Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6878 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 11/03/2020), n.6878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22756/2018 proposto da:

I. alias O.E. alias E., elettivamente domiciliato

in Roma Piazza Americo Capponi, 16, presso lo studio dell’avvocato

Staccioli Carlo che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Lecce;

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce, depositato il 21/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24.10.2019 dal Consigliere Relatore Dr. PACILLI

Giuseppina Anna Rosaria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 21 giugno 2018, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria, formulata da I. alias O.E. alias E., nativo della Nigeria, che ha assunto di essere stato costretto a fuggire dal proprio Paese in quanto, dopo avere aiutato un giovane che era stato aggredito, gli aggressori, appartenenti a un violento gruppo criminale, lo avevano minacciato, per costringerlo a far parte del gruppo, ed egli temeva di essere ucciso, in caso di rimpatrio.

In sintesi, secondo il Tribunale, non erano riconoscibili lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, nella carenza dei requisiti di legge, dato che il racconto del richiedente risultava inattendibile e dalle fonti consultate ed indicate emergeva che nel luogo di origine del ricorrente non vi è una situazione tale da creare una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il Tribunale, inoltre, non ha riconosciuto la protezione umanitaria, avendo rilevato l’assenza di integrazione del richiedente e di condizioni di vulnerabilità particolari.

2. Avverso il descritto decreto il richiedente propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. e) ed f), nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 11 e art. 10, Cost..

Mancato riconoscimento dello status di rifugiato”. Secondo il ricorrente, il giudice di merito non avrebbe fornito una reale motivazione in ordine all’esclusione dello status di rifugiato e non avrebbe tenuto conto del fatto che nella Nigeria, che non presenta i medesimi standard di diritto di un paese occidentale, la delinquenza è pervasiva di ogni aspetto della vita sociale e ha infiltrato le istituzioni, sicchè non apparirebbe tanto incredibile che il ricorrente abbia preferito rifugiarsi in un altro Paese, anzichè rivolgersi alla polizia, che è quantomeno impotente a combattere i potenti gruppi criminali;

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. g) ed h), nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), – Mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Secondo il ricorrente, il Tribunale pugliese non avrebbe preso in considerazione le osservazioni, svolte dalla difesa, in relazione alla complessa situazione politica della Nigeria;

III) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, – Mancato riconoscimento della protezione umanitaria, da accordarsi, di contro, essendo il richiedente stato minacciato di morte da una società segreta criminale, nota per i suoi atti di violenza in tutta la Nigeria.

2. Il primo motivo coglie nel segno, venendo in rilievo il vizio di motivazione apparente, concretamente denunciate dal ricorrente.

Il tribunale, dopo avere affermato che “i fatti narrati dal richiedente attengono in parte a persecuzioni per motivi di appartenenza ad un gruppo sociale”, ha ritenuto che i predetti fatti “non possono integrare gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato, come definito dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e, stante la non credibilità del racconto reso”.

A tale approdo, però, il giudice di merito è pervenuto senza nulla dire sul punto fondamentale del racconto del ricorrente, ossia sull’esistenza delle minacce, rivolte da un violento gruppo criminale e scaturite dall’avere il richiedente aiutato un giovane, che era stato a sua volta aggredito.

Il Tribunale, infatti, ha dubitato sulle circostanze relative all’avere i criminali cercato più volte il richiedente nella sua abitazione sempre durante l’orario di lavoro e all’essere il richiedente scappato, lasciando sua figlia e una sorella.

Si tratta, però, di circostanze che non sono decisive, in quanto non pongono in discussione il dato essenziale dell’esistenza delle minacce e che, in ipotesi di persistenza di aree di dubbio, avrebbero potuto essere approfondite convocando il richiedente e ascoltandolo mediante l’interrogatorio libero.

Così argomentando, quindi, il tribunale ha omesso di conformarsi al principio di diritto secondo il quale, in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” (di cui al D.Lgs. cit., art. 5, comma 3, lett. c), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo, proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01).

In particolare, alla stregua dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che esigono(la verifica del compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; la deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; la presentazione tempestiva della domanda; l’attendibilità intrinseca (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728), deve riconoscersi che, invece, il decreto impugnato ha fondato la valutazione negativa sull’affidabilità delle dichiarazioni del ricorrente su un parametro soggettivo ed ha reso, comunque, un giudizio frutto della preterizione di decisivi elementi e senza tener conto del ragionevole sforzo compiuto dal richiedente nel descrivere la situazione di violenza, posta in essere in Nigeria da gruppi di criminali.

S’impone, pertanto, l’accoglimento del ricorso, in riferimento al primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al tribunale di Lecce, che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della stessa si atterrà ai principi di diritto dianzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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