Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6879 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 11/03/2020), n.6879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25791/2018 proposto da:

A.W., elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio

dell’avv. Ester Memola, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Per il Riconoscimento

Della Protezione Internazionale Di Lecce;

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce, depositato il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24.10.2019 dal Consigliere Dr. Relatore Giuseppina

A. R. Pacilli;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 25 luglio 2018, il Tribunale di Lecce ha respinto la domanda proposta da A.W., nativo del Pakistan, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

In sintesi, secondo il Tribunale non erano riconoscibili lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, nella carenza dei requisiti di legge, dato che il richiedente aveva dichiarato di essere fuggito per ragioni di ordine economico e dalle fonti consultate emergeva che nel luogo di origine del ricorrente non vi è una situazione tale da creare una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il Tribunale, inoltre, non ha riconosciuto la protezione umanitaria, avendo rilevato l’assenza di integrazione del richiedente e di condizioni di vulnerabilità particolari.

2. Avverso il descritto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato una nota in cui ha dichiarato di essersi costituito oltre i termini di legge, al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. a), c), d), art. 6, comma 2 e art. 7, lett. a) e b) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il Tribunale errato nell’applicare le norme suindicate, avendo omesso di considerare le reali condizioni del richiedente e, in particolare, la condizione sociale del medesimo e l’appartenenza ad un gruppo debole e non tutelato dall’ordinamento statuale;

II) Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per avere il Tribunale trascurato di considerare che il quadro descritto dal richiedente ricalcherebbe profili di fumus persecutionis, attuale e grave, e per avere errato nel valutare il preoccupante contesto di provenienza del ricorrente;

III) Violazione del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, – mancata valutazione delle reali condizioni di vita esistenti in (OMISSIS) e dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2. Il primo motivo è fondato.

Il Tribunale pugliese, dopo aver delineato il quadro legislativo regolante il riconoscimento dello status di rifugiato, correttamente richiamando, in proposito, l’art. 10 Cost. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) ed f) ed art. 11 (attuativo della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954) e le direttive comunitarie in materia (tra cui quella n. 2004/83), ed aver specificamente indicato quali sono, alla stregua dell’art. 5 del citato decreto, i soggetti da cui dovrebbero provenire le persecuzioni di cui al menzionato art. 2 (lo Stato, i partiti politici o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, nonchè soggetti non statuali ove quelli appena indicati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, adottando adeguate misure per impedire atti persecutori), ha osservato che “i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status” suddetto.

Tale assunto è errato e trascura di considerare l’esatta portata delle dichiarazioni del richiedente.

Difatti, il richiedente ha dichiarato di essere fuggito dal Paese di origine poichè il padre era stato sfruttato dai propri datori di lavoro ed egli era stato costretto sin da piccolo a lavorare per i proprietari del terreno, ove lavorava il padre, abbandonando la scuola. Ha aggiunto che aveva timore, in caso di rimpatrio, di essere rintracciato dalle stesse persone e di essere costretto a lavorare per tutta la vita per ripagare un debito, contratto dal padre a causa sua.

E’ evidente, quindi, che le dichiarazioni del ricorrente danno sufficientemente conto dell’astratta inquadrabilità della situazione del richiedente in quella che consente il riconoscimento della misura della protezione internazionale richiesta.

Il richiedente ha infatti narrato una storia concernente la riduzione in schiavitù, essendo stato privato del diritto allo studio e costretto sin da giovane età a lavorare nel terreno, dove lavorava il padre.

Il tribunale ha quindi violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c,, atteso che non ha valutato adeguatamente la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente, “in particolare, la condizione sociale, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave”. Ha altresì disatteso il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, considerato che il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzione o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi.

Peraltro, giova ricordare che la persecuzione, rilevante per il riconoscimento dello status di rifugiato, può derivare anche da soggetti non statuali, ai sensi dell’art. 5, lett. c) del decreto citato, con il conseguente onere del giudice di verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un “soggetto non statuale”, lo Stato di origine sia in grado di offrire alla persona minacciata adeguata protezione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12333 del 17/05/2017, Rv. 644272).

S’impone pertanto l’accoglimento del ricorso, in riferimento al primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Lecce, che, nel decidere nuovamente la stessa, si atterrà ai principi di diritto innanzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA