Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 688 del 12/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2018, (ud. 21/09/2017, dep.12/01/2018),  n. 688

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di precetto notificato il 6.12.2010 la “Banca Nazionale del Lavoro” s.p.a. intimava a C.G. e a V.M., in dipendenza del mutuo con garanzia ipotecaria agli intimati accordato con atto per notar P. in data 5.10.2007, il pagamento della complessiva somma di Euro 134.999,97, oltre interessi di mora al tasso convenzionale e spese.

Con atto di citazione notificato il 23.12.2010 C.G. e V.M. proponevano opposizione al precetto ed all’uopo citavano la “B.N.L.” a comparire innanzi al tribunale di Perugia.

Chiedevano dichiararsi che nulla dovevano alla banca intimante.

Si costituiva la “B.N.L.” s.p.a..

Instava per il rigetto dell’avversa opposizione.

Respinte le istanze istruttorie, con sentenza n. 1305/2012 l’adito tribunale rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti alle spese.

Interponevano appello C.G. e V.M..

Resisteva la “B.N.L.” s.p.a..

Con sentenza n. 221 del 9.4.2015 la corte d’appello di Perugia dichiarava la nullità della sentenza gravata, rimetteva le parti dinanzi al primo giudice e compensava le spese del doppio grado.

Esplicitava la corte di merito che, contrariamente a quanto assunto dal tribunale, il contratto di compravendita dagli appellanti siglato con “Il Mattone Immobiliare” s.r.l. ed il contratto di mutuo dai medesimi appellanti siglato con la “B.N.L.” dovevano reputarsi funzionalmente collegati.

Esplicitava dunque che l’eventuale declaratoria di nullità del contratto di compravendita, da correlare a giudizio degli acquirenti alla sussistenza di insanabili violazioni urbanistiche, era destinata a propagarsi al contratto di mutuo e conseguentemente che parti necessarie del giudizio erano “tutti gli attori del complesso negoziale, quindi anche il venditore – percipiente la somma mutuata” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso “Business Partner Italia” s.c.p.a., in qualità di rappresentante sostanziale e processuale della “Banca Nazionale del Lavoro” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

C.G. e V.M. hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1322 c.c..

Deduce che deve escludersi, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di mutuo siglato da C.G. e V.M. con la “B.N.L.” ed il contratto di compravendita dagli stessi C. – V. siglato con “Il Mattone Immobiliare” s.r.l..

Deduce in relazione al profilo oggettivo che nel contratto di mutuo non si rinviene alcun riferimento all’utilizzo della somma mutuata per l’acquisto dell’immobile; che segnatamente non solo non è prevista la cosiddetta “clausola di destinazione”, ma neppure è contemplata la diretta traditio della somma mutuata dalla banca alla società venditrice; che al contempo nessun rilievo riveste la clausola contenuta nel contratto di compravendita, ove si conviene che il versamento del residuo prezzo sarebbe avvenuto con il ricavato del contratto di mutuo che gli acquirenti avrebbero siglato con la “B.N.L.”.

Deduce in relazione al profilo soggettivo che non vi è riscontro alcuno della volontà della “B.N.L.” di correlare il contratto di mutuo al contratto di vendita stipulato dai mutuatari e perciò di prendere parte ad una più ampia e complessa vicenda negoziale.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Va debitamente dato atto (viepiù al cospetto del preliminare rilievo di inammissibilità del ricorso formulato dai controricorrenti: cfr. controricorso, pag. 6) che con l’esperito mezzo di impugnazione la ricorrente non ha in forma diretta ed esplicita censurato il postulato cui la corte distrettuale è pervenuta, ovvero “l’affermazione che nel giudizio in esame siano parti necessarie tutti gli attori del complesso negoziale, quindi anche il venditore – percipiente la somma mutuata” (così sentenza d’appello, pag. 4). Del resto l’intitolazione del motivo reca denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione delle disposizioni sostanziali di cui agli artt. 1321 e 1322 c.c..

Propriamente la “Business Partner Italia” s.c.p.a. ha censurato in forma ampia e diffusa le premesse logico-giuridiche sulla cui scorta la corte perugina è addivenuta, ben vero in guisa meramente consequenziale, a caratterizzare la vicenda de qua come atta a dar corpo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario e dunque a statuire secondo ed in conformità al disposto dell’art. 354 c.p.c..

Ciò nondimeno ed ancorchè il ricorso per cassazione debba essere articolato in motivi che si connotino alla stregua dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata, vi è margine nella fattispecie per assumere – tanto più nel segno della pronuncia n. 17931 del 24.7.2013 delle sezioni unite di questa Corte, secondo cui non è necessaria l’adozione di formule sacramentali ovvero l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi previste dell’art. 360 c.p.c., comma 1 – che parte ricorrente abbia inteso censurare pur il corollario che alla stregua – si ribadisce – di una pura e semplice conseguenza la corte territoriale ha tratto.

D’altronde gli stessi controricorrenti riferiscono che nella costruzione logico – giuridica della corte umbra il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita ed il contratto di mutuo costituisce “mero antecedente” della declaratoria di nullità ex artt. 354 e 102 c.p.c., della prima pronuncia (cfr. controricorso, pag. 6).

E d’altra parte, seppur in ordine alla domanda di merito, questo Giudice del diritto ha chiarito che nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, il giudice di merito non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere. Ed ha chiarito, in particolare, che il giudice non può prescindere dal considerare che anche un’istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il “petitum” e la “causa petendi” (cfr. Cass. 10.2.2010, n. 3012).

In virtù della – in tal guisa – definita proiezione dell’esperito motivo di ricorso si rappresenta che questa Corte spiega – da tempo – che, nel caso di più negozi strutturalmente distinti ma funzionalmente collegati, si è in presenza di un contratto o, più genericamente, di un rapporto unico, quando gli strumenti tecnici negoziali prescelti dagli originari contraenti per disciplinare i loro interessi li abbiano ad unici soggetti; per contro, ove nella vicenda negoziale intervengano altri soggetti, come parti di ulteriori negozi, retti da una loro autonoma causa, si è in presenza di contratti oggettivamente e soggettivamente differenziati, di tal che, se può configurarsi un loro collegamento genetico o funzionale al fine di stabilire se e come gli effetti dell’uno influenzino quelli dell’altro, ognuno di tali contratti, facente capo a persone diverse e dotato di una disciplina sua propria, costituisce una insopprimibile entità giuridica, che non può essere esclusa od ignorata senza sopprimere un prodotto dell’autonomia contrattuale e neppure assorbita nello scopo pratico degli originari contraenti senza dar luogo ad una riduttiva operazione deformante (cfr. Cass. 20.1.1978, n. 260).

Ebbene alla luce del surriferito insegnamento va imprescindibilmente rimarcato che nella fattispecie è fuor di contestazione che al contratto di compravendita la “B.N.L.” non ha assolutamente preso parte “sebbene la Banca sia rimasta estranea – come peraltro è normale – alla stipula del contratto di compravendita”: così controricorso, pagg. 13 – 14).

Su tale scorta si ammetta pure che il contratto di compravendita, che V.M. e C.G. ebbero a siglare, in veste di acquirenti, con “Il Mattone Immobiliare” s.r.l., ed il contratto di mutuo, che i medesimi acquirenti ebbero a siglare con la “B.N.L.”, siano funzionalmente collegati in dipendenza, tra l’altro, della stipulazione “nella stessa data, avanti allo stesso Notaio, l’uno consecutivamente all’altro” (così controricorso, pag. 8) e della “delegazione di pagamento con la quale i mutuatari hanno delegato la Banca mutuante alla consegna delle somme mutuate direttamente in favore della Società Il Mattone Immobiliare s.r.l.” (così controricorso, pag. 9); cosicchè, pur conservando l’uno e l’altro l’individualità sua propria, a cagione del nesso di reciproca interdipendenza le vicende dell’uno sono destinate a ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia.

E’ innegabile però che, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti (cfr. Cass. 26.7.2006, n. 17027).

Or dunque a motivo dell’inconfigurabilità nel caso de quo di un rapporto unico, avente a soggetti V.M. e C.G., “Il Mattone Immobiliare” s.r.l. e la “B.N.L.” (ed, in pari tempo, dell’inconfigurabilità di una prestazione inscindibile comune a tali soggetti), deve escludersi che nella fattispecie si versi in un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Al contempo è indubitabile che la norma dell’art. 354 c.p.c., si riferisce solo all’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. (cfr. Cass. sez. lav. 6.9.2007, n. 18709).

Più esattamente vi è da ritenere che, allorquando i negozi funzionalmente collegati non si caratterizzano, tutti, per la perfetta identità soggettiva ed intercorrano tra soggetti in parte diversi, il nesso di reciproca interdipendenza, che fa sì che le vicende, sul piano della validità ed efficacia, dell’uno si ripercuotano sull’altro, vale, al più, a dar ragione della connessione “per il titolo”, idonea a dar corpo ad una delle ipotesi di litisconsorzio facoltativo “proprio” ex art. 103 c.p.c., comma 1.

In accoglimento del ricorso la sentenza n. 221 del 9.4.2015 della corte d’appello di Perugia va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è da accogliere.

Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente s.c.p.a. sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 221 del 9.4.2015 della corte d’appello di Perugia; rinvia alla stessa corte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente, “Business Partner Italia” s.c.p.a., sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA