Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6875 del 24/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6875 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 11803-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – Società con socio unico in
persona del Responsabile della Direzione Affari Legali della Società,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso
l’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DELLA SOCIETA’,
rappresentata e difesa dagli avvocati CLAVELLI ROSSANA e
LAURORA ANNA TERESA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
IACOPINO RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

– controricorrebte –

Data pubblicazione: 24/03/2014

avverso la sentenza n. 7854/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 27.10.2011, depositata 1’8/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/03/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Rossana Clavelli che richiama il

materia del contendere.

Ric. 2012 n. 11803 sez. ML – ud. 04-03-2014
-2-

verbale di conciliazione e chiede la declaratoria di cessazione della

Ragioni della decisione

Nelle more del giudizio di cassazione le parti hanno conciliato la controversia, come
attestato dal verbale di conciliazione depositato in cancelleria.

essendo venuto meno il contrasto tra le parti e cessata la materia del contendere. Di
conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l’interesse ad
agire, ed ad impugnare, deve persistere al momento della decisione.
Il tenore dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese
processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 4 marzo
2014.

La conciliazione della lite determina il venir meno dell’interesse alla decisione,

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