Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6874 del 24/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6874 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso 4338-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – Società con socio
unico – in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,
presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

DE CIANTIS DOMENICO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA 85, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentato e
difeso dall’avvocato BONGARZONE ANTONIO ROSARIO,

Data pubblicazione: 24/03/2014

giusta delega a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 9483/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 22.11.2010, depositata il 04/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

PIETRO CURZIO.

consiglio del 25/02/2014 dal Presidente Relatore Dott.

Ragioni della decisione

Il ricorso è articolato in una pluralità di motivi, concernenti il mancato accoglimento
dell’eccezione di mutuo consenso all’estinzione del rapporto e la legittimità
dell’apposizione del termine in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Infine, si impugna la pronuncia in materia di risarcimento del danno e si chiede
l’applicazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010.
Il lavoratore si è difeso con controricorso.
La posizione articolata da Poste italiane spa non è conforme alla giurisprudenza di
questa Corte, tanto in materia di estinzione del rapporto per mutuo consenso (Cfr.
Cass. sezione sesta, ord. 4 agosto 2011, n. 16932), che in ordine alla legittimità del
termine (Cfr. Cass. n. 5141 del 2004; n. 18272 del 2006; n. 18378 del 2006; n. 13728
del 2009 e una lunga serie di altre decisioni).
Il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.
I relativi motivi di ricorso devono pertanto essere rigettati.
Fondato, invece è il motivo con il quale si chiede la rideterminazione del risarcimento
del danno ai sensi dell’art. 32 legge 183 del 2010.
Il settimo comma di tale norma prevede che “le disposizioni di cui ai commi quinto e
sesto trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge”. La Corte costituzionale, rigettando
un’eccezione di costituzionalità proposta da questa Corte di cassazione (Cass. ord. 28
gennaio 2011, n. 2112), ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’intervento
normativo sui processi in corso (Corte cost. sentenza n. 303 del 2011). Questa Corte
ha interpretato l’espressione ‘processi in corso’ nel senso che essa vale anche per i
processi pendenti in cassazione, a condizione che la parte della decisione sul
risarcimento del danno non sia passata in giudicato (Cass. 3 gennaio 2011, n. 65, 4
gennaio 2011, n. 80, 3 febbraio 2011 n. 2452).
Nel caso in esame, non si è formato il giudicato, di conseguenza il motivo deve essere
accolto e la sentenza deve essere cassata (solo) in relazione a tale specifico motivo,
1

Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Roma, pubblicata il 4 febbraio 2011, che, confermando la sentenza di primo grado, ha
dichiarato la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato
con Domenico De Ciantis, per ‘esigenze eccezionali’, con decorrenza dal 21
dicembre 1998, con i provvedimenti consequenziali e condanna al risarcimento del
danno dalla messa in mora.

con rinvio al giudice di merito che dovrà pronunciarsi su questo circoscritto tema,
oltre che sulle spese, anche del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il motivo di ricorso concernente l’art. 32 della legge 183 del 2010,
rigetta tutti gli altri. Cassa in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte
d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 2014.

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