Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6880 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 02/03/2022), n.6880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19555-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE

MADONNE, N. 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLA PIGNATARO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMA S.P.A., Società con socio unico, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA e

CARLO BOZZI, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1725/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/04/2019 R.G.N. 1464/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA

MARIO visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis,

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1725/2019 la Corte di appello di Roma aveva respinto il reclamo proposto da A.M. nei confronti di AMA spa avverso la decisione con cui il tribunale di Roma aveva rigettato la domanda dell’ A. diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 27.11.2015. La Corte territoriale aveva ritenuto legittimo il recesso, condividendo il giudizio espresso dal tribunale, ritenendo preliminare ed assorbente rispetto a tutte le altre ragioni sottese, la nullità del contratto di lavoro stipulato tra le parti.

Avverso detta decisione aveva proposto ricorso l’ A. cui resisteva, con controricorso, Ama spa.

L’Ufficio della Procura Generale depositava memoria.

Nelle more del giudizio interveniva rinuncia al ricorso con accettazione della rinuncia della controparte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio interveniva atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente che dichiarava di non aver più interesse a coltivare l’azione giudiziaria, concludendo per l’estinzione del giudizio e per la compensazione delle spese. La rinuncia era accettata dalla controparte.

Il ricorso deve essere dichiarato estinto con compensazione delle spese.

Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del graame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass. n. 2226/2014; Cass. n. 13636/2015; Cass. n. 3288/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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