Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6878 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6878 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 68/2013 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona dei Direttore pro trrnpore, eieffivarnonte dorniciiinto tri ROMA VIA

DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende,
– ricorrente –

contro
FACTORY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (già GASPARUCCI FACTORY S.R.L.),
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
– intimata avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n.
66/01/2012, depositata il 7/5/2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 gennaio

Data pubblicazione: 08/04/2016

2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;
udito l’Avvocato dello Stato Pietro Garofoli per la ricorrente;
udito il RM., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Immacolata Zeno, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In controversia avente ad oggetto il recupero a tassazione, a fini Irap ed

riguardo ai rapporti commerciali intrattenuti con soggetti residenti in Paesi della
c.d. black list, la C.T.R. Marche, in accoglimento dell’appello proposto dalla
contribuente, ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva
ritenuto non raggiunta la prova della deducibilità dei costi sostenuti per
prestazioni erogate da società residenti in Svizzera.
Rilevava infatti che la società aveva depositato in atti «documentazione da
cui si rileva l’effettività dei costi e la loro inerenza e convenienza».

2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, sulla
base di due motivi.
L’intimata non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3.

Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce violazione e falsa

applicazione dell’art. 110, comma 11, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.,
per aver ritenuto assolto da parte della contribuente l’onere posto a suo carico di
dimostrare l’effettività dei costi e la sussistenza di un effettivo interesse
economico all’effettuazione di ciascuna operazione intrattenuta con i fornitori
residenti in paesi a fiscalità privilegiata, prescindendo dalla dimostrazione, invece
secondo la ricorrente essenziale, dell’impossibilità di approvvigionarsi ad eguali
condizioni da società non aventi sede in paesi rientranti nella c.d.

black list.

La censura è fondata, per quanto di ragione.
Deve invero convenirsi con la difesa erariale che, attesa la finalità della

2

Iva, dei costi sostenuti dalla società Gasparucci Factory S.r.l. nell’anno 2004, con

disposizione, solo la dimostrazione dell’impossibilità di approvvigionarsi ad eguali
condizioni su mercati di Paesi omogenei a quello con cui viene posta in essere,
ma non inseriti nella black list, rileva ai fini dell’art. 110, comma 11, T.U.I.R. (v.
Cass., Sez. 5, n. 5398 del 04/04/2012). La sussistenza di un effettivo interesse
economico presuppone infatti la fruizione di condizioni, in termini di prezzo finito
del prodotto o servizio acquistato, migliori di quelle ordinariamente ottenibili se

territorio non black list o, a fortiori,

la dimostrazione dell’impossibilità di

procurarsi altrimenti i beni o i servizi richiesti.
La C.T.R. nel limitarsi ad affermare la sufficienza della dimostrazione della
convenienza dei costi (oltre a quella della loro effettività e inerenza) non si è
conformata a tale corretta interpretazione della norma ed è quindi incorsa nel
denunciato vizio.
4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficienza di motivazione
in relazione alla ritenuta deducibilità dei costi sostenuti in Svizzera.
Costituendo fatti controversi l’effettività delle operazioni, la sussistenza di un
effettivo interesse economico al compimento delle operazioni e la concreta
esecuzione delle stesse, lamenta l’Agenzia che, nell’accogliere l’appello sul punto
proposto dalla contribuente, la C.T.R. ha reso una motivazione del tutto
insufficiente, riproponendo pedissequamente e in modo acritico le
argomentazioni generiche dell’appellante e omettendo di indicare la
documentazione esaminata e il suo contenuto.
Anche tale motivo è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata si appalesa in effetti tautologica,
non indicando – se non del tutto genericamente – gli elementi di prova posti a
fondamento del convincimento e, soprattutto, non illustrando il ragionamento in
virtù del quale quegli elementi devono ritenersi idonei a dimostrare la
sussistenza delle esimenti previste dalla legge per evitare la presunzione di
indeducibilità delle spese.

3

la stessa operazione fosse intrapresa con una controparte residente in un

Giova rammentare che a tale fine è richiesta la prova: a) che le ditte con le
quali sono state svolte operazioni svolgono prevalente ed effettiva attività
commerciale; b) ovvero che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse
economico e abbiano avuto concreta esecuzione.
Fermo quanto sopra precisato in ordine alla corretta interpretazione del
requisito della sussistenza di un «effettivo interesse economico», occorre rilevare

«per le

operazioni svizzere le fatture contestate riguardano un hotel ed un agente di
commercio i quali assolvono regolarmente le imposte senza beneficiare di
agevolazioni fiscali. Nel caso della società Movenpik Manatel trattasi di fatture
relative a prestazioni alberghiere fornite a dipendenti della Gasparucci che
alloggiavano negli alberghi presso i quali eseguivano lavori per conto della stessa
Gasparucci. Quanto alla Van Cap AG trattasi di una agenzia che procaccia
vendite nel territorio francese documentato da regolare rapporto di agenzia. Di
questo la Società ha depositato in atti ampia documentazione da cui si rileva
l’effettività dei costi, e la loro inerenza e convenienza».
La valutazione della sussistenza e della idoneità delle prove al detto fine
offerte dal contribuente, tanto più a fronte delle specifiche e circostanziate
contestazioni mosse dall’Agenzia, richiedeva ovviamente un esame più specifico
e argomentato della documentazione genericamente richiamata: compito
certamente riservato alla commissione tributaria ma del cui assolvimento la
stessa è obbligata a dar conto adeguato in motivazione.
Tale onere motivazionale non può considerarsi assolto con la mera
apodittica asserzione della sussistenza della prova di quanto affermato
dall’appellante, asseritamente ricavabile dalla documentazione allegata, senza
alcuna specificazione della natura, consistenza e contenuto delle fonti di prova
considerate.
Si rammenti al riguardo che, secondo costante affermazione, ricorre il vizio
di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi

4

che nella scarna motivazione la C.T.R. si limita ad affermare che

dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., quando il giudice di merito
ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero
indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo
in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento (v. ex multis Sez. 5, n. 9113 del 06/06/2012, Rv. 622945).
È quanto accade nella fattispecie nella quale l’accoglimento sul punto

della adeguatezza della documentazione prodotta e già sottoposta all’esame
dell’ufficio, in assenza di esame alcuno delle questioni e delle contestazioni
sollevate e in termini tali che non consentono di comprendere come si sia
formato il giudizio sulla adeguatezza e pertinenza della documentazione versata.
In particolare, quanto alla società Vancap non risulta presa in esame la
contestazione relativa alla inerenza del pagamento di C 17.103, attestato dalla
fattura n. GAS/10, e di quello di C 10.000, attestato dalla fattura n. GAS/17, il
quale ultimo rappresenterebbe non un costo ma semmai un rientro; quanto alla
società Movenpick non risulta berti esaminata l’analoga contestazione relativa alla
fattura n. 3/21 del 13/01/2004 riguardante «parti mobili in legno, pannelli, etc.».
7. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con
rinvio alla C.T.R. delle Marche in altra composizione per il riesame e la decisione
anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio per
nuovo esame alla C.T.R. delle Marche, in diversa composizione, la quale
provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 21/1/2016

dell’appello proposto dalla contribuente è motivato da una generica asserzione

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