Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6875 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6875 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 9242-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

RHEINMETALL ITALIA SPA in persona dell’Amm.re Delegato
e legale rappresentante pro tempore,_ elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA, 29 SC. 9
INT. 12, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO
TARDELLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli

Data pubblicazione: 08/04/2016

avvocati GIUSEPPE MARINI, LEONARDO PERRONE, EUGENIO
DELLA VALLE delega a margine;
cantroricorrenti

avverso la sentenza n. 364/2013 della COMM.TRIB.REC.
di ROMA, depositata il 02/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che si
riporta al ricorso;
udito per il controricorrente l’avvocato PERRONE che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

N.R.G.9242/2014
RITENUTO IN FATTO
A seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza con processo
verbale di constatazione del 29.7.2008, l’Agenzia delle Entrate di Roma
emetteva nei confronti della società Rheinmetall spa un avviso di
accertamento con il quale, ai fini Ires ed Irap, rettificava la dichiarazione
relativa all’anno imposta 2004, disconoscendo, per carenza di

alla società Al Qirat Trading con sede nel Sultanato dell’Oman (facente
parte dei paesi a fiscalità privilegiata di cui al d.m. 23.1.2002) della
provvigione per l’attività di intermediazione svolta per una fornitura allo
Stato del Kuwait di armamenti del valore di euro 112.681.000.
Avverso l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Roma che con sentenza del
7.12.2011 lo rigettava, non ritenendo provata l’effettività dell’operazione.
Contro la sentenza la società proponeva appello alla Commissione
tributaria regionale di Roma che con sentenza del 2.10.2013 lo
accoglieva, annullando integralmente l’avviso di accertamento, anche con
riguardo al costo di euro 2.188.184 relativo a servizi di intermediazione
prestati dalla societù residente in paese a fiscalità privilegiata.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso
per motivi attinenti esclusivamente alla deducibilità dei costi per
provvigione passiva corrisposta alla società residente nel Sultanato
dell’Oman, formulando le seguenti censure: 1)violazione e falsa
applicazione dell’art.110 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e artt.20 e 27
della legge n.185 del 1990 e art.11 d.P.C.M. n.94 del 1991; 2)
motivazione insufficiente e contraddittoria ai sensi dell’art.360 comma 1
n.5 nel testo previgente alla modifica introdotta dall’art.54 del d.l.
22.6.2012 n.83, e comunque omesse(esame di un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi del vigente
art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. 3) violazione e falsa applicazione
dell’art.109 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 con riferimento alla
indeterminabilità del costo.
La società Rheinmetall Italia spa resiste con controricorso. Deposita
memoria

documentazione, la spesa di euro 2.888.184 sostenuta per il pagamento

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è fondato. La Commissione tributaria regionale ha
ritenuto che la società ricorrente abbia dimostrato la sussistenza dei
requisiti sostanziali richiesti dall’art.110 comma 11 d.P.R.22 dicembre
1986 n.917 per la deduzione dei costi relativi ad operazioni intercorse con
imprese estere ubicate in paesi black list “in considerazione dei rigorosi
controlli eseguiti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero

il commercio internazionale del materiale bellico in oggetto”, di talché
“risulta provata l’esistenza e l’operatività del rappresentante estero Al
Qirat Trading, nonché l’effettuazione delle operazioni di intermediazione
e l’interesse economico della società ricorrente all’esecuzione
dell’operazione”.
La motivazione integra una violazione di legge per disapplicazione
dell’art.110 comma 11 d.P.R.22 dicembre 1986 n.917. La disciplina
legislativa e regolamentare vigente in materia di commercio
internazionale di armamenti persegue scopi del tutto eterogenei rispetto
yuzeg.
alle finalità antielusive sottese detta normativa fiscale sulla deducibilità
dei costi relativi a transazioni commerciali poste in essere con società
ubicate in paesi a fiscalità privilegiata. A norma dell’art.1 commi 2 e 5
della legge n.185 del 1990 i controlli e le autorizzazioni al commercio
internazionale di armamenti, rilasciate dal Ministero degli affari esteri di
concerto con il Ministero dell’economia, sono finalizzate a verificare la
compatibilità della operazione di esportazione di armi con gli obiettivi di
politica estera e di sicurezza nazionale perseguite dallo Stato italiano. A
norma dell’art.27 della stessa legge e dell’art.2 Circolare esplicativa del
d.P.C.M. n.94 del 1991 (Regolamento di esecuzione della legge n.185 del
1990) i controlli sulle transazioni bancarie in materia di esportazioni di
armamenti non hanno ad oggetto le prestazioni accessorie del tipo dei
compensi di mediazione. Il positivo espletamento dei controlli ministeriali
in materia di commercio internazionale di materiale bellico, e
l’intervenuto rilascio delle indispensabili autorizzazione, costituiscono
eventi del tutto neutri rispetto alla disciplina fiscale relativa alla
deducibilità dei costi connessi a transazioni commerciali con imprese
ubicate in paesi black list, e di per sé non danno alcuna garanzia della

ksL,

2

dell’economia e delle finanze, nonché delle necessarie autorizzazioni per

sussistenza dei requisiti sostanziali di deducibilità di detti costi previsti
dall’art.110 comma 11 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (effettivo
interesse economico ad avvalersi della prestazione del soggetto residente
nel paese “black list” e concreta esecuzione della operazione di
intermediazione).
2.11 secondo motivo relativo al vizio di motivazione è assorbito.
3.11 terzo motivo di ricorso è inammissibile perché l’avviso di

costo da intermediazione, mentre il motivo di appello contesta la non
inerenza del costo a norma dell’art.109 d.P.R.22 dicembre 1986 n.917,
introducendo un profilo di indeducibilità diverso da quello addotto
nell’atto impositivo.
In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza deve essere
cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in
diversa composizione, per nuovo giudizio anche sulle spese.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo ed
inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo
giudizio, anche sulle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione
tributaria regionale del Lazio.
Così deciso il 14.1.2016.

accertamento contesta la mancanza del requisito di determinabilità del

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