Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6878 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 02/03/2022), n.6878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6111-2020 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI, 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 632/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 26/07/2019 R.G.N. 616/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto con atto di citazione da M.A. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., con la quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale avanzata dall’odierno ricorrente;

2. la Corte distrettuale, richiamato l’insegnamento di Cass. Sez. Un. 28575/2018 secondo il quale nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, ribadito che in base alla giurisprudenza di legittimità l’errore nella scelta della forma dell’atto di proposizione dell’impugnazione (nello specifico atto di citazione anziché ricorso) poteva essere rimediato solo nell’ipotesi in cui l’atto notificato fosse stato depositato presso la cancelleria del giudice adito nel rispetto del prescritto termine di impugnazione, ha fondato la valutazione di tardività sul fatto che il M. aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale, pubblicata in data 21 novembre 2016, con atto di citazione notificato al Ministero dell’Interno il 29 settembre 2017 e depositato nella medesima data in cancelleria, e quindi decorso il termine ” lungo” ex art. 327 c.p.c., applicabile anche in relazione all’ordinanza che definisce il procedimento sommario;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.A. sulla base di un unico motivo;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 702 ter, 702 quater, 134 e 327 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile all’ordinanza emanata all’esito del giudizio sommario ex art. 702 ter c.p.c., il termine di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.; sostiene che l’ordinanza di rito sommario era assoggettata esclusivamente al regime suo proprio delineato dall’all’art. 702 quater c.p.c., in base al quale la impugnazione doveva essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della cancelleria dell’ordinanza che aveva definito il giudizio di primo grado; nello specifico tale termine era stato rispettato in quanto l’impugnazione era stata proposta il 29 settembre 2017 a fronte della comunicazione di cancelleria avvenuta in data 23 agosto 2017, tenuto altresì conto del periodo di sospensione feriale dei termini;

2. il motivo deve essere respinto in conformità del recente arresto di Cass. n. 16893/2018, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere appellata nel termine “breve” di cui all’art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo;

2.1. tale arresto, nel valorizzare il fatto che il “procedimento sommario di cognizione”, a differenza degli ulteriori istituti qualificati sommari/cautelari, con l’ordinanza di cui all’art. 702 ter, comma 6, produce un accertamento destinato stabilizzarsi in difetto di impugnazione e quindi ad avere valore decisorio, si pone in continuità con quella giurisprudenza di legittimità – sviluppatasi precipuamente per il ricorso straordinario ma di contenuto generale -, che fin da tempi risalenti ha riconosciuto che indipendentemente dalla qualificazione formale come sentenza il provvedimento avente natura decisoria è assoggettato all’applicazione dell’art. 327 c.p.c. (per una ricognizione dei precedenti di legittimità in materia v. Cass. 16893/2018 cit., paragrafo 1.3.2.);

2.2. sotto altro profilo, la collocazione del procedimento sommario nell’ambito del codice di rito, tramite l’aggiunto Capo III- bis del Titolo I del Libro IV., e non in una legge speciale, in difetto di espressa previsione che escluda l’applicabilità del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., non consente di ritenere la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 6, sottratta alla previsione dell’art. 327 c.p.c., norma di chiusura del sistema, espressione della più generale esigenza di garantire la stabilizzazione del comando giudiziale sulla base del solo decorso del tempo, a prescindere dalla iniziativa delle parti;

3. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo il Ministero dell’Interno, tardivamente costitutosi, svolto attività difensiva;

4. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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