Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6877 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 11/03/2020), n.6877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22752/2018 proposto da:

E.E., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Americo

Capponi 16 presso lo studio dell’avvocato Staccioli Carlo che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Lecce;

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24.10.2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PACILLI

GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 21 giugno 2018, il tribunale di Lecce ha rigettato la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale o sussidiaria o umanitaria, proposta da E.E., nativo della Nigeria, che ha assunto di avere lasciato il suo Paese per evitare la condanna a morte che il capo del villaggio gli aveva inflitto a seguito della scoperta dei suoi rapporti sessuali con il proprio datore di lavoro.

In sintesi, secondo il tribunale pugliese, non erano riconoscibili lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, nella carenza dei requisiti di legge, dato che il racconto del richiedente risultava inattendibile e dalle fonti consultate ed indicate emergeva che nel nord della Nigeria sussiste una condizione di assoluta emergenza, mentre nel luogo di origine del ricorrente non vi è una situazione tale da creare una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il menzionato tribunale, inoltre, non ha riconosciuto la protezione umanitaria, avendo rilevato l’assenza di integrazione e di condizioni di vulnerabilità particolari.

Avverso il descritto decreto il richiedente propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. e) ed f), nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 11 e art. 10 Cost..

Mancato riconoscimento dello status di rifugiato”. Secondo il ricorrente, il giudice di merito non avrebbe fornito una reale motivazione dell’esclusione dello status di rifugiato e non avrebbe preso in considerazione, al fine di ritenere credibile il richiedente, il contesto in cui si sono svolti gli eventi, ossia un paese africano con condizioni sociali che non seguono le regole di condotta e di vita tipiche della società occidentale, cui invece avrebbe fatto riferimento il collegio;

II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. g) ed h), nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), – Mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”. Secondo il ricorrente, il Tribunale pugliese non avrebbe preso in considerazione le osservazioni, svolte dalla difesa, in relazione alla complessa situazione politica della Nigeria, dove il ricorrente, di religione cristiana e con episodi di relazioni omosessuali, potrebbe essere vittima della violenza di B.H.;

III) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, – Mancato riconoscimento della protezione umanitaria”, da accordarsi, di contro, essendo il richiedente stato addirittura segregato nel suo Paese per avere avuto rapporti omosessuali.

2. Il primo motivo è fondato.

Deve premettersi che, per costante indirizzo, “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica,iecessariarnente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (tra le molte, Cass. ord. n. 3340/19).

E tuttavia, il limite al sindacato di legittimità non ha ragione di operare allorquando il ragionamento del giudice di merito appaia radicalmente viziato ed inidoneo a sorreggere la decisione, in quanto caratterizzato dall’omesso esame di un fatto decisivo, secondo quanto stabilito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (così come costantemente interpretato da questa Corte di legittimità, a partire dal noto arresto di SSUU 8053/14).

Alla luce di tali criteri deve rilevarsi che, nel caso in esame, il primo motivo del ricorso, ancorchè formalmente rubricato con esclusivo riguardo alla violazione e falsa applicazione di legge, deduce in realtà, nella sua parte argomentativa, proprio l’omesso esame del fatto decisivo, costituito dall’omosessualità del richiedente.

Ebbene, così doverosamente riqualificata secondo parametri sostanziali e non puramente nominali, la doglianza merita accoglimento.

Il vizio in cui è incorso il giudice di merito è infatti reso evidente dal ragionamento esposto dal medesimo, il quale ha negato la protezione, avendo ritenuto inattendibile il racconto fornito dal richiedente circa l’essere “passato a salutare nel villaggio vicino quel datore di lavoro che lui ha dichiarato espressamente di odiare.

Ed ancora meno plausibile che, a fronte della nuova richiesta di avere un rapporto sessuale, in un momento in cui non vi era più quello stato di soggezione, non intercorrendo tra i due alcun rapporto lavorativo o di altro genere, egli decida di fare sesso con lui, pur continuando a dichiararsi non omossessuale. Infine, poco convincente appare che i due, pur consapevoli che in Nigeria l’omosessualità è un reato, abbiano lasciato la porta aperta nel corso del rapporto”.

Il tribunale, quindi, non ha negato l’omosessualità in sè del richiedente, vale a dire, il fatto originario ed autonomo – rispetto alla narrazione delle modalità con cui sarebbe avvenuto un rapporto con il datore di lavoro – che il giudice di merito non ha colto, tralasciandolo anzi del tutto, nella sua valenza di causa.

Eppure si trattava di un fatto la cui incisività decisionale non poteva essere posta in dubbio, tanto più che nemmeno il giudice di merito ha negato che tale condizione, una volta accertata, potesse sottoporre il richiedente a procedimento penale nello Stato di appartenenza, oltre che a tutta una serie di gravi pregiudizi e discriminazioni personali per loro natura integranti quantomeno uno stato di vulnerabilità soggettiva.

Si è sul punto affermato (tra le altre, Cass.n. ord. 26969/18) che: “In tema di protezione internazionale del cittadino straniero, la dichiarazione del richiedente di avere intrattenuto una relazione omosessuale, ove la valutazione circa la credibilità del dichiarante, secondo i parametri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, si sia fondata esclusivamente sull’omessa conoscenza delle conseguenze penali del comportamento, impone al giudice del merito la verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una tale relazione determina secondo la legislazione del Paese di provenienza dello straniero, perchè qualora un ordinamento giuridico punisca l’omosessualità come un reato, questo costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo”.

Inoltre: “In tema di protezione internazionale, posto che l’autorità amministrativa e il giudice di merito svolgono un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione, al fine di ottenere lo “status” di rifugiato, o il danno grave, ai fini della protezione sussidiaria, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell’accusa, ma deve invece accertare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2, e art. 14, lett. c), se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero.

(Fattispecie relativa a cittadino del Gambia accusato di omosessualità, punita da quell’ordinamento con pene gravissime quali tortura, ergastolo, decapitazione)”.

In accoglimento del ricorso, si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato con rinvio al tribunale di Lecce, il quale, in diversa composizione, riconsidererà la fattispecie prendendo in esame il fatto decisivo costituito non dall’episodio, riferito dal ricorrente circa il suo rapporto con il datore di lavoro, bensì dalla sussistenza in sè della condizione di omossessuale, quale presupposto (per le indicate ragioni di repressione e discriminazione nel Paese di provenienza) di protezione.

3. Gli altri motivi del ricorso sono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi;

– cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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