Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6876 del 24/03/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6876 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso 15491-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – Società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
POLIMENI MARIO;
– intimato avverso la sentenza n. 242/2011 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA del 19.5.2011, depositata il 15/06/2011;
Data pubblicazione: 24/03/2014
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/03/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO.
Ric. 2012 n. 15491 sez. ML – ud. 04-03-2014
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Ragioni della decisione
Nelle more del giudizio di cassazione le parti hanno conciliato la controversia, come
attestato dal verbale di conciliazione depositato in cancelleria.
essendo venuto meno il contrasto tra le parti e cessata la materia del contendere. Di
conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l’interesse ad
agire, ed ad impugnare, deve persistere al momento della decisione.
Il tenore dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese
processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 4 marzo
2014.
La conciliazione della lite determina il venir meno dell’interesse alla decisione,