Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6877 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.Q. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA GIULIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, Che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

06/06/2008 n. 51315/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – L.Q., con ricorso alla corte d’appello di Roma, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

Ha convenuto il Ministero della Giustizia.

La corte d’appello ha pronunciato nel corso del 2003 un decreto di rigetto, poi cassato con sentenza del 2005.

La stessa corte d’appello, che ha da ultimo pronunciato in sede di giudizio di rinvio, ha accolto in parte la domanda e, in considerazione dell’esiguità della posta in giuoco e dell’aver agito la parte in qualità d’erede, ha condannato l’amministrazione convenuta a pagare la somma di 800,00 Euro, a fronte di 1 anno di protrazione del processo oltre il termine ragionevole fissato in (tre anni.

Ha dichiarato compensate le spese del giudizio di Cassazione e ciò in considerazione della peculiarità della questione.

Ha condannato l’amministrazione pubblica al pagamento delle spese processuali del giudizio di rinvio, che ha liquidato in Euro 450,00 per onorari, Euro 250,00 per diritti e Euro 50,00 per spese.

La parte ha impugnato il decreto.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene più motivi.

2. – Il primo è un vizio di difetto di motivazione.

Riguarda la determinazione dell’equa riparazione.

Si sostiene che la corte d’appello si è discostata senza adeguata motivazione dallo standard indennitario di Euro 1.000,00 – 1.500,00 per ogni anno di ritardo ingiustificato; che quello standard si sarebbe prestato ad essere elevato ad Euro 2.000,00 e che, non essendo la parte succeduta nel processo all’originario attore, ma avendo agito in giudizio sin dall’inizio come erede, aveva di suo sopportato la frustrazione della lunghezza del processo.

Il motivo non è fondato.

La corte d’appello ha considerato che la domanda proposta nel giudizio presupposto – per ottenere la rivalutazione monetaria su assegni di invalidità – avesse un modesto valore.” Si tratta di una motivazione idonea ad integrare la nozione della “modesta posta in giuoco” e contro di essa sono svolte considerazioni generiche.

Orbene, la Corte considera che, da parte del giudice di merito, uno scostamento rispetto al parametro di mille Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di 750,00 Euro, sia giustificato quando ricorrano fattori, quali appunto la modestia della posta in giuoco: ciò, in particolare, entro un limite di durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel più alto parametro in genere non si giustifichi.

Quanto invece al mancato riconoscimento del cd. bonus, la Corte osserva che, nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore.

Sicchè, quando il giudice non attribuisce il cd. bonus e perciò nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.

Del che nel motivo non v’è traccia.

Alla stregua del criterio prima indicato l’indennizzo di Euro 800,00 per un anno, quale liquidato dalla corte d’appello, non presenta il vizio denunziato.

3. – Gli altri motivi sono rivolti a censurare la regolamentazione delle spese processuali attuata nel decreto impugnato.

Sono fondati.

Ciò comporta che il decreto debba essere per questa parte cassato.

Alla cassazione può seguire una pronuncia sostitutiva, perchè, quando accoglie il ricorso per il vizio di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., la Corte si può direttamente pronunciare sulle spese dei precedenti gradi di giudizio.

4. – Un vizio di violazione di norme sul procedimento è denunziato in riferimento alla mancata liquidazione delle spese processuali per il giudizio di merito.

Il motivo è fondato, perchè nel decreto manca del tutto una pronuncia sul punto.

Il giudizio si è concluso nel 2003 e perciò la liquidazione delle spese processuali deve essere fatta in base alle tabelle allegate al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585.

Il ricorrente ha richiesto la liquidazione degli onorar per queste voci: studio della controversia, consultazioni col cliente, ricerca dei documenti, assistenza ad un’udienza, discussione in Camera di consiglio.

In base al coefficiente di applicazione sub a) del quadro 6^ della Tabella A – nel quale ricade la causa – l’onorario minimo spettante avrebbe potuto essere pari a L. 750.000, che tradotte in euro danno luogo alla cifra arrotondata di Euro 387,00.

Quanto ai diritti di procuratore, in base al coefficiente di applicazione di cui alla lett. d) della Tabella allegato B quadro 5^ per le prestazioni indicate nel ricorso – eccettuata la duplicazione tra iscrizione a ruolo e costituzione di giudizio -sarebbero spettate L. 420.000, pari ad Euro 217,00.

Le spese si possono fissare in Euro 8,00.

In complesso, si può liquidare per il giudizio di primo grado la somma di Euro 612,00 (387,00 + 217,00 + 8,00).

5. – Un vizio di violazione di norme sul procedimento e difetto di motivazione è poi denunciato quanto alla compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.

Anche questo motivo è fondato.

La “peculiarità della questione” – cui la corte di appello si è rifatta – è espressione generica, che se, come nel caso, non può essere posta a raffronto con specifiche circostanze, che in qualche modo risultino dal complesso della decisione, neppure può valere come indicazione dei giusti motivi che, già nel vigore del testo originario dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, dovevano sorreggere la statuizione di compensazione delle spese processuali.

La liquidazione degli onorari di avvocato va fatta in base al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 ed alla Tabella allegato A – quadro 5^ -scaglione da 600,01 Euro a Euro 1.600,00.

Spettano 425,00 Euro e con le spese 525,00 Euro.

6. – Per vizi di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione, sotto specie di liquidazione inferiore ai minimi, è impugnato il capo del decreto relativo alle spese del giudizio di rinvio.

Sono state liquidate dalla corte d’appello in Euro 450,00 per onorari, Euro 250,00 per diritti e Euro 50,00 per spese.

La liquidazione dei diritti in Euro 250,00 è inferiore ai minimi e, con la sola eliminazione della voce costituzione in giudizio, che costituisce duplicazione di quella deposito del ricorso, i diritti spettano, secondo quanto esposto dalla parte, in Euro 343,00.

Le spese del giudizio di rinvio ammontano in complesso ad Euro 843,00.

7. – Con un ultimo motivo di violazione di norme di diritto, il ricorrente lamenta che nel decreto, alle spese liquidate, non sia stato aggiunto, come dovuto, il rimborso forfetario delle spese generali ed anche questo motivo è fondato.

8. – L’accoglimento del ricorso, però parziale, comporta che al ricorrente spettino le spese del giudizio di Cassazione, di cui è tuttavia giustificata la compensazione per la metà.

Per l’intero, le spese del giudizio di Cassazione sono liquidate in Euro 525,00, di cui Euro 425,00 per onorari.

Anche a queste spese vanno aggiunti il rimborso forfetario (delle spese generali e gli accessori di legge.

9. – Di tutte le spese liquidate nella presente sentenza è disposta la distrazione a favore dell’avvocato Giulio di Gioia.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il ricorso, cassa in relazione il decreto impugnato e, pronunciando nel merito condanna il Ministero della Giustizia a pagare a L.Q. le spese dei giudizi di primo grado, di cassazione e di rinvio, liquidate in complessivi Euro 612,00, 525,00 e 843,00; lo condanna inoltre al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate per l’intero in Euro 525,00, di cui Euro 425,00 per onorari di avvocato, e dichiarate compensate per metà: spese aumentate tutte del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge e di cui è ordinata la distrazione in favore dell’avvocato Giulio di Gioia, fermo restando per il resto il decreto impugnato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

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