Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6875 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 10058 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

S.S.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, in data 17 ottobre 2012, n. 155/32/12;

sentita la relazione sulla causa svolta dal consigliere Perrino

Angelina-Maria nel corso dell’adunanza del 14 gennaio 2020.

Fatto

RILEVATO

Che:

– S.S. è socio accomandante della Impresa edile S. & C. s.a.s., poi dichiarata fallita;

– emerge dalla sentenza impugnata che una verifica fiscale aveva evidenziato che la società per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 aveva utilizzato in deduzione del reddito e dell’imponibile irap costi portati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in relazione alle quali aveva anche detratto l’iva corrispondente;

– ne erano scaturiti avvisi di accertamento in numero corrispondente ai suddetti anni d’imposta, notificati al curatore fallimentare della società, al socio accomandatario So.Sa. e S.S.;

– quest’ultimo impugnò gli avvisi, ottenendone il parziale annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia, limitatamente agli anni 2004, 2005 e 2006;

– la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, sostenendo anzitutto che le impugnazioni concernessero la maggiore irpef da reddito di partecipazione e, poi, che, per evitare la doppia imposizione scaturente da altri avvisi di accertamento relativi alla medesima materia imponibile, l’irpef si dovesse conteggiare limitatamente agli anni 2003 e 2007;

– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, cui il contribuente non replica.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– fondato, con forza dirimente, è il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del litisconsorzio necessario;

– anzitutto, come segnalato in ricorso, e come emerge anche dalla narrativa della sentenza, le pretesa- impositive concernono la maggiore iva e la maggiore irap dovute dalla società;

– va quindi applicato l’orientamento di questa Corte (Cass. 28 luglio 2016, n. 15748), secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il socio accomandante, quale contribuente e, dunque, soggetto passivo del rapporto tributario, esposto alla definitività dell’atto impositivo, è legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento tributario inerente a crediti iva ed irap della società, i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento di quest’ultima, sussistendo, peraltro, nel relativo giudizio litisconsorzio necessario con il curatore ed il socio accomandatario in ragione dell’unitarietà di detto accertamento che è alla base dell’imputazione dei redditi a ciascun socio;

– d’altronde alle medesime conclusioni si sarebbe pervenuti qualora gli accertamenti avessero riguardato l’irpef;

– va quindi dichiarata la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio, con rimessione degli alla Commissione tributaria provinciale di Pavia in diversa composizione;

– sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, in considerazione dell’andamento processuale del giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio e rimette le parti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia in diversa composizione. Compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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