Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6879 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 02/03/2022), n.6879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5614-2020 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO, N. 24,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MIGLIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANILO LOMBARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2884/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/12/2019 R.G.N. 1193/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 2884 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, cittadino del Senegal.

2. A fondamento della decisione la Corte di merito ha rilevato che nella Regione di provenienza del richiedente non esisteva una condizione oggettiva di violenza indiscriminata derivante da una situazione di conflitto armato o internazionale, tale da rappresentare, ex se, una minaccia grave alla vita o alla incolumità della persona; ha, poi, precisato che la richiesta di protezione umanitaria, che doveva essere valutata al momento della domanda e non all’attualità, non poteva essere fondata sulla mera integrazione sociale costituita dallo svolgimento di attività lavorativa.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il richiedente affidato a due motivi.

4. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al Giudicante di accertare la situazione reale del paese di provenienza nonché la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per essere venuta meno la Corte territoriale al proprio obbligo di cooperazione istruttoria, non avendo citato alcuna fonte qualificata.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, commi 6 e 19, dell’art. 2 Cost., e dell’art. 10 Cost., comma 3, della Dir. comunitaria n. 115 del 2008, art. 6, par. 4, dell’art. 8 CEDU, sul diritto alla vita privata e familiare, per l’accertamento della protezione umanitaria, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere la Corte di merito considerato che la domanda di protezione umanitaria potesse essere fondata anche su fatti successivi alla presentazione della domanda stessa e per non avere esaminato la numerosa documentazione prodotta attestante la sua integrazione sociale, costituita dai contratti di lavoro depositati, così omettendo qualsiasi necessaria valutazione comparativa.

4. I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono inammissibili.

5. Se è vero, infatti, che i giudici di seconde cure non hanno riportato la vicenda personale che ha indotto il richiedente a lasciare il proprio Paese di origine, deve rilevarsi che non è stata formulata, con l’odierno ricorso, una specifica censura con la quale sia stato dedotto il vizio di motivazione apparente.

6. Inoltre, deve rilevarsi che le doglianze articolate dal ricorrente sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della esposizione dei fatti posti a loro fondamento.

7. In sede di legittimità è stato precisato che, nel ricorso per cassazione, è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (cfr. Cass. n. 10072/2018; Cass. n. 7025/2020).

8. Nel caso in esame, invece, i motivi proposti sono riferiti ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione della Corte territoriale: ciò non consente, pertanto, in questa sede di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.

9. Da ciò consegue, come detto, l’inammissibilità dei motivi stessi.

10. In ogni caso, la motivazione della gravata sentenza deve, invece, essere corretta, in punto di diritto, nella parte in cui è stato sottolineato che, ai fini della concessione della protezione umanitaria, occorre avere riguardo al momento della domanda e non ai fatti successivamente avvenuti.

11. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato, con un principio cui si intende dare seguito (Cass. n. 19335/2021, Cass. 27286/2021, Cass. n. 33181/2021, Cass. n. 14816/2021), che il momento da prendere in considerazione, per ogni valutazione del giudice di merito in materia di protezione internazionale ed umanitaria, deve essere quello dell’attualità e non invece quello della presentazione della domanda presentata in via amministrativa.

12. Alla stregua di quanto esposto, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile sia pure con la correzione della motivazione della gravata sentenza sopra indicata.

13. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

 

 

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