso, la Direttiva, mirando “ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito”, limita la discrezionalità nell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello statua di rifugiato, di cui precisa la definizione degli elementi essenziali, e prevede circostanze distinte dalla persecuzione, alle quali riconduce il riconoscimento di uno status ulteriore e complementare di protezione “sussidiaria”, (art. 2, lett. g) in considerazione dell’esistenza di fondati motivi per ritenere che in caso di ritorno nel paese d’origine il richiedente correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che, a causa di questo rischio, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese, intendendosi per paese d’origine, quello di cui lo straniero richiedente protezione è cittadino o, se si tratta di apolide, il paese di precedente dimora abituale. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In sede di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, la direttiva medesima è stata interpretata dalla Corte di Giustizia nel senso che essa “nell’ambito del concetto di “protezione internazionale”, disciplina due regimi distinti di protezione, vale a dire, da un lato, lo status di rifugiato, e, dall’altro, lo status conferito dalla protezione sussidiaria, in quanto l’art. 2, lett. e), della direttiva dichiara che la persona ammissibile alla protezione sussidiaria è chi “on possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato”. Pertanto, salvo disconoscere le rispettive sfere dei due regimi di protezione, la cessazione del primo non può essere subordinata alla constatazione che le condizioni di applicazione del secondo non sussistono. Nel sistema della direttiva l’eventuale cessazione dello status di rifugiato avviene senza incidere sul diritto della persona interessata di chiedere il riconoscimento dello status conferito dalla protezione sussidiaria, quando siano presenti tutti gli elementi necessari, contemplati dall’art. 4 della direttiva, al fine di stabilire che siano soddisfatte le condizioni idonee a giustificare una siffatta protezione, elencate all’art. 15 della direttiva” (Grande Sezione, 2 marzo 2010, nei procedimenti riuniti C 175/08, C 176/08, C 178/08 e C 179/08, in motivazione, 78-80).

3.2.- Sebbene in relazione alla protezione maggiore, questa Corte ha già evidenziato che “in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, l’esistenza a carico del richiedente di una misura cautelare giurisdizionale restrittiva della libertà personale emessa dal paese di provenienza per propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, non è sufficiente ad escludere l’esistenza del “fumus persecutionis”, dovendo il giudice, avvalendosi dei poteri officiosi d’indagine ed informazione indicati nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro al fine di riscontrare, alla luce del fatto addebitato e non del mero “nomen juris” della contestazione, la sua riconducibilità alla legittima espressione del dissenso o ad incitamento vietato alla lotta armata” (Sez. 6, n. 17576/2010).

3.3.- Da quanto innanzi esposto discende che nella concreta fattispecie la Corte di appello ha erroneamente applicato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, allorquando ha affermato che “il richiamo fatto dal giudice di primo grado, alla stampa e agli articoli di Amnesty International sulla situazione politica e giudiziaria del Camerun avrebbero avuto un senso solo ove il ricorrente si fosse reso autore di opinioni politiche e/o ideologiche contrastanti con quelle sostenute dal Governo in auge”, senza, peraltro, neppure accertare il titolo in virtù del quale era stato emesso un provvedimento restrittivo nei confronti del ricorrente per fatti commessi in occasione di una manifestazione indetta contro gli aumenti del costo del carburante, essendosi la Corte medesima limitata ad ipotizzare che egli “potrebbe essersi reso autore di reati comuni” e senza accertare la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria quanto al rischio effettivo, per il ricorrente, di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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