Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6875 del 02/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25731-2020 proposto da:
D.V.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMO ZAMPESE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1470/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 20/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
MONDINI.
Fatto
PREMESSO
che:
1. in causa sulla legittimità di una cartella che con l’originario ricorso D.V.F. negava essergli stata notificata e deduceva essere affetta da una pluralità di vizi di forma-contenuto, la CTR del Veneto, dopo che la CTP di Treviso aveva respinto il ricorso ritenendo che la cartella fosse stata ritualmente notificata e non tempestivamente impugnata, ha, con la sentenza in epigrafe, respinto l’appello del contribuente con queste frasi: “l’eccezione d’inammissibilità è da confermarsi in quanto il ricorso è stato proposto oltre i limiti previsti; l’omissione della notifica nella forma richiesta dal contribuente non ha alcun rilievo oggettivo, gli altri argomenti risultano assorbiti da quanto sopra”;
2. il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando “violazione dell’art. 111 Cost., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36” e “violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 e 2697 c.c.”;
2. l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. il primo motivo è fondato e va accolto e il secondo resta assorbito.
La CTR ha respinto l’appello del contribuente con le frasi sopra riportate.
A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza- di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di motivazione articolata in affermazioni tra loro “in contrasto irriducibile”, di motivazione “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Sezioni Unite n. 8053/2014);
2. nel caso di specie, la motivazione della sentenza della CTR si riduce a frasi apodittiche prive di riferimenti ai motivi di appello e al relativo esame;
3. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame;
3. il giudice del rinvio deciderà anche delle spese.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR del Veneto in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 8 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022