Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6877 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2022, (ud. 20/10/2021, dep. 02/03/2022), n.6877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5526-2020 proposto da:

A.W., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO DATI;

– controricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

U.T.G. DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5060/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/12/2019 R.G.N. 3072/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 5060/2019 dichiarava inammissibile il ricorso proposto da A.W. cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento con il quale il tribunale locale aveva rigettato la domanda di riconoscimento di status di rifugiato, protezione sussidiaria o umanitaria proposta dall’interessato.

La Corte territoriale aveva ritenuto che:

2. il ricorso era da ritenersi inammissibile in quanto assoggettato alla disciplina del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, conv. in L. n. 46 del 2017, e dunque non proponibile dinanzi alla corte di appello ma solo dinanzi alla Corte di Cassazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto emesso dal tribunale.

3. Il ricorrente proponeva ricorso avverso detta decisione.

4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva e depositava memoria al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Era comunicata alla cancelleria la rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Nelle more del giudizio era intervenuta la rinuncia al ricorso.

Rileva il Collegio che detta rinuncia è idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente alla lite. Deve infatti ritenersi che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita o comunicata all’avvocato della stessa, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (Cass. 22/05/2019, n. 13923; Cass. ord., 7/06/2018, n. 14782; Cass. 21/06/2016, n. 12743; Cass. 31/01/2013, n. 2259).

6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per le spese.

7. Deve darsi atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma quater. dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass. n. 2226/2014; Cass. n. 13636/2015; Cass. n. 3288/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il per carenza di interesse sopravvenuta.

Così deciso in Roma, all’adunanza, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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