Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6876 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6876 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

Rep.
SENTENZA
Ud. 15/01/2016
sul ricorso iscritto al n. 19111/2009 R.G. proposto da
PU
CASARINO ALESSIO
già socio della società Pescheria Alessio di Casarino Alessio e C. S.a.s.,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, rappresentato e
difeso dall’Avv. MARIA ANTONELLI, giusta procura a margine del ricorso,
– ricorrente –

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende,
– controricorrente

Data pubblicazione: 08/04/2016

sul ricorso iscritto al n. 19112/2009 R.G. proposto da
MAH LKNECHT IRMENGARDA,
già soda della società Pescheria Alessio di Casarino Alessio e C. S.a.s.,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, rappresentata e
difesa dall’Avv. MARIA ANTONELLI, giusta procura a margine del ricorso,
– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende,
– controrkorrente sul ricorso iscritto al n. 19113/2009 R.G. proposto da
PESCHERIA ALESSIO DI CASARINO ALESSIO E C. S.A.S.,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, rappresentata e difesa dall’Avv.
MARIA ANTONELLI, giusta procura a margine del ricorso,
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende,
– controrkorrente sul ricorso iscritto al n. 19114/2009 R.G. proposto da
CASARINO MARIO,
già socio della società Pescheria Alessio di Casarino Alessio e C. S.a.s.,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, rappresentato e

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contro

difeso dall’Avv. MARIA ANTONELLI, giusta procura a margine del ricorso,
– ricorrente –

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

– controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria
n. 69/01/2008, depositata 1’11/06/2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15
gennaio 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;
udito per i ricorrenti l’Avv. Maria Antonelli del Foro di Roma;
udito l’Avvocato dello Stato Alessia Urbani Neri per l’Agenzia delle entrate,
contro ricorrente;
udito il RM., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi
Cuomo, il quale ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Pescheria Alessio di Alessio Casarino e C. s.a.s. e i soci Alessio
Casarino, Mario Casarino e Irmengarda Mahlknecht impugnavano con
separati ricorsi, avanti la C.T.P. di Genova, l’avviso di accertamento emesso
nei confronti della società con il quale l’ufficio aveva recuperato a tassazione,
a fini Iva e Irap, per l’anno d’imposta 2003, maggiori ricavi determinati
applicando sul venduto una percentuale di ricarico ponderata pari al 62%,
calcolata sulla base degli esiti di una verifica fiscale eseguita in data
8/7/2005, ritenuta riferibile a tutti i prodotti ittici venduti dall’impresa e
anche ai precedenti periodi d’imposta.

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che la rappresenta e difende,

Chiamati i ricorsi alla stessa udienza gli stessi erano contestualmente
decisi e accolti.
Gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate, anch’essi contestualmente
trattati e decisi alla medesima udienza, erano accolti dalla C.T.R. Liguria,
che confermava la legittimità dell’operato dell’Ufficio.
2.

La s.a.s. e i soci hanno quindi proposto separati ricorsi per cassazione

controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo (comune a tutti i ricorsi predetti) i ricorrenti
deducono violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36,
per difetto assoluto di motivazione; lamentano, in sintesi, che la C.T.R. ha
affermato la legittimità dell’accertamento in ragione del mero richiamo alle
verifiche compiute dagli ispettori dell’Agenzia delle entrate presso il
contribuente e ai dati da questi rilevati, omettendo tuttavia di valutare la
correttezza dell’accertamento e dando altresì per scontata la congruità della
percentuale di ricarico applicata.
4. Con il secondo motivo (anch’esso identico in tutti i ricorsi) i ricorrenti
denunciano vizio di omessa motivazione su fatti rilevanti e decisivi della
controversia, per avere omesso la C.T.R., in particolare, ogni valutazione in
merito ai profili di fatto da essi dedotti e segnatamente in merito alla
illogicità del riferimento da parte dell’ufficio ai risultati emersi da una verifica
compiuta nella sola tarda mattinata di una giornata di altissima stagione
dell’anno 2005, in località balneare turistica e della estensione degli stessi,
retroattivamente, a tutto il periodo d’imposta 2003.
5. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi tutti sopra indicati
a quello recante il più antico numero di ruolo, sussistendone i presupposti
attesa l’unicità sostanziale della controversia e della decisione impugnata e

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sulla base di due motivi; cui l’Agenzia ha resistito depositando

versando peraltro i ricorrenti tutti in situazione di litisconsorzio necessario,
sul piano sostanziale, in relazione all’oggetto del contendere.
Occorre infatti rammentare che, secondo consolidato orientamento, a
partire dall’arresto di Cass. Civ., Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv.
603330, «in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base
della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle

stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci
o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo
il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi
soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non
può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta
controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario».
5.1. Siffatto principio è applicabile anche nel caso di specie ove
l’accertamento – che, come detto, riguarda i redditi della società Pescheria
Alessio di Alessio Casarino e C. s.a.s. e per l’impugnazione del quale non
sono fatte valere questioni personali – è posto a fondamento, per lo stesso
anno 2003, di maggiori pretese impositive per Irap e Iva.
Mette conto al riguardo evidenziare infatti che, come già precisato da
questa Corte, «l’Irap è imposta assimilabile all’llor, in quanto essa ha
carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale,
potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dal d.lgs. n. 446 del

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associazioni di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle

1997, art. 17, comma 1, e art. 44. Ne consegue che, essendo l’Irap imputata

per trasparenza ai soci, ai sensi del d.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, sussiste il
litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento
dell’Irap dovuta dalla società» (Cass. Sez. U, n. 10145 del 2012). È vero,
inoltre, che, come statuito da questa Corte,

«l’accertamento di maggior

imponibile Iva a carico di una società di persone, se autonomamente

simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio
necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal
combinato disposto di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40,
comma 2, e d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, di unicità di
accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in
proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base
imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci» (Cass. 12236/2010);
tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto,
come nel caso in questione, ad accertamenti Irap ed Iva a carico di una
società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento
impugnato concernente l’imponibile Iva, ove non suscettibile di autonoma
definizione in funzione di aspetti ad esso specifici (come nella specie), non si
sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, attesa l’inscindibilità
delle due situazioni (in senso conforme, v. Sez. 5, n. 16607 del 2015 e, sia
pur con riferimento ad avviso di accertamento per Iva ed Ilor, Cass.
12236/2010).
5.2. L’esigenza sostanziale del simultaneus processus deve ritenersi già
soddisfatta nel caso in esame in entrambi i gradi di merito, nella prospettiva
affermata da Cass. Civ., Sez. 5, n. 3830 del 18/02/2010, Rv. 611765,
secondo cui «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise
separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito

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operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del

di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei
redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i
giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari
(società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta
la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena
consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto

dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a causa
petendi dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il
sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento
della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e,
quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi
innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle
decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità
della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del
processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali),
evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il
conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di
energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue,
perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo
del principio del contraddittorio» (Conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ord. n. 2014 del
29/01/2014, Rv. 629182; Sez. 5, n. 22122 del 29/10/2010, Rv. 615662;
Sez. 5, n. 16223 del 09/07/2010, Rv. 614045; v. anche, Sez. 5, n. 2907 del
10/02/2010, Rv. 611850)
Nel caso di specie si è infatti in presenza di ricorsi che, come detto, pur
proposti separatamente dai soci e dalla s.a.s. avverso il medesimo avviso di
accertamento che riguardava quest’ultima e mai formalmente riuniti nei

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dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte

giudizi di merito, sono stati di fatto trattati contestualmente e decisi, sia in
primo che in secondo grado, nelle medesime udienze.
5.3. Destituita di fondamento deve pertanto ritenersi, in tale contesto,
l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi proposti dai singoli soci opposta
dall’Agenzia controricorrente sulla base di una postulata pluralità di decisioni
emesse nei confronti dei vari ricorrenti, in realtà non ravvisabile alla stregua

6. Giova altresì soggiungere, sempre in via preliminare all’esame del
merito dei ricorsi, che nessun rilievo può in questa sede attribuirsi alla
allegazione – contenuta nei ricorsi proposti dai singoli soci – secondo cui essi
agiscono quali ex soci subentrati nei rapporti pregressi della società a seguito
della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, intervenuta nelle
more del giudizio di appello.
La circostanza, ove ritualmente acquisita al processo e documentata,
potrebbe in astratto rilevare quale ragione ostativa all’ammissibilità del
ricorso proposto dalla società in quanto soggetto non più esistente e

a

fortiori pertanto privo di legittimazione attiva (v. Cass., Sez. U, n. 6070 del
12/03/2013; Sez. U, n. 15295 del 04/07/2014); non incide invece
direttamente sulla legittimazione attiva dei singoli soci, questa comunque
trovando giustificazione, come detto, anche nella perdurante esistenza della
società, nella loro veste di litisconsorti necessari.
In tale pur limitata prospettiva deve tuttavia rilevarsi che alla detta
allegazione non può darsi, come detto, alcun seguito nella presente sede in
quanto non documentata. Non risulta infatti alcuna produzione al riguardo,
da parte dei predetti ricorrenti, idonea a comprovare l’affermata
cancellazione della società e la conseguente qualità di successori della
società, non essendovi pertanto ragione in questa sede per escludere la
legittimazione attiva della società e la piena ammissibilità del ricorso dalla

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delle considerazioni svolte.

stessa proposto (riguardo alla quale peraltro nulla ha eccepito nemmeno
l’Agenzia controricorrente).
7.

Venendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, deve rilevarsi

l’infondatezza dei primo di essi (col quale si deduce, come detto, violazione e
falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per difetto assoluto di
motivazione).

apparente, essendo appena il caso di evidenziare che l’eventuale non
correttezza sul piano giuridico di tale motivazione (dalla quale i ricorrenti
fanno discendere il carattere tautologico della medesima), ovvero la sua
omissione, insufficienza o contraddittorietà su uno o più fatti controversi e
decisivi possono essere fatte valere con la denuncia di vizi diversi da quello
denunciato col motivo in esame.
8. Il secondo motivo dei suddetti ricorsi (col quale si deduce vizio di
motivazione) è invece fondato, nei termini che seguono, limitatamente alla
doglianza concernente la mancata considerazione, da parte dei giudici
d’appello, della circostanza che la percentuale di ricarico era stata
determinata sulla base degli elementi raccolti in una giornata estiva in
località balneare a forte vocazione turistica.
Ed infatti, come già rilevato da questa Corte in relazione ad analoghi
ricorsi proposti con riferimento alle precedenti annualità d’imposta: Sez. 5, n.
12586 del 09/06/2011) la circostanza che le vendite e i ricavi riscontrati il
giorno dell’accesso non corrispondessero a quelli dell’intero periodo di
imposta non è irrilevante, posto che gli accertatori in occasione dell’accesso
raccolgono elementi per valutare la congruità di quanto riportato nelle
scritture contabili sempre che l’accesso, per i modi, i tempi e le circostanze in
cui si è svolto, possa fornire elementi validi per tale valutazione, con la
conseguenza che è legittima la presunzione che quanto riscontrato in sede di

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Nel caso di specie, invero, una motivazione esiste e non è meramente

accesso corrisponda all’andamento dell’attività anche in altri periodi solo se il
contribuente non provi, in ipotesi anche per presunzioni (eventualmente
desumibili pure dalle peculiarità del tempo e del luogo dell’accesso) – ovvero
non risulti in punto di fatto – che l’attività sottoposta ad accertamento va
incontro a periodi disomogenei con riguardo all’andamento delle vendite e
dei ricavi, con la conseguenza che su tali circostanze (ove allegate e provate

in ordine all’accertamento relativo all’intero periodo di imposta, i giudici
d’appello avrebbero dovuto specificamente motivare.
9. Il primo motivo deve essere pertanto rigettato e il secondo motivo
deve essere accolto, nei termini di cui sopra.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione alla
censura accolta con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine
alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce al presente i ricorsi nn. 19112/09, 19113/09 e
19114/09; rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo nei sensi di
cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
alla C.T.R. Liguria, in diversa composizione.
Così deciso il 15/1/2016

anche solo per presunzioni dal contribuente) e sulla loro incidenza (o meno)

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