Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6876 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27091/2014 R.G. proposto da:

S.V. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv.

Riccardo Fiorentini, elettivamente domiciliata presso il suo studio

in Roma, piazza della Cancelleria 85.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– resistente –

Avverso la sentenza n. 2038/09/2014 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il giorno 1 aprile 2014;

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17

dicembre 2020 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.V. impugnò il silenzio diniego sull’istanza di rimborso dei crediti tributari, indicati nella dichiarazione dei redditi dalla predetta per l’anno d’imposta 2003.

Il ricorso venne respinto in primo grado; proposto appello dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il giorno 1 aprile 2014, lo respinse integralmente, affermando che si era verificata la decadenza per il decorso di quarantotto mesi, senza che l’istante avesse avanzato domanda di rimborso.

Avverso la detta sentenza, S.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i motivi rubricati uno e due, ma sostanzialmente costituente una unica censura, deduce S.V. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il rimborso delle imposte da parte del contribuente può essere richiesto entro il termine di prescrizione decennale, dal momento in cui risulta dichiarato il credito, non trovando applicazione il termine ci decadenza di quarantotto mesi, pure previsto dalla legge per le istanze di rimborso.

1.1. Il motivo è fondato.

Invero, questa Corte ha già ripetutamente affermato che l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione.

Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (Cass. 31/10/2018, n. 27828; Cass. 28/09/2016, n. 19115; Cass. 09/10/2015, n. 20255; Cass. 01/10/2014, n. 20678; Cass. 11/09/2012, n. 15229).

Nella vicenda che ci occupa è incontroverso che la contribuente ebbe ad inserire nel c.d. “quadro RX” (quello riferito a compensazioni e rimborsi) della dichiarazione dei redditi per l’anno 2003, una serie di crediti risultanti dalle precedenti dichiarazioni (per IRPEF, IVA ed IRAP); dunque, non vi è da dubitare che dal momento in cui venne esposto il detto credito, iniziò a decorrere il termine decennale Ci prescrizione.

Resta irrilevante – a differenza di quanto affermato dal giudice di merito – che detti crediti fossero stati indicati dalla contribuente come da utilizzare in compensazione (in vista della prosecuzione dell’attività d’impresa), anzichè senz’altro quali crediti di cui si invocava il rimborso, considerato che avendo cessato nel corso dell’esercizio successivo l’attività di impresa individuale, alla S. non restava altra via che quella di chiedere il rimborso del credito esattamente indicato nella dichiarazione dei redditi.

2. In definitiva, accolto il ricorso, la sentenza impugnata merita di essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti, può essere senz’altro accolto il ricorso originario della contribuente.

3. Le spese dei giudizi di merito possono andare compensate integralmente, mentre seguono la soccombenza quelle di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario della contribuente.

Compensa integralmente le spese dei giudizi di merito; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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