Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6880 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6880 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: CRICENTI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 08/04/2016

l’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento nei confronti della società
ricorrente per Irap ed IVA, assumendo un maggior reddito, rispetto al dichiarato, per
gli anni 1998 e 1999.
Il maggior reddito veniva poi imputato in parti uguali ai due soci.
Sia la società che i soci proponevano ricorso alla Commissione Tributaria, ma
separatamente gli uni dall’altra.
La Commissione provinciale accoglieva in parte il ricorso riducendo della metà
l’importo contestato, cosi come aveva proposto l’Agenzia in sede di concordato.
Avverso tale decisione la società ha proposto appello alla Commissione Regionale, che
ha confermato la sentenza di primo grado.
Con il ricorso la società lamenta violazione delle norme sul litisconsorzio e difetto di
motivazione.
L’Agenzia si è costituita, ma senza controricorso.
motivi della decisione
1. Il primo motivo è fondato ed è assorbente.

L’accertamento è stato unitario, ossia ha riguardato con unico atto la società ed i soci.
Più precisamente, l’Agenzia dopo avere accertato un maggior reddito per la società, ne
ha ripartito l’ammontare tra i due soci.
Gli interessati, società e soci, hanno impugnato separatamente gli avvisi. Ed i ricorsi
hanno dato luogo a procedimenti distinti, riuniti solo i due iniziati dalla società. Cosi

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svolgimento del processo

che i ricorsi dei soci e quelli della società sono stati trattati separatamente portando a
separate decisioni di merito.
La ricorrente lamenta violazione del litisconsorzio, assumendo che i soci e la società
dovevano essere parti dello stesso procedimento.
E’ regola che in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di

conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il
ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o
dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in
cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere
parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di
nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento,
limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass. 28.11.2014).
La simultaneità del procedimento, imposta da tale regola, può essere assicurata dalla
riunione dei procedimenti, che comporta lo stesso effetto del litisconsorzio (ed infatti
sul punto v. Cass. 14.12.2012, n. 23006).
In questo caso però i procedimenti iniziati dai soci sono stati tenuti distinti e non sono
stati riuniti con quelli iniziati dalla società, e dunque non v’è stato processo simultaneo
per entrambe le parti.
Del resto, i soci, con il loro ricorso non hanno fatto valere motivi personali, ma hanno
invece impugnato gli stessi avvisi per motivi comuni alla società.
Ne deriva violazione del litisconsorzio.
La sentenza pertanto va cassata con rinvio al giudice di primo grado, che provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

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cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei soci delle stesse e la

La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza e rinvia
alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano per l’integrazione del contraddittorio,
la quale provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

Roma 29.1.2016

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