Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6875 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato COZZI

ARIELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato BALDASSINI ROCCO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

sul ricorso 18690-2008 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

10/04/2007 n. 446/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – P.F., con ricorso alla corte d’appello di Perugia, depositato il 20.7.2006, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

La corte d’appello, con Decreto 10 aprile 2007, ha accolto in parte la domanda.

Ha accertato che il processo era “venuto in essere” per iniziativa dell’attuale ricorrente il 15.2.1998 (ma 1989) e si era concluso in primo grado con sentenza del 23.12.2004.

Ha ritenuto che, tolti alcuni periodi di inattività imputabili anche alla parte attrice e calcolabili in due anni e sei mesi, una non ragionevole protrazione del processo oltre il termine di tre anni, potesse configurarsi per nove dei quindici anni e quattro mesi per cui s’era protratto.

Ha liquidato l’equa riparazione in Euro 7.200,00, in base ad un parametro di 800,00 Euro ad anno: ha considerato che gli atteggiamenti dilatori anche del ricorrente stavano a dimostrare lo scarso rilievo per lui della posta in giuoco ed il suo disinteresse per la soluzione giudiziaria della lite.

2. – La parte ha chiesto la cassazione del decreto, con ricorso notificato il 26.5.2008.

Il Ministero della giustizia ha dal suo canto proposto ricorso incidentale con controricorso notificato il 5.7.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Ricorso principale e ricorso incidentale hanno dato luogo a distinti procedimenti che debbono essere riuniti perchè sono relativi ad impugnazioni proposte contro lo stesso provvedimento.

Ambedue i ricorsi sono ammissibili, anche se le questioni che sono prospettate come oggetto dei quesiti, di cui i motivi sono corredati, lo sono talora in modo generico, sì da non rispettare i requisiti di specificità e completezza voluti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., che ha regolato i ricorsi alla data in cui sono stati proposti.

Invero, è appunto alla stregua dell’art. 366 bis c.p.c., che la loro ammissibilità va valutata pur dopo l’abrogazione che ne è stata disposta dalla L. n. 69 del 2009 con l’art. 47.

Secondo la lettera delle disposizioni dettate dalla Legge citato, art. 58, commi 1 e 5, le disposizioni del codice di procedura civile relative al giudizio di Cassazione, dettate dalla legge e venute a sostituire le precedenti, non si applicano se non ai processi destinati ad iniziare davanti alla cassazione in sede di impugnazione di provvedimenti pubblicati o depositati dopo la data della sua entrata in vigore: questo, in conformità del principio per cui la norma processuale sopravvenuta non elide gli effetti che all’atto processuale venuto in essere sotto il vigore della disposizione precedente vi sono stati da questa già ricollegati.

2. – La cassazione, con il ricorso principale, è chiesta con un motivo, che denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione ed è corredato da otto quesiti.

Gli ultimi due si risolvono però nella postulazione di un contrasto tra la decisione e le norme desumibili dalla disposizione dell’art. 6 della CEDU sul diritto al processo e non presentano una sostanziale autonomia rispetto agli altri.

2.1. – Il terzo dei quesiti posti a conclusione del motivo di ricorso principale verte sulla questione, se l’equa riparazione spetti in relazione alla intera durata del giudizio, se si sia protratto in modo ingiustificato rispetto a quella ragionevole.

La questione di diritto così posta non è fondata.

Ciò alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è fonte di pregiudizio indennizzabile solo la protrazione del processo oltre il limite della sua durata ragionevole, calcolata secondo lo standard di tre anni, per un giudizio che si sia svolto in unico grado.

Resta con ciò assorbito l’esame del secondo e sesto quesito, il cui senso è che in questo modo viene lasciato a carico della parte il tempo di durata fisiologica del processo.

2.2. – Segue logicamente l’esame del primo motivo del ricorso incidentale, col quale pure la cassazione è chiesta per i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione e che è anch’esso corredato da quesiti di diritto.

Vi è posta la questione se la data di inizio di un giudizio presupposto che inizi per citazione debba essere individuata in quella dell’udienza di prima comparizione o in quella precedente di iscrizione a ruolo e non – come avrebbe fatto il giudice di merito – in quella della notifica della citazione.

La questione così posta non è fondata.

Nei giudizi che iniziano per citazione è col perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo che si determina la pendenza della lite, a partire peraltro già dalla data in cui le operazioni per la notifica hanno avuto inizio.

Ai fini poi della determinazione della durata ragionevole del processo, se la parte da un lato rispetta il termine di iscrizione a ruolo, dall’altro assegna il termine per comparire in modo da tenere ragionevolmente conto della durata del procedimento di notifica, non dal suo comportamento, ma dalla legge processuale deriva che questi tempi debbono essere inclusi nella durata ragionevole del processo.

Potranno per contro essere imputati alla parte quei tempi di concreta durata della fase di accesso al giudice, che siano dipesi dalla mancata tempestiva iscrizione a ruolo, o quelli richiesti per sanare i suoi errori, sanabili e poi sanati, compiuti nella formulazione della citazione o nella sua notificazione.

2.3. – E’ così esaurito l’esame del punto della decisione relativo al tempo della durata del processo che in linea di principio rileva per la determinazione dell’equa riparazione.

3. – Altre questioni poste con i due ricorsi convergono sulla parte del decreto impugnato che ha individuato in due anni e sei mesi il tempo per la cui durata il processo si sarebbe prolungato a causa della condotta difensiva dell’attore.

3.1. – Il primo quesito del motivo di ricorso principale pone la questione se il tempo in cui il processo non si può svolgere perchè gli avvocati si astengono dalle udienze possa non essere incluso – come la corte d’appello avrebbe fatto – in quello della durata ragionevole del processo, sì da essere configurato come onere delle parti che hanno scelto il difensore.

La questione di diritto posta col quesito non è fondata: ciò in base all’orientamento seguito in modo costante dalla Corte già con la sentenza 13 febbraio 2003 n. 2148, alla quale hanno fatto seguito le decisioni 30 gennaio 2005 n. 29000 e 18 luglio 2005 n. 15143.

La Corte ha affermato che l’impedimento che deriva al processo dalla astensione degli avvocati non si può ascrivere a disfunzioni del sistema giudiziario e non rientra quindi nell’ambito della disciplina dell’equa riparazione da non ragionevole protrazione del processo.

A proposito di questo orientamento nel ricorso non sono stati svolti argomenti critici.

3.2. – La questione è stata per altro verso posta ad oggetto del secondo motivo del ricorso incidentale.

Vi si lamenta che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso d’aggiungere al triennio di durata ragionevole del processo un diverso periodo, corso tra il 16.6.89 e il 12.1.90, quando, per uno sciopero degli avvocati, l’udienza, fissata per la prima data, era stata rinviata alla seconda.

Vi si lamenta ancora – e comunque – che la corte d’appello sarebbe incorsa in errore nel riferire ad un diverso periodo, quello indicato nel decreto, il rinvio da sciopero, collocato tra il maggio ed il giugno 1990, quando invece quel rinvio era stato chiesto concordemente dalle parti e dunque avrebbe dovuto essere posto a carico dell’attuale ricorrente.

Il motivo è fondato nella sua prima parte.

Risulta anche dal ricorso principale, che l’udienza che si doveva tenere il 16.6.1989 fu rinviata al 12.1.1990 a causa dello sciopero degli avvocati.

Non lo è però nella sua seconda parte.

Risulta, bensì, che all’udienza del 4.5.1990, su richiesta della parte convenuta e non per sciopero degli avvocati, vi fu rinvio alla data del 22.6.1990.

E però, la valutazione del giudice di merito, che il giudizio presupposto ha subito un ritardo di 2 anni e 6 mesi anche a causa degli atteggiamenti dilatori della parte, segue alla elencazione dei periodi di stasi processuale computati tra mese e mese e non tra giorno e giorno e dunque non consente di stabilire se vi sia stato o no comunque ricompreso anche quello caduto tra maggio e giugno 1990, pure indicato.

3.3. – Altre critiche dello stesso punto della decisione sono state svolte nel terzo motivo del ricorso incidentale.

Ma, per un verso, nel corpo del motivo, si manca di indicare udienza per udienza quali siano stati i rinvii subiti dal giudizio presupposto tra il novembre 1999 ed il giugno 2003, senza trovare poi corrispondenza in quanto invece descritto nel ricorso principale, per altro verso, nel quesito, si richiede dalla Corte l’enunciazione di un principio di diritto non riferito ad una specifica evenienza processuale.

Il motivo è dunque inammissibile.

3.4. – All’esito dell’esame dei motivi condotto sin qui resta fissato che il decreto si sottrae a cassazione per la parte in cui la durata complessiva del giudizio presupposto è stata fatta iniziare con la data di notifica della citazione e terminare col deposito della sentenza, mentre, in sede di calcolo della durata ragionevole del processo ai tre anni corrispondenti allo standard andranno aggiunti i sette mesi circa in cui il giudizio ha subito rinvio a causa dello sciopero degli avvocati.

4. – La questione posta con il penultimo quesito del ricorso principale non ancora esaminato, che è il quarto, completa la critica del punto relativo alla durata della protrazione non ragionevole del processo.

4.1. – E’ fondato.

Il decreto impugnato presenta il vizio di difetto di motivazione nella parte in cui la corte d’appello perviene a fissare la non ragionevole processo, anzichè in 10 anni e 4 mesi, in 9 anni, quando da una durata di 15 anni e 10 mesi circa (dal 15.2.1989 al 23.12.2004) ne sottrae oltre ai 3 anni iniziali, 2 anni e 6 mesi, come si è visto.

5. – Ne risulta, conclusivamente, che il decreto impugnato, per i vizi riscontrati ai punti 3.2. e 4.1., avrebbe dovuto determinare la durata di non ragionevole protrazione del processo, anzichè in 9 anni, in 9 anni e 9 mesi.

6. – La questione posta con il quarto quesito del motivo di ricorso principale e con il quesito che conclude il quarto motivo del ricorso incidentale riguarda la liquidazione dell’equa riparazione, che la corte d’appello ha compiuto applicando il parametro di 800,00 Euro per anno.

La critica del ricorso principale poggia sulla mancata applicazione dello standard Euro 1.000,00 – 1.500,00 Euro, quella del ricorso incidentale sul non essersi applicato dalla corte C d’appello un coefficiente ancora inferiore, pur dopo aver V considerato che gli atteggiamenti dilatori del ricorrente avevano dimostrato come egli non avesse poi grande interesse ad una sollecita definizione del processo.

6.1. – Il ricorso principale è fondato e perciò non lo è quello incidentale.

A tale proposito va osservato che la giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che non è assunta in violazione dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo nè della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la decisione pronunciata sulla domanda di equa riparazione, con la quale il danno non patrimoniale è considerato essere stato prodotto dalla sola protrazione del giudizio presupposto, oltre il tempo della sua dovuta ragionevole durata ed il danno è liquidato nella somma di Euro 1.000,00 ad anno di protrazione del processo oltre il ragionevole.

La stessa Corte EDU, infatti, se pure preferisce seguire un diverso criterio quanto alla durata del giudizio che può essere considerata causa di danno, nella sua più recente giurisprudenza accorda indennizzi inferiori a quelli che risulterebbero dalla applicazione del parametro di mille euro per ogni anno di intera durata del processo, se nel suo complesso non ragionevole, sicchè sono poi da considerare legittimi indennizzi risultanti dalla combinazione di diversi parametri, sempre che mediante la loro applicazione si pervenga ad un ristoro del danno non patrimoniale non irrisorio e motivatamente adeguato al caso concreto.

Peraltro, la Corte, nella sua più recente giurisprudenza, è venuta considerando che, da parte del giudice di merito, uno scostamento rispetto al parametro di mille euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di 750,00 Euro, sia giustificato quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in giuoco o la natura collettiva del ricorso, e nel dare rilievo ad un primo periodo di protrazione del processo che non abbia superato di oltre tre anni la durata ordinaria.

E però, siccome dell’atteggiamento processuale del ricorrente, inteso come manifestazione di scarso interesse ad una decisione della controversia entro il limite di tre anni si è già tenuto conto in sede di giudizio circa il periodo di irragionevole durata del processo, la Corte ritiene non giustificato nel caso concreto l’abbandono dello standard di 1.000,00 Euro per anno.

Ne risulta che, in rapporto ad una non ragionevole protrazione del processo pari a 9 anni e 9 mesi, la liquidazione dell’equa riparazione in Euro 7.200,00 si rivela non conforme a diritto.

7. – I due ricorsi sono in conclusione accolti per una parte e per il resto rigettati.

Il decreto è cassato in relazione ai motivi accolti.

8. La Corte ha il potere di pronunciare nel merito e gli elementi di fatto rilevanti sono stati tutti accertati.

Il Ministero della giustizia è condannato a pagare a Ferdinando P. la somma arrotondata di 9.750 Euro, con gli interessi dalla data della domanda, in ragione di un coefficiente di Euro 1.000,00 per anno, rispetto al quale non si ravvisano nel caso concreto ragioni che ne giustifichino l’aumento.

Le spese del giudizio di merito sono liquidate in Euro 500,00 e Euro 600,00 rispettivamente per onorari e diritti di avvocato e con i rimborsi in complessivi 1.150,00 Euro.

Le spese del giudizio di Cassazione sono liquidate nell’intero in Euro 920,00, di cui Euro 870,00 per onorari di avvocato, e dichiarate compensate per la metà, in ragione del solo parziale accoglimento del ricorso.

A tutte le spese processuali vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese e gli accessori di legge.

Delle spese del giudizio di Cassazione si dispone la distrazione a favore dell’avvocato Rocco Baldassini, che ha difeso la parte davanti a questa Corte ed ha dichiarato di avere anticipato le spese e non percepito gli onorari.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie in parte, cassa in relazione il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della giustizia a pagare a P.F. la somma di Euro 9.750,00 a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda (20.7.2006), e le spese del giudizio di merito, per complessivi Euro 1.150,00; condanna inoltre il Ministero a pagare a P.F. le spese del giudizio di Cassazione, che liquida per l’intero in Euro 920,00 e dichiara compensate per metà: in aggiunta a tutte le spese sono dovuti il rimborso forfetario delle spese processuali e gli accessori di legge e di quelle liquidate per il giudizio di Cassazione è disposta la distrazione a favore dell’avvocato Rocco Baldassini.

La cancelleria provvedere a dare le comunicazioni previste dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

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