Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6877 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 6877 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: FALASCHI MILENA

abitazione —
Soggetto obbligato
– Accertamento

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16700/06) proposto da:
CONDOMINIO di VIA BORGATTI n. 8 — VIA BENNI n. 7 – Roma, in persona dell’amministratore
pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to
Mario Lupi del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,
Lungotevere dei Mellini n. 10;
– ricorrente contro
MELUZZI FEDERICA, rappresentata e difesa dall’Avv.to Domenico Angelini del foro di Roma, in
virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Roma, via Gavinana n. 4;
– controricorrente –

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Data pubblicazione: 24/03/2014

e contro
RUGI FRANCESCO MARIA, in qualità di erede di Sergio Rugi (erede di D’agostinis Rugi Matilde),
rappresentato e difeso dall’Avv.to Alessia Ciprotti del foro di Roma, in virtù di procura speciale
apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale

– controricorrente e contro
RUGI GIANMARIA, in qualità di erede di Sergio Rugi (erede di D’agostinis Rugi Matilde)
– intimato e contro
KREMINA EKATERINA VALERIEVNA, in qualità di erede di Sergio Rugi (erede di D’agostinis
Rugi Matilde)
– intimanda avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 76 depositata il 5 gennaio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2013 dal
Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
uditi gli Avv.ti Mario Lupi, per parte ricorrente, e Domenico Angelini e Alessia Ciprotti, per
ciascuna parte resistente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
Francesca Ceroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Matilde D’AGOSTINIS RUGI, con lettera raccomandata del gennaio 1993, comunicava al
Condominio di avere venduto l’appartamento int. 10 sito nello stabile condominiale con la clausola
di nuda proprietà a Federica MELUZZI, chiedendo che le spese condominiali venissero suddivise

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Giulio Cesare n. 14;

secondo le disposizioni di legge. Sulla base di detta comunicazione l’amministratore provvedeva
a ripartire i costi condominiali addebitando, per gli anni 1993, 1994 e prima parte 1995, le quote
ordinarie alla D’AGOSTINIS, che ne effettuava il saldo, e di quelle straordinarie alla MELUZZI.
Essendo rimasta inadempiente al pagamento dei ratei successivi il Condominio chiedeva ed

per £. 4.052.999, avverso il quale la D’AGOSTINIS proponeva opposizione eccependo la propria
carenza di legittimazione passiva perchè l’atto costitutivo del diritto di abitazione in suo favore non
era stato trascritto, per cui unica obbligata nei confronti del Condominio al pagamento degli oneri
maturati ed inevasi era la MELUZZI, pendendo peraltro giudizio per l’accertamento di tale diritto,
per cui il giudice adito procedeva alla sospensione del giudizio.
Il Condominio allora rivolgeva la propria pretesa nei confronti della MELUZZI, ottenendo decreto
ingiuntivo dallo stesso Tribunale n. 1324/99 notificato il 25.3.1999, comprensivo anche degli oneri
maturati successivamente, avverso il quale la MELUZZI proponeva opposizione richiamando il
contenuto della scrittura privata dell’8.1.1993.
La MELUZZI, inoltre, con atto di citazione, notificato il 23 novembre 1999 evocava avanti allo
stesso Tribunale di Roma la D’AGOSTINIS chiedendo di accertare e dichiarare l’obbligo della
convenuta di corrispondere qualsiasi onere condominiale in base all’art. 4 dell’atto di costituzione
del diritto di abitazione e di condannarla al pagamento di tutte le somme che avesse dovuto
corrispondere al condominio per la morosità della convenuta.
Disposta la riunione di tutti e tre i giudizi sotto quello recante il n. 23338/1997, il Tribunale adito,
revocava i decreti ingiuntivi emessi sia nei confronti della D’AGOSTINIS RUGI sia della MELUZZI;
condannava il Condominio al pagamento in favore della MELUZZI di €. 17.547,91; condannava la
D’AGOSTINIS al pagamento in favore del Condominio quanto dallo stesso esborsato in
esecuzione del punto precedente.

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otteneva dal Pretore di Roma (ora Tribunale) decreto ingiuntivo n. 5414/97 notificato il 22.5.1997

In virtù di appello interposto dal Condominio, con il quale deduceva che l’unica ad essere tenuta
alla restituzione delle somme ricevute era la D’AGOSTINIS, la Corte di appello di Roma, nella
resistenza della sola MELUZZI, contumace la D’AGOSTINIS, respingeva il gravame.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che la comunicazione inviata

mancata trascrizione della scrittura privata costitutiva del diritto di abitazione, aveva validità ed
efficacia per pretendere gli oneri condominiali, non ponendosi nella specie alcuna ipotesi da
risolvere alla luce dell’art. 2644 c.c..
Avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Condominio, articolato su due
motivi, al quale ha resistito la MELUZZI con controricorso.
Fissata pubblica udienza all’11.6.2012, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per integrare il
contraddittorio nei confronti della D’AGOSTINIS, termine che veniva prorogato con ordinanza del
16.10.2012/5.2.2013, per la notificazione del ricorso agli eredi della destinataria, deceduta nelle
more.
La MELUZZI ha anche depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare le censure formulate dal ricorrente, in ordine all’instaurazione del
contraddittorio avanti a questa Corte, va rilevato che il ricorso proposto dal Condominio nei
confronti della MELUZZI ed (anche) della D’AGOSTINIS è stato ritualmente notificato il 15
maggio 2006 alla prima, mentre tentata la notificazione nei confronti della seconda, ha avuto
esito negativo. Per detta ragione questo Collegio con una prima ordinanza dell’11.6.2012 ha
disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta resistente, termine poi
prorogato, su istanza della parte, con ordinanza del 16.10.2012/5.2.2013, accertato il decesso sia
della D’Agostinis, sia del suo unico erede, Sergio Rugi. Il Condominio ha, quindi, provveduto alla

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dalla D’AGOSTINS, nella sua qualità di condomina, al Condominio, indipendentemente dalla

integrazione della notificazione del ricorso nei confronti degli eredi di Sergio Rugi, Francesco
Maria e Gianmaria Rugi, cui l’atto è pervenuto il 6 giugno 2013 (costituito il primo), ma non risulta
avere raggiunto l’altra destinataria, Kremina Ekaterina Valerievna (anch’essa erede di Sergio
Rugi), cui la notificazione appare tentata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., non fornita la prova del suo

Al riguardo occorre sottolineare che il Condominio ha agito in giudizio nei confronti della
MELUZZI e della D’AGOSTINIS in base a due distinti e concorrenti titoli: la prima quale
proprietaria dell’immobile e la seconda in forza di specifica convenzione, come previsto dalla
clausola di cui all’ad. 4 dell’atto di costituzione del diritto di abitazione. La domanda proposta dal
Condominio nei confronti delle controricorrenti è dunque fondata su titoli distinti, autonomi ed
indipendenti, che danno luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.,
disciplinato in sede di impugnazione dal combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., in
considerazione dell’esistenza di una pluralità di rapporti processuali, i quali, ancorché riuniti,
conservano autonomia e individualità, per cui la pronuncia è solo formalmente unica, scindendosi
in tante pronunce quanti sono i rapporti che definisce.
Ne discende che la mancata regolare integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli
aventi causa della D’AGOSTINIS, conseguente all’inosservanza dell’ordine di integrazione del
contraddittorio, comporta l’inammissibilità del ricorso limitatamente a detta(e) parte(i).
Tanto chiarito, con il primo motivo il condominio ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dei principi dettati dall’ad. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., oltre a violazione e falsa
applicazione dell’ad. 2643 c.c. e delle norme generali di diritto in ordine alla individuazione della
legittimazione passiva, nonché omessa ed insufficiente motivazione in ordine ai criteri per la
individuazione della qualità di condomino. In altri termini, il ricorrente si duole che i giudici di
merito abbiano ravvisato in capo alla D’AGOSTINIS la qualità di condomina in forza di scrittura
privata costitutiva di diritto di abitazione che, pur se non trascritto, è stato ritenuto opponibile al

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perfezionamento prima della discussione.

Condominio. Con ciò si sarebbe omesso di motivare la ragione del riconoscimento di tale
qualifica in capo alla D’AGOSTINIS.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
La questione della individuazione del soggetto tenuto al pagamento degli oneri ordinari nei

stesso, allorché l’immobile sia oggetto di usufrutto ovvero di diritto di abitazione, è stato dalla
Corte di legittimità risolto tenendo conto della natura del diritto di usufrutto, che costituisce un
diritto reale che deve essere reso pubblico con il mezzo della trascrizione (art. 2643 cc.c. n. 2),
disciplina cui l’art. 1026 c.c. fa riferimento in materia di diritto di abitazione.
Correlando tale disciplina a quella dettata dal legislatore con riferimento agli obblighi nascenti
dall’usufrutto e, segnatamente, alle spese ed oneri per la custodia, amministrazione e
manutenzione ordinaria della cosa oggetto del diritto, ne ha dedotto che l’usufruttuario è obbligato
ad adempiere tutti gli oneri relativi alla custodia, all’amministrazione ed alla manutenzione della
cosa oggetto del diritto e, per altro verso, che la sua posizione di titolare di un diritto valevole
erga omnes determina tutti gli effetti conseguenti, sostanziali e processuali.

E, dunque, è

l’usufruttuario legittimato attivo e passivo in tutti i rapporti che sono comunque riconducibili al
godimento della cosa (nella specie, l’unità immobiliare facente parte del condominio) nei limiti
previsti dall’art. 1004 c.c., commi 1 e 2, mentre è il nudo proprietario, ex art. 1005 c.c., che deve
provvedere alle riparazioni straordinarie: determinandosi, così, una diversa ma precisa
legittimazione attiva e passiva in capo all’usufruttuario ed al nudo proprietario (in termini v. Cass.
28 agosto 2008 n. 21774).
Le conclusioni cui è approdata la Corte territoriale risultano in sintonia con detto orientamento, la
quale ha sottolineato che nella specie non si poneva alcuna ipotesi da risolversi alla luce dell’art.
2644 c.c., per essere la scrittura privata di costituzione del diritto di abitazione opponibile al
Condominio, pur in assenza di prova dell’intervenuta trascrizione del diritto, sulla base della

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confronti del Condominio, dovuti in riferimento ad una unità immobiliare facente parte dello

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate di Roma 2 S) 2-VOéta
versate
serie 4 al n3 20QC.t
Lt -ì
Vi n

comunicazione di detto atto effettuata dalla stessa D’Agostinis. Detta statuizionP9rM9Rnórr;11-)à
formato oggetto di alcuna critica da parte del ricorrente.
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e
346 c.p.c. per avere ritenuto non devoluti alla cognizione del giudice di appello alcuni capi della

inefficacia del decreto ingiuntivo n. 5414/97 emesso il 18.4.1997 nei confronti della D’Agostinis, i
cui importi sono stati successivamente posti a base anche del d.i. n. 1324/99 nei confronti della
Merluzzi; la condanna di Matilde D’Agostinis Rugi a pagare in favore del condominio di via
Borgatti 8 quanto questo dovrà sborsare per il punto A del dispositivo essendo costei unica
tenuta al pagamento. Il tutto anche per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
Il motivo non può essere esaminato perché rivolto a censurare statuizioni pronunciate nei
confronti della parte, la D’Agostinis, e quindi dei suoi eredi, rispetto alla quale il ricorso è stato
dichiarato inammissibile.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti degli eredi di Matilde
D’Agostinis Rugi e rigettato quanto alla Meluzzi; il ricorrente, in ossequio al criterio della
soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, che si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti degli eredi di Matilde D’Agostinis Rugi e lo
rigetta nei confronti di Federica Meluzzi;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in
complessivi €. 2.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 3 dicembre 2013.

sentenza resa dal giudice di primo grado, precisamente la revoca della dichiarazione di

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