Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6877 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. VI, 24/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6877
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16621/2010 proposto da:
A.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
LEVATO Rosario, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;
– intimato –
avverso il provvedimento n. 212/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI
dell’8/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/02/203.1 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- A.C., cittadino del (OMISSIS), propose opposizione innanzi al Tribunale di Bari avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale che era stato adottato dalla Commissione Territoriale ma il Tribunale adito con sentenza del 21.9.2010 rigettò il ricorso.
Avverso tale diniego C. ha quindi proposto reclamo alla Corte di Bari ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, ma la Corte adita, alla fissata udienza dell’8.6.2010, sul rilievo della mancata comparizione di alcuno ha, con provvedimento a verbale, dichiarato non luogo a provvedere.
Il decreto, definitivo del giudizio di reclamo e non suscettibile di altri gravami, è ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14, nel testo vigente dopo le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 159 del 2008 e dalla L. n. 94 del 2009, ed è stato tempestivamente impugnato con deposito del ricorso entro i trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di non luogo a provvedere.
Per la cassazione del predetto decreto il C. ha proposto ricorso lamentando la violazione di legge commessa adottando un decreto camerale di improcedibilità pur essendo mancata la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza. Deduce, altresì, la sussistenza delle condizioni per la restituzione nel termine ex art. 184 bis c.p.c..
2. – Osserva la Corte che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per consentire alla Cancelleria di sollecitare la trasmissione del fascicolo d’ufficio dalla Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio della Corte di appello.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011