Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6877 del 16/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.16/03/2017),  n. 6877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2374/2016 proposto da:

T.L., T.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato MANLIO

MORCELLA, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., (GIA’ INA ASSITALIA S.P.A.), C.F. e P.I.

(OMISSIS), in persona dei procuratori speciali, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 352/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 10/06/2015 e depositata il 11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., la Corte d’Appello di Perugia ha respinto – per quanto ancora d’interesse in questa sede – il gravame interposto dai sigg. T.F. e L. in relazione alla pronunzia Trib. Terni n. 362/13 di rigetto – in quanto rinunziata per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni – della domanda proposta nei confronti della società Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.) chiamata in garanzia dal sig. S.S., condannato a risarcire i danni dai medesimi subiti in ragione di fatti d’inadempimento del medesimo nella sua qualità di ragioniere.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i T. propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la società Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.).

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 100, 112, 189, 190 e 306 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa e/o carente” motivazione su punto decisivo della controversia.

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti pongono a fondamento della propria censura atti del giudizio di merito (es., all'”atto di chiamata in causa”, alla “memoria conclusionale”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Va altresì osservato che la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui (come riportato nel ricorso) “il Collegio asseriva che, anche a voler muovere dal primo orientamento (quello per il quale la mancata riproposizione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni non comporti necessariamente abbandono della domanda), nel caso in esame non vi fossero elementi da cui si fosse potuta evincere la persistente volontà del convenuto a mantenere la domanda di garanzia…”, non risulta invero idoneamente censurata dagli odierni ricorrenti, che al riguardo sostanzialmente si limitano a dedurne l’illegittimità “in ragione di asserita contraddittorietà della motivazione, sotto un duplice profilo: intratestuale ed extratestuale”, e pertanto di relativa “illogicità”.

Censura invero inammissibile (anche) in quanto alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione concerne solamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non già quelli di insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione su questioni decisive della controversia, e a fortiori di omesso o illogico o superficiale esame di determinate emergenze probatorie, essendo invero sufficiente che come nella specie il fatto sia stato esaminato, non essendo il giudice di merito tenuto a dare necessariamente conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, di cui Euro 5.400,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore in favore della controricorrente società Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA