Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6876 del 16/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27392/2015 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCHERINI

3, presso lo studio dell’avvocato CARLO FRANCESCO GIANNI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 888/2015 del TRIBUNALV di POTENZA, depositata

il 16/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– Con la sentenza impugnata il Tribunale di Potenza, pronunciando sull’opposizione agli atti esecutivi (così qualificata dal giudice a quo) proposta, con atto di citazione in data 28/31 dicembre 2004, notificato il 3 gennaio 2005, da P.L. nei confronti di F.L. avverso l’atto di precetto notificato da quest’ultimo in data 27 dicembre 2004, ha accolto solo parzialmente l’opposizione ed ha compensato tra le parti le spese di lite, per soccombenza;

– il ricorso è proposto con un solo motivo;

– l’intimato non si difende;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– il decreto è stato notificato come per legge;

– parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il ricorrente, deducendo violazione e mancata applicazione di norma di diritto ex art. 96 c.p.c., lamenta che il giudice a quo non abbia fatto applicazione del comma 3, di questa disposizione;

– il motivo è manifestamente infondato;

– anche a prescindere dal fatto che la norma invocata dal ricorrente riconosce al giudice di merito un potere discrezionale (il cui mancato esercizio non appare sindacabile in sede di legittimità), essa non è comunque applicabile al presente giudizio. Lo stesso ricorrente ricorda che la norma è stata introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12. Orbene, l’art. 58, comma 1, di questa legge prevede che l’art. 45 che ha introdotto dell’art. 96 c.p.c., comma 3, così come tutte le disposizioni della legge che modificano il codice di procedura civile, si applica ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge medesima. Dal momento che il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione del 2004/2005, ad esso non è applicabile dell’art. 96 c.p.c., comma 3;

– ne consegue che il Tribunale non è incorso nel vizio denunciato con l’unico motivo di ricorso.

– le ulteriori censure svolte nell’illustrazione del motivo, in merito alla decisione di compensazione delle spese di causa, su cui il ricorrente insiste anche nella memoria, sono inammissibili poichè non vi corrisponde la rubrica dell’unico motivo di ricorso, col quale è denunciata violazione del solo art. 96 c.p.c., non anche dell’art. 92 c.p.c.;

– peraltro, a quest’ultima norma non è fatto riferimento nemmeno nell’illustrazione della censura;

– in ogni caso, la decisione di compensazione delle spese per reciproca soccombenza è corretta ogniqualvolta la domanda della parte attrice (nel caso di specie, dell’opponente) sia accolta solo in relazione ad alcuni capi e rigettata per altri (cfr. Cass. ord. n. 22381/09 e ord. n. 21684/13), come accaduto nel caso di specie in cui il Tribunale ha accolto – per di più parzialmente – soltanto un motivo di opposizione su tre, rigettando i restanti;

perciò, il ricorso va rigettato;

– non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè l’intimato non si è difeso;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA