Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6878 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.16/03/2017),  n. 6878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4363/2016 proposto da:

S.M.R., S.M.L.M.,

I.M.B., I.A., queste ultime due quali eredi di

S.M.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA D

COMPARETTI 30, presso lo studio dell’avvocato LUIGI NAZARENO GRASSI,

rappresentate e difese dall’avvocato MICHELE IAZZETTA, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, società con socio unico soggetta a direzione

e coordinamento da parte di Enel Spa, in persona del suo

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 71,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato NICOLA PALOMBI giusta procura in

calce al controricorso e per la TERNA RETE ITALIA SRL, in persona

del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ARCIONE, 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PALOMBI che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO D’ERCOLE,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

E contro

TERNA LINEE ALTA TENSIONE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 647/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29/1/2015 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Latina n. 1263/2008 di accoglimento della domanda nei confronti della medesima proposta dai sigg. S.M.R. ed altri di risarcimento dei danni lamentati a seguito di costituzione di servitù di elettrodotto su fondo confinante con terreni di loro proprietà e l’abusiva occupazione della particella (OMISSIS) mediante “l’installazione di un basamento in cemento armato, rendendo così i fondi interclusi”, ha ridotto l’ammontare a tale titolo liquidato dal giudice di prime cure limitandolo alle spese occorrenti per la rimozione del basamento.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. S.M.R. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso società Enel Distribuzione s.p.a., che ha presentato anche memoria.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “inesistente e/o obiettivamente incomprensibile ed illogica” motivazione su fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2704 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunziano”violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2043, 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “difetto di motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti pongono a fondamento della censura atti e documenti del giudizio di merito (es., il “punto “g” dell’atto di appello – all. 7″, “tutto il quadro probatorio oggetto di discussione processuale”, le “prove documentali in atti”, la “missiva inviata dai legali delle ricorrenti (lettera del 12.01.2001 – all. 3 e prodotto anche nel fascicolo di primo grado)”, la “lettera del 30.01.2001, spedita a maggio dello stesso anno – vedi timbro – all. n. 4 e proddotta in primo grado dalle parti – vedi fascicolo originario primo grado parte attrice)”, la CTU, alle “foto scattate dal CTU (all. n. 6)”, le “scritture private in atti (sia il mandato del 25/03/2000 sia la scrittura del 10/06/2000 allegate al fascicolo di primo grado sub 2) e poi 5) del primo fascicolo depositato con l’atto di citazione)”, i “verbali di causa di primo grado pag. 5”, la “memoria allegata fascicolo primo grado sub 4)”, la “lettera raccomandata… del 10/12/08/2000 (vedi “recesso del conduttore” allegato al fascicolo parte attrice primo grado sub 2) e poi 6) fascicolo originario)”, la “doppia testimonianza del B.”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Enel Distribuzione s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore della contro ricorrente società Enel Distrubuzione s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte i ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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